Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4402 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16409-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

G.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DI

PORTA FURBA 31, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GUZZO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/04/2016 R.G.N. 239/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

Rilevato che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di G.C.A. (libero professionista iscritto all’Albo degli avvocati ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per insussistenza dei presupposti utili all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, per l’anno 2006, e della domanda di pagamento dei relativi contributi;

2. ha proposto ricorso per cassazione l’INPS deducendo un unico motivo di censura, cui ha resistito, con controricorso, l’avv.to G.C.A.;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

Considerato che:

4. con l’unico motivo di censura – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modific. nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10;

5. secondo l’Istituto ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo dell’avvocato di iscrizione presso la Gestione separata INPS, per il reddito prodotto nell’esercizio dell’attività professionale, in relazione al quale, secondo i regolamenti, ratione temporis vigenti, aveva versato, alla Cassa Forense, unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo;

6. il motivo è fondato;

7. la questione oggetto di causa, concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia n. 32608 del 2018 (seguita da Cass. n. 32167 del 2018, Cass. n. 519 del 2019 e Cass. n. 3799 del 2019 e plurime, successive conformi);

8. in coerenza con quanto già era stato espresso da Cass. 30344 del 2017 (e numerose altre) in relazione alla categoria professionale degli ingegneri e architetti, è stato affermato che “sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”;

9. l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla Gestione Separata e’, infatti, rivolto “a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento” (Cass. n. 3799 cit.);

10. non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che, attenendosi all’orientamento richiamato, esaminerà ogni ulteriore questione eventualmente assorbita, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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