Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4401 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5468/2009 proposto da:
G.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante Presidente
pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA POLI 9, presso l’Ufficio di rappresentanza della
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANDE
CORRADO (dell’Avvocatura Regionale), giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 372/2007 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE – SEZIONE DISTACCATA di CARINOLA (CE), depositata il
20/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Carinola in data 4.11.2007 e depositata in data 20.11.2007.
Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Alla data del 15.9.2009 – come si ricava dalla certificazione in atti – non risulta,infatti, depositato in cancelleria l’originale del ricorso notificato nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (Cass. 1.12.2005 n. 26222; Cass. 12.10.2004 n. 20183)”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010