Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4401 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19577/2010 proposto da:

C.V., (c.f. (OMISSIS)), A.M.R. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 7,

presso l’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO SPINELLI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CESENA, (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA

785, presso l’avvocato CLAUDIO CHIOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENEDETTO GHEZZI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

A.C.E.R. FORLI’ – CESENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1329/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SPINELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CHIOLA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 15 settembre 2005, C.V. e A.M.R. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, il Comune di Cesena, nonchè l’ACER di Forlì-Cesena, chiedendo accertarsi – previa disapplicazione del provvedimento del 26 aprile 2004 di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP, e della nota del 28 dicembre 2004, di rigetto della richiesta di revoca del precedente provvedimento – il proprio diritto alla permanenza nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 256/2008, accoglieva la domanda.

2. Avverso la decisione di prime cure proponevano separati appelli sia il Comune di Cesena che i coniugi C.. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1329/2009, depositata il 16 dicembre 2009 e notificata il 5 luglio 2010, accoglieva l’appello dell’ente pubblico, mentre rigettava quello dei C.. Il giudice del gravame riteneva che l’applicazione dei requisiti reddituali fissati dalla Delib. Consiglio Regionale n. 395 del 2002, ai fini del diritto alla permanenza nell’immobile di edilizia residenziale pubblica, in osservanza della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2001, artt. 15 e 30, dovesse accertarsi con riferimento ai redditi prodotti b, dal nucleo familiare degli occupanti nell’anno 2002, e non ai redditi successivi all’1 luglio 2003 come affermato dai C. e che, pertanto, la delibera di decadenza fosse da reputarsi legittima.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi, ricorso C.V. e A.M.R. nei confronti del Comune di Cesena e dell’ACER di Forlì – Cesena, affidato a cinque motivi. Il Comune resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’intimata ACER di Forlì-Cesena non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, C.V. e A.M.R. denunciano la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 24 del 2001, art. 30, comma 1, lett. f) e delle Delib. Consiglio Regionale n. 395 del 2002 e Delib. Consiglio Regionale n. 485 del 2002, nonchè l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. I ricorrenti si dolgono anzitutto del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente fondato l’accertamento della mancanza del requisito reddituale per la permanenza della famiglia C. nell’alloggio ERP sul reddito prodotto nell’anno 2002, anzichè a quello 2001, che risulterebbe, invece, il reddito che supera il limite per la permanenza nell’immobile di edilizia residenziale pubblica. Lamentano, poi, i ricorrenti il fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che l’applicazione dei requisiti reddituali fissati dalla Delib. Consiglio Regionale n. 395 del 2002, ai fini del diritto alla permanenza nell’immobile in questione, sito in (OMISSIS), in osservanza della L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2001, artt. 15 e 30, non decorre dall’1 luglio 2003, sebbene detta Delib. abbia stabilito espressamente che “l’applicazione dei suddetti requisiti definiti per la permanenza decorre dall’1 luglio 2003”, termine che sarebbe stato, poi, prorogato all’1 ottobre 2003.

1.2. Le censure sono infondate, anche se la motivazione della sentenza di appello va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

1.2.1. Deve, invero, rilevarsi che la L.R. 8 agosto 2001, n. 24, art. 30, dispone: “1. La decadenza dall’assegnazione è disposta dal Comune, d’ufficio o su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente diritto che, nel corso del rapporto di locazione: (…..) f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato ai sensi dell’art. 15, comma 2”. Tale ultima disposizione, alla lett. e), prevede che il reddito del nucleo avente diritto, deve essere valutato “secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche”, che a sua volta, all’art. 2 stabilisce che “L’indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1”, che fa riferimento, a tal fine, al “reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata”.

1.2.2. Orbene, con specifico riferimento al quadro normativo di riferimento succitato, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai sensi della L.R. Emilia Romagna 8 agosto 2001, n. 24, la nozione di “reddito annuale” identifica un concetto convenzionale, in virtù del quale, stante il ciclico cadenzamento impresso dall’ordinamento tributario alle relative operazioni di accertamento (imperniate sulla dichiarazione annuale dei redditi), la titolarità di un determinato reddito complessivo (in rapporto ad una possibile decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica) implica l’automatico riferimento ai dati fiscali ascrivibili al precedente anno di imposta, non anche l’individuazione dei redditi in corso di produzione nel segmento dell’anno in cui il requisito deve essere posseduto. D’altro canto – si è osservato – già dall’1 luglio 2003 i canoni locatizi vengono determinati sulla base di criteri che tengono conto anche dei nuovi parametri di reddito, per cui, ai fini della “permanenza”, la comparazione con detti parametri non ha motivo di essere rinviata ad un momento di gran lunga posteriore e, cioè, alla chiusura dell’anno di produzione del reddito stesso, creando un’ingiustificata discrasia nei tempi di passaggio al nuovo regime. Ne discende, ad avviso del TAR, che il richiamo all’1 luglio 2003 contenuto nella delibera del Consiglio Regionale – va inteso nel senso che da questa data la verifica, circa il diritto degli assegnatari a permanere nei citati alloggi, deve effettuarsi in base all’ultimo reddito annuale maturato (2002) e nel rispetto dei limiti massimi introdotti dalla nuova disciplina della materia (cfr. TAR Emilia Romagna, 22/2/2006, n. 74).

1.2.3. La medesima opzione interpretativa era stata, peraltro, adottata anche da questa Corte, sia pure con riferimento alla L.R. Veneto 18 aprile 1995, n. 28, essendosi, anche in siffatta ipotesi, affermato che la decadenza dall’assegnazione in caso di superamento di un certo limite di reddito ben può trovare applicazione, senza violazione alcuna del principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 preleggi, allorchè il superamento del tetto massimo di reddito si sia avuto con riferimento ai redditi percepiti dall’assegnatario (e dal suo nucleo familiare) nel corso dell’anno anteriore alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale. E ciò in quanto, identificando la nozione di reddito annuale un concetto di natura normativa, per reddito annuale di un soggetto giuridico si intende quello facente capo all’ultimo dato annuale accertato, tenuto conto del cadenzamento tipo impresso, dall’ordinamento tributario, alle operazioni di accertamento (le quali, in tema di imposte sui redditi, si imperniano, di norma, sul momento della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso contribuente). Con la conseguenza che il dato annuale si rende predicabile nell’attualità, a prescindere dal fatto che l’accertamento abbia avuto ad elaborare dati ascrivibili al precedente anno di imposta (cfr. Cass. 21950/2004).

1.2.4. Sulla scia di queste pronunce si pone, infine, la successiva decisione di questa Corte – resa con riferimento ad una fattispecie sostanzialmente identica alla presente – nella quale si è affermato che, in tema di edilizia residenziale pubblica, la decadenza dall’assegnazione di alloggio per superamento di un certo limite di reddito, previsto dalla legge (nella specie, la L.R. Emilia Romagna n. 24 del 2001) con riferimento al reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione presentata, trova applicazione ove quel superamento si sia avuto con riferimento ai redditi percepiti dall’assegnatario (e dal suo nucleo familiare) nel corso dell’anno anteriore alla data dell’accertamento, atteso che, identificando la nozione di reddito annuale un concetto di natura normativa, occorre fare riferimento all’ultimo dato annuale accettato, tenuto conto del cadenzamento tipo impresso, dall’ordinamento tributario, alle operazioni di accertamento (Cass. 12271/2016).

1.2.5. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, gli stessi ricorrenti affermano che nell’attestazione ISE compilata dai medesimi l’11 novembre 2002, alla quale ha fatto riferimento l’accertamento effettuato dall’amministrazione dopo l’1 ottobre 2003 e notificato il 19 gennaio 2004, era stato “chiaramente ed inequivocabilmente indicato” che l’anno di produzione del reddito era il 2001 (pp. 8 e 9). E nell’anno 2001 è pacifico, avendolo riportato gli stessi istanti nel ricorso, che il reddito familiare superava la misura stabilita nella predetta Delib. n. 395 del 2002. Talchè è evidente che, laddove la Corte territoriale ha fatto riferimento all’anno 2002, intendeva riferirsi all’attestazione ISE di quell’anno, che faceva riferimento al reddito prodotto nel 2001 dal nucleo familiare dei C..

1.3. I motivi in esame vanno, pertanto, disattesi.

2. Con il terzo e quinto motivo di ricorso, C.V. e A.M.R. denunciano l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e art. 18 del Regolamento Comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Cesena, approvato con Delib. Consiglio Comunale 18 novembre 2002, n. 244, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. I ricorrenti ripropongono ulteriori motivi di opposizione (sostanzialmente il difetto di motivazione della pronuncia di decadenza) non esaminati dal giudice di appello e ripropongono la domanda di “restituzione delle somme corrisposte negli anni dai ricorrenti a titolo di canoni maggiorati versati per presunta occupazione senza titolo dell’alloggio a seguito del provvedimento di decadenza dall’assegnazione”, non esaminata dalla Corte di Appello “a causa del rigetto delle istanze principali riguardanti la declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza”.

2.2. Senonchè va osservato, al riguardo, che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso con il quale si denunci l’omesso esame di questione che il giudice di merito non ha esaminato perchè assorbita. In tal caso, in merito a detta questione manca, invero, la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, potendo la medesima essere, peraltro, riproposta innanzi al giudice del rinvio nel solo caso, ovviamente, in cui la sentenza di appello venga annullata (cfr. Cass. 11861/1998; 4424/2001; 11371/2006).

2.3. Le censure, poichè inammissibili, non possono, pertanto, trovare accoglimento.

3. Con il quarto motivo di ricorso, C.V. e A.M.R. denunciano la violazione della L.R. n. 24 del 2001, art. 30, comma 5 bis e delle Delib. Consiglio Regionale n. 395 del 2002 e Delib. Consiglio Regionale n. 485 del 2002, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Lamentano gli istanti che il giudice di appello abbia erroneamente, e con motivazione del tutto incongrua, respinto anche la domanda subordinata dei C. di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di decadenza assunto dal Comune, “per mancata valutazione dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del limite di reddito”. A parere dei ricorrenti, l’uscita dal nucleo familiare dei figli produttori di redditi propri, nell’anno successivo all’accertamento, costituirebbe, per contro, un evento straordinario e non ripetibile.

3.2. La doglianza è inammissibile.

3.2.1. Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha accertato che le circostanze segnalate dagli istanti nei propri atti difensivi, e desumibili dagli atti di causa, assumevano, per loro natura, “valenza intrinsecamente differente da quella univocamente prevista dalla norma (L.R. n. 24 del 2001, art. 30, comma 5 bis) in funzione del carattere straordinario dell’incidenza implicante l’esubero, quale nella specie deve senz’altro escludersi possa essere qualificata la protratta percezione di redditi di lavoro da parte di componenti del nucleo avente diritto”.

3.2.2. Ebbene, a fronte di tale statuizione, i ricorrenti, per un verso, non allegano elementi idonei ad inficiare la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, non essendo stata evidenziata – con autosufficiente allegazione – la natura e la portata delle circostanze effettivamente e specificamente allegate negli atti difensivi di merito, e ritenute dalla Corte di Appello non integranti il prescritto “venir meno dei fattori straordinari”; per altro verso, la censura in esame si sostanzia nell’esposizione di dati circa la composizione del nucleo familiare, precedente e successiva l’accertamento, i dati reddituali relativi ai diversi figli dei ricorrenti e la data di inizio della loro attività lavorativa, finendo per risolversi in una richiesta di riesame di elementi di fatto inammissibile in sede di legittimità, anche se proposta sub specie del vizio di motivazione (Cass. S.U. 24148/2013).

3.3. La doglianza, in quanto inammissibile, non può, pertanto, essere accolta.

4. Il ricorso proposto da C.V. e A.M.R. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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