Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4401 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14636-2013 proposto

HOSTERIA EMINGWAY SRL, in persona dell’Amministratore Unico,

elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 76, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELA GARAVELLI, rappresentata e difesa

dagli avvocati CESARE COLETTA, FABRIZIO CANNIZZO, giusta procura in

calce;

– ricorrente –

contro

LATINA AMBIENTE SPA, in persona del Direttore e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE IBELLO, giusta procura a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 697/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 06/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La società Hosteria Hemingway impugnava innanzi alla CTP di Latina l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato dalla società Latina Ambiente S.p.A., società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa, con cui si richiedeva il pagamento della somma di Euro 9576,49, quale acconto TIA per l’anno 2009, per il servizio di smaltimento di rifiuti urbani originati da un complesso industriale sito in Latina.

L’ente contribuente assumeva, inter alla, l’illegittimità dell’avviso per la carenza dei requisiti di legge, l’illegittimità della Delib. 30 maggio 2006, n. 44 con cui il Consiglio Comunale di Latina aveva adottato la tariffa di igiene ambientale (TIA 1), in quanto assunta oltre il termine di vigenza della tassa (abrogata a decorrere dal 29.04.2006), nonchè l’erronea applicazione della tariffa in relazione alle superfici dichiarate.

La CTP, con sentenza n. 221/2010/accoglieva il ricorso della contribuente.

La sentenza veniva appellata sia dalla società Latina Ambiente che dalla contribuente innanzi alla CTR del Lazio, che, con sentenza n. 697/39/12 depositata il 6.12.2012, accoglieva il gravame principale, senza pronunciarsi su quello incidentale, affermando che l’abrogazione della TIA 1 era stata sospesa sino all’emanazione del regolamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, il quale prevede al comma 11 del citato art. che” Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”

La società contribuente ricorre per cassazione svolgendo quattro motivi.

La società Latina Ambiente S.p.A. si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

Il PG. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.Priva di pregio è l’istanza di interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento della società Latina Ambiente, dichiarato con sentenza n. 105/2016 dal tribunale di Latina.

L’intervenuta modifica dell’art. 43 L.Fall. per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. nn 7477 e. 27143 del 2017; 21153 del 2010).

4.Parimenti destituita di fondamento è l’eccezione, proposta dalla società Latina S.p.a., di inammissibilità del ricorso per cassazione, per mancanza di procura speciale.

Si rileva, preliminarmente, che nel mandato difensivo, conferito dalla società contribuente a margine del proposto ricorso, vi è delega al difensore a “rappresentarmi e difendermi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione…”, senza alcuna indicazione in ordine alla sentenza che si intende sia cassata e, dunque, al relativo procedimento.

Nella specie, infatti, non possono trovare accoglimento le dedotte censure posto che, pur dovendosi concordare sulla genericità della delega conferita con l’atto di procura speciale, non si ritiene che ciò possa inficiare il presupposto di specificità della stessa, in quanto apposta a margine del ricorso per cassazione che reca nel frontespizio la precisa indicazione della sentenza impugnata, riportando testualmente il numero e l’anno di pubblicazione-

Ne consegue che la specialità del mandato è assicurata dalla predetta indicazione, garantendo la finalizzazione al patrocinio in questa fase di legittimità (Cass. n. 1328 del 2006; n.), ed investendo il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata (Cass. n. 7084 del 2006; Cass. n. 929 del 2012; n. 19923/2019).

5.Con il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, per violazione di legge, del disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 nonchè contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Si argomenta che la delibera comunale che ha istituito la TIA, in sostituzione del regime previgente TARSU, è stata approvata il 30.5.2006, allorquando il D.Lgs. n. 22 del 1997 e quindi anche l’art. 49, erano già stati abrogati il 29.4.2006 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i, in vigore dal 29.4.2006), sicchè non poteva procedersi ad istituire, con decorrenza retroattiva dal lgennaio 2006, la tariffa in epoca successiva sulla base di una norma non più vigente.

Si deduce, inoltre, che, come riportato nella medesima sentenza impugnata, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2009, ha stabilito la natura tributaria della TIA, ex TARSU, con la conseguenza che essa non poteva essere considerata come corrispettivo della prestazione e/o costo del servizio ad una società privata (Latina Ambiente S.p.A.).

Si argomenta, infine, che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma che, con la L. n. 13 del 2009, art. 15, il legislatore avrebbe previsto la possibilità per i Comuni di adottare la TIA 1, quando al contrario la norma in esame prevede la possibilità per i Comuni di passare dalla TIA 1 (se adottata prima del 29.04.2006) o dalla Tarsu alla tariffa integrale ambientale. 6. Con il quarto motivo, che deduce” omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso per il giudizio”, la contribuente lamenta l’omessa pronuncia in merito alle questioni sottoposte al vaglio della CTR con l’appello incidentale, concernenti la nullità della notifica dell’atto impugnato nonchè l’erronea determinazione delle superficie ai fini del calcolo delle tariffe.

7.Le prime tre censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, perchè incentrate su di un medesimo profilo della disciplina di fattispecie, sono fondate, assorbita la quarta.

8. Per ragioni di completezza è utile illustrare il quadro normativo di riferimento.

Per quel che qui interessa, il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 citato, disponeva la soppressione della TARSU (istituita dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 58 e s.s.) “a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5” (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 1); e prevedeva, al comma 5 citato, che il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare “un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa, ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.”.

L’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11, ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: “Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l’85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.”.

La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, – secondo il cennato regime transitorio, – detta imposta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni).

Detto regime transitorio, peraltro, non verrà a compimento, in quanto col D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gaz. Uff. il 14 aprile 2006) il legislatore interveniva nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istituita col D.Lgs. n. 22 del 1997.

Ha previsto, in particolare, il D.Lgs. n. 152 del 2006, che:

– “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.” (art. 238, comma 1);

– “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti” (art. 238, comma 11);

– è abrogato “il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 citato, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto” (art. 264, comma 1, lett. i)).

9. In relazione ad analoghe controversie, la Corte ha avuto modo di rilevare che, – alla stregua della sopra ripercorsa sequenza normativa, – “il Regolamento adottato con la Delib. cons.com. 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” nel Comune di Latina, si colloca temporalmente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU – i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA – ma era loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal Decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo” del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposta regolamentazione (mai intervenuta)”; e che, pertanto, detta delibera (adottata in data 30 maggio 2006) “con cui è stata istituita la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così determinandosi il passaggio dalla Tarsu alla Tia, è illegittima in quanto sin dal 29 aprile 2006 non era più in vigore la tariffa ambientale e sino alla emanazione delle norme attuative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo della Tia 2, era consentito ai Comuni di continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le delibere che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 6” (v. Cass., 28 marzo 2019, n. 8650; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31286; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23820; Cass., 13 luglio 2017, n. 17271).

Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (citato art. 238, comma 11), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). citato); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

Conclusivamente la controversia può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.

10. – Le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle obiettive incertezze indotte dal quadro normativo di riferimento, alle antinomie, ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali di merito ed allo stesso consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in momento successivo alla proposizione del ricorso in trattazione.

P.Q.M.

La Corte,

– accoglie il ricorso;

– cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto dalla contribuente;

– compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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