Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4400 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4400 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(k,eLL

sul ricorso 25753-2011 proposto da:
BELLIENI LUCA BLLLCU69D22H501F, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE LIBIA 120, presso lo studio dell’avvocato
BELLIENI SERGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584;
– intimata avverso la sentenza n. 190/22/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 9/07/2010, depositata il
23/07/2010;

064

co

Data pubblicazione: 24/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito l’Avvocato Bellieni Sergio difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti.

L’avvocato Luca Bellieni ricorre contro Eqitalia Gerit spa per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in
riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso un
provvedimento di iscrizione di ipoteca immobiliare emesso a suo carico da
Eqitalia Gerit spa a garanzia di crediti iscritti a ruolo a vario titolo.
Equitalia Gerit non si è costituita in questa sede.
All’esito della relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificata al ricorrente, la causa è
stata discussa nella camera di consiglio del 23.01.14, per la quale non sono
state depositate memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non ha offerto la prova del perfezionamento della notifica del
ricorso per cassazione, non avendo depositando né insieme al ricorso, né nelle
forme di cui all’articolo 372 cpc e nemmeno all’udienza di cui all’art. 379 cpc
l’avviso di ricevimento della raccomandata postale con cui detto ricorso era
stato spedito ai fini della notifica per posta ex art. 11. 53/94.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, in base ai principi
fissati dalle Sezione Unite di questa Corte con la sentenza n. 627 del
14.1.2008 (“La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a
mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della
raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta
Ric. 2011 n. 25753 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza
di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la
relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino
all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod.

dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da
parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo
consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i
presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.
proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o
all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito
dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di
essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un
duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma,
della legge n. 890 del 1982.”)
Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi costituita 1′ intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014.

proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA