Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4400 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. III, 23/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4307/2009 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 223, presso lo studio dell’avvocato CASTRONUOVO VITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDINIO MICHELE, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, D.R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1029/2008 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI del

2/12/’08, depositata il 03/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Castrovillari il 2.12.2008 e depositata il 3.12.2008 in materia di risarcimento danni da incidente stradale.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato manifestamente infondato.

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazioni di legge (art. 2943 c.p.c., comma 4, e art. 2947 c.p.c., comma 2).

Il quesito posto alla Corte è indicato alle pagg. 8 – 9 del ricorso.

Al quesito si ritiene di potere rispondere con i seguenti principii di diritto:

La norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, prevede che l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti possa essere proposta soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 21.4.2006 n. 9362; v. anche Cass. 8.6.2007 n. 13537).

Tale modalità – che non ammette equipollenti ed è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità condiziona la proponibilità della domanda (v. anche Cass.25.8.2003 n. 12348; Cass. 20.1.2002 n. 16339; Cass. 16.2.2001 n. 2336; Cass. 23.11.200 n. 15138).

Da tale onere il danneggiato è dispensato esclusivamente laddove dimostri di non essere stato in grado, nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice sino alla data di esperimento dell’azione risarcitoria (v. anche Cass. 25.8.2006 n. 18493).

Al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale si applica la prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, (v. anche Cass. 24.4.2008 n. 10680).

Nella specie, il ricorrente denuncia l’erroneità della decisione adottata per avere il giudice di merito dichiarato prescritta l’azione di risarcimento danni sul rilievo che le lettere raccomandate di messa in mora del 9.12.2000 e del 22.10.2002 erano prive dell’avviso di ricevimento e, quindi, l’azione promossa, in riferimento al sinistro avvenuto il (OMISSIS), con atto di citazione del 22.6.2004, al momento del suo promovimento, era già prescritta.

Viceversa, in precedenza, con la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del 28.12.1998 alla Compagnia di assicurazioni – in ordine alla quale era stato già prodotto nel giudizio di primo grado l’avviso di ricevimento e soltanto rinnovato nel giudizio di appello – era stata interrotta la prescrizione con la messa in mora della convenuta.

Il rilievo, anche se fosse esatto, non potrebbe condurre all’accoglimento del ricorso, posto che dal momento della costituzione in mora del 28.12.1998, era incominciato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione – sempre breve ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 2 – il quale non era stato interrotto con ulteriori efficaci atti di messa in mora.

La domanda, interrotta dall’atto di costituzione in mora del 28.12.1998, ma proposta soltanto il 22.6.2004 era, quindi, prescritta”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – osserva.

Ritiene il Collegio che, in primo luogo, debba esaminarsi – prima di scendere, eventualmente, al merito della questione proposta, essendo assorbente rispetto alle conclusioni proposte nella relazione – il profilo relativo alle modalità di redazione del quesito di diritto, al fine di desumerne l’ammissibilità o meno del ricorso per cassazione.

Il ricorrente, con unico motivo, denuncia violazioni di legge (art. 2943 c.p.c., comma 4, e art. 2947 c.p.c., comma 2).

Propone, con riferimento al motivo, due quesiti.

Deve, a tal fine, rilevarsi che il (o i) quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, deve essere formulato (sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto) in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.

Nella specie, il motivo, che denuncia violazioni di legge, si conclude con due quesiti generici, la cui formulazione non assolve al principio di corrispondenza fra vizi denunciati e fattispecie concreta, e che non può essere integrato dalla illustrazione che, all’interno del motivo, precede la formulazione dei quesiti.

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non corrisponde alle prescrizioni di legge il quesito formulato prescindendo del tutto dalla fattispecie concreta, rilevante nella controversia.

In tal modo, il giudice di legittimità non è posto in condizione di comprendere, in base alla sua sola lettura, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris (v. anche S.U., ord. 27.3.2009 n. 7433).

Infatti, posto che la funzione propria del quesito di diritto è proprio quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. anche Cass. 7.4.2009 n. 8463), i quesiti posti – come nella specie – in assenza di riferimento al caso concreto, e che non evidenziano gli errori di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito, non consentono alla Corte di legittimità di enunciare il o i principii di diritto che diano soluzione al caso concreto.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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