Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4400 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017,  n. 4400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SABITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11536/2010 proposto da:

C.G., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMEZIA 44, presso l’avvocato PIERO FARALLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato PAOLA FRASCHETTI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, A.M.V.,

T.R., T.S.;

– intimate –

Nonchè da:

A.M.V. (c.f. (OMISSIS)), T.S. (c.f.

(OMISSIS)), T.R. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di eredi

di T.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GREGORIO

VII 466, presso l’avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA, che le

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.G., AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 444/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRASCHETTI che si riporta al

ricorso;

udito, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali A.

+2, l’Avvocato COSSA che si riporta agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1997, C.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, l’Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto di trasferimento dell’alloggio sito nel Comune di (OMISSIS), contraddistinto in catasto al foglio (OMISSIS), sub (OMISSIS), del quale era assegnataria con diritto al riscatto, ai sensi della L. n. 1676 del 1960, fin dal 25 gennaio 1978. La convenuta evocava in giudizio, in garanzia, T.L., al quale parte del terreno, e precisamente la particella di cui al foglio (OMISSIS) sub (OMISSIS), era stata ceduta in permuta nell’anno 1973. Quest’ultimo si costituiva proponendo domanda riconvenzionale, al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa dell’intervenuta usucapione, in suo favore, della porzione di terreno in questione. Il Tribunale adito, con sentenza n. 374/2006, rigettava la domanda principale dell’attrice, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale del terzo chiamato dichiarando l’usucapione, in suo favore, della particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS).

2. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 444/2009, depositata il 17 novembre 2009 e notificata il 23 febbraio 2010, rigettava sia l’appello principale proposto da C.G., sia l’appello incidentale proposto da A.M.V., T.R. e T.S., quali eredi di T.L., deceduto nelle more del giudizio. Con tale pronuncia la Corte di merito riteneva, invero, che la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dalla C., fosse inammissibile, vertendosi in ipotesi, non di un preliminare di compravendita inadempiuto, bensì di un rapporto dai connotati pubblicistici, insuscettibile di tutela in forma specifica. Quanto all’appello incidentale degli eredi T., proposto relativamente alle spese del primo grado del giudizio, la Corte riteneva che la compensazione di tali spese, operata dal Tribunale, fosse giustificata dal vantaggio che i medesimi avevano tratto dalla evocazione in giudizio da parte della C., sia pure con la proposizione di una domanda inammissibile, avendo i medesimi potuto ottenere, spiegando domanda riconvenzionale, la declaratoria di proprietà per intervenuta usucapione di parte del bene controverso.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso C.G. nei confronti della Amministrazione finanziaria dello Stato, nonchè di A.M.V., T.R. e T.S., quali eredi di T.L., sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Questi ultimi hanno replicato con controricorso, contenente altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Si è costituita con controricorso – a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso, disposta da questa Corte con ordinanza del 9 marzo 2016 – anche l’intimata Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, C.G. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., nonchè delle norme sulla giurisdizione in materia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che la domanda ex art. 2932 c.c., dalla medesima proposta nel giudizio di primo grado, a fronte del rifiuto dell’amministrazione di addivenire alla stipula del contratto di trasferimento definitivo dell’immobile alla medesima assegnato, ai sensi della L. n. 1676 del 1960, fosse da reputarsi inammissibile, attesa la natura pubblicistica del rapporto instauratosi a seguito di detta assegnazione, e sebbene la medesima avesse pagato tutti i canoni a copertura dell’intero prezzo dell’immobile. Osserva, per contro, la ricorrente che il rapporto in questione avrebbe natura privatistica come sarebbe dato desumere dallo stesso verbale di consegna, nel quale si faceva riferimento ad un “definitivo trasferimento in proprietà dell’alloggio dello Stato”, da operarsi mediante “un formale contratto di compravendita”, e che comunque l’amministrazione avrebbe esaurito la propria discrezionalità – con conseguente insorgenza in capo all’assegnatario di un diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario – per effetto della formale comunicazione dell’autorizzazione al trasferimento dell’alloggio, avvenuta in data 22 marzo 1996.

1.2. La doglianza è fondata.

1.2.1. Risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti del presente giudizio che la C. è assegnataria con patto di riscatto di un alloggio edificato ai sensi della L. 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 4, (assegnazione di alloggi ai lavoratori agricoli), che la medesima ha interamente pagato il prezzo dell’immobile e che il trasferimento del bene non era avvenuto per avere l’amministrazione ridotto, operando un successivo frazionamento catastale, la consistenza dell’alloggio assegnato. La particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) era stata, invero, data in permuta nell’anno 1973 – ossia prima dell’assegnazione provvisoria dell’immobile alla C., avvenuta con verbale del 25 gennaio 1978 – a tale T.L., che ne era in possesso da tale data.

1.2.2. Tanto premesso, va osservato che, ai sensi della L. 30 dicembre 1960, n. 1676, art. 11, comma 1, (norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli), applicabile ratione temporis, “le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all’assegnazione”. Ebbene, nel caso di specie, dall’esame del verbale di consegna provvisoria dell’immobile, in data 25 gennaio 1978 (trascritto nel ricorso, p. 9) si evince che ” C.G. ha chiesto di ottenere ai sensi della citata L. n. 1676, art. 11, l’assegnazione di un alloggio in proprietà con pagamento rateale del prezzo” e che “il definitivo trasferimento in proprietà dell’alloggio dello Stato al lavoratore assegnatario dovrà essere regolato dalla stipulazione di un formale contratto di compravendita con l’intervento del competente organo di Amministrazione Finanziaria”. Contestualmente si stabiliva che l’assegnataria avrebbe corrisposto un canone mensile di Lire 42.030, “a titolo di acconto”, che nelle more avrebbe compensato il godimento del bene da parte della C. e che sarebbe stato “ammesso a conguaglio” in sede di determinazione del prezzo, ai fini del definitivo trasferimento in proprietà dell’alloggio. Da quanto suesposto deve, pertanto, inferirsi che il bene in questione non era stato assegnato all’odierna ricorrente in locazione semplice, bensì – in forza di una scelta che la L. n. 1676 del 1960, demandava allo stesso assegnatario dell’alloggio – in locazione con patto di riscatto.

1.2.3. Orbene, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte alla quale si intende dare continuità in questa sede, nelle assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita (riscatto) l’assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti e alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore del diritto di proprietà sull’alloggio assegnatogli. Ne discende che la tutela di tale posizione soggettiva è devoluta al giudice ordinario, al quale l’assegnatario può rivolgersi per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell’art. 2932 c.c., atteso che siffatta pronuncia, non configurando un provvedimento esecutivo per la realizzazione coattiva di un “facere” della pubblica amministrazione, nè interferendo sul potere dispositivo delle parti, ma bensì configurando un atto costitutivo rivolto ad attuare direttamente la volontà della legge, in relazione all’accertamento dell’imputabile inadempienza del soggetto obbligato alla prestazione del consenso, non implica alcuna violazione del divieto di annullare, revocare o sostituire l’atto amministrativo, posto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E (cfr. Cass. S.U. 14079/2002; Cass. 13348/2003; 85/2007).

1.2.4. D’altra parte, anche con riferimento alla diversa fattispecie relativa alla cessione in proprietà di alloggi assegnati in locazione semplice, per i quali gli assegnatari presentino domanda di riscatto, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 513, questa Corte è pervenuta alla conclusione che, qualora l’amministrazione abbia accettato la domanda di riscatto determinando, altresì, il prezzo della cessione, sussiste il diritto soggettivo alla stipula del contratto di compravendita, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Soltanto nel caso in cui l’amministrazione non abbia, invece, comunicato l’accettazione della domanda di riscatto e l’indicazione del relativo prezzo di acquisto, non sorge alcun diritto in capo all’assegnatario quand’anche la legge indichi già i criteri per la determinazione del prezzo sulla base di parametri vincolanti, giacchè, in tal caso, non può ritenersi venuta meno la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda (Cass. 5689/2015).

Va, per vero, osservato, al riguardo, che in tema di assegnazione in proprietà di alloggi economici e popolari pubblici la pubblica amministrazione, per la migliore realizzazione degli interessi generali ad essa affidati, ben può ricorrere allo strumento privatistico del contratto preliminare di vendita di tali alloggi, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, deve riconoscersi al promissario, a fronte di un ingiustificato rifiuto alla stipulazione del definitivo, e nel persistente concorso delle condizioni iniziali che avevano indotto l’amministrazione ad approvare ed autorizzare l’operazione, la facoltà di adire il giudice ordinario, a norma dell’art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. E tuttavia, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando l’amministrazione non intenda seguire la via privatistica, ma sia comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell’alloggio e sia stata comunicata da parte dell’ente assegnante l’accettazione della domanda dell’assegnatario e la determinazione del prezzo, talchè questi può agire in giudizio per ottenere l’accertamento dell’avvenuta cessione in proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. (Cass. S.U. 20032063; 12309/1992).

1.2.5. Orbene, nel caso – ricorrente nella specie – in cui sia stato stipulato un patto di futura vendita, il diritto soggettivo al trasferimento dell’alloggio insorge, a favore dell’assegnatario, quando siano maturati i presupposti, e va riconosciuto alle condizioni di cui al patto stesso. Ebbene, con la nota in data 22 marzo 1996 (trascritta nel ricorso, p. 11), l’amministrazione comunicava alla C. l’autorizzazione al trasferimento dell’alloggio, sito nel Comune di (OMISSIS), frazione (OMISSIS), con la compiuta indicazione dei relativi dati catastali, dando, altresì, atto che “il prezzo viene stabilito in Lire 12.358.663 interamente corrisposto”. Ne discende che, con tale atto, l’amministrazione esauriva le valutazioni di sua competenza circa la determinazione del prezzo del trasferimento definitivo, come previsto nell’atto di assegnazione provvisoria in locazione del 25 gennaio 1978, dando atto dell’intero pagamento dello stesso, ed esprimendo, altresì, il suo consenso al trasferimento definitivo del bene. Siffatta determinazione dell’amministrazione peraltro non contestata – che concludeva le valutazioni discrezionali della medesima e dalla quale sorgeva il diritto dell’assegnataria all’acquisto definitivo non è stata, peraltro, considerata dalla Corte di Appello di Perugia, che ha, invece, concluso – tout court – per l’inammissibilità in radice dell’azione ex art. 2932 c.c., ritenendo sussistere, nella specie, un rapporto dai connotati pubblicistici, insuscettibile di tutela in forma specifica.

1.3. Per tali ragioni, pertanto, la censura in esame deve essere accolta.

2. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, C.G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 828, 830, 1158 e 2697 c.c., e art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

2.1. La ricorrente censura, sotto diversi profili, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la menzionata particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) fosse stata usucapita da T.L., sebbene si trattasse di immobile facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato, come tale non usucapibile, ed ancorchè non fosse stata dimostrata la sussistenza del possesso ultraventennale da parte del T., non essendo neppure computabile – in difetto di una specifica domanda – il possesso della medesima particella da parte del suo dante causa.

2.2. I motivi sono inammissibili, poichè ripropongono in questa sede questioni non esaminate dal giudice di appello, poichè ritenute assorbite dalla dichiarata inammissibilità della domanda della C.. Deve, invero, osservarsi – in proposito – che nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di una domanda o di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate (cfr. Cass. 4804/2007; 23558/2014).

3. Resta assorbito, dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il ricorso incidentale proposto dagli eredi T. limitatamente al regolamento delle spese processuali di primo e secondo grado.

4. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, accertando se sussistano – alla stregua delle pattuizioni intercorse tra le parti – i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva a favore della C. ai sensi dell’art. 2932 c.c., traslativa del bene controverso, tenuto conto anche delle questioni sollevate dalla medesima con riferimento alla dichiarata – da parte del giudice di prime cure – usucapione di parte di detto immobile da parte di T.L.. Il giudice di rinvio farà applicazione dei seguenti principi di diritto: “nelle assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita l’assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti, ed alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore del diritto di proprietà sull’alloggio assegnatogli, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, al quale l’assegnatario può rivolgersi per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell’art. 2932 c.c.”; “anche quando l’amministrazione non intenda seguire, per la cessione di alloggi di edilizia economica e popolare, la via privatistica mediante stipula di un contratto preliminare, ma sia stata comunque pattuita l’assegnazione in locazione con patto di riscatto, o sia comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell’alloggio e sia stata comunicata da parte dell’ente assegnante l’accettazione della domanda dell’assegnatario e la determinazione del prezzo, sussiste il diritto dell’assegnatario di agire in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, per ottenere l’accertamento dell’avvenuta cessione in proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c..

5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il primo motivo del ricorso principale, inammissibili gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA