Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 440 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 15/11/2010, dep. 11/01/2011), n.440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23683-2006 proposto da:

BANCA CREDITO COOPERATIVO POLESINE S.C.A R.L. (OMISSIS), in

persona del Suo Presidente, legale rappresentante p.t., Rag.

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA

TERESA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Q.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato VOLPETTI

ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARA

PINO FEDERICO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EREDITA’ GIACENTE C.J.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1393/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 20/06/2005, depositata il 11/08/2005,

R.G.N. 1407/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato BARBANTINI MARIA TERESA;

udito l’Avvocato VOLPETTI ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso con l’accoglimento p.q.r. del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 20 giugno 1997 la Banca di Credito Cooperativo del Polesine convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Padova Q.F. e l’Eredità giacente di C.J. al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., della compravendita con la quale C.J., rappresentata dalla figlia M.G., aveva venduto a Q.F. la nuda proprietà di un fabbricato in (OMISSIS).

I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono l’avversa pretesa.

Con sentenza del 16 gennaio 2002 il Tribunale di Padova accolse la domanda.

Su gravame di Q.F., la Corte d’appello di Venezia, in data 11 agosto 2005, l’ha invece rigettata.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Banca di Credito Cooperativo del Polesine articolando due motivi.

Resiste con controricorso Q.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.. Oggetto della critica è l’assunto della Corte d’appello secondo cui non poteva ritenersi dimostrata, con tranquillante univocità, la partecipatio fraudis dell’acquirente, e cioè la consapevolezza del Q. che, attraverso l’atto di disposizione, veniva in concreto arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore. Segnatamente non aveva il giudice di merito considerato il valore indiziario decisivo della sproporzione, accertata dal consulente tecnico, tra il prezzo pagato dall’acquirente e il valore reale del bene.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dall’esistenza di rapporti affettivi stabili tra il Q. e la M., confermati dai testi escussi. Tali rapporti, insieme ad altri elementi, quali la già evidenziata sproporzione tra valore del bene e prezzo pagato per il suo acquisto nonchè la tempistica dell’atto dispositivo, intervenuto dopo l’emissione di due decreti ingiuntivi a carico della venditrice, avrebbero dovuto indurre il giudicante ad accogliere la domanda.

2 Le critiche svolte nei due motivi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Il giudice di merito, rilevato che, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all’insorgere del credito, non è richiesto l’elemento soggettivo di nuocere al soddisfacimento del credito, essendo invece necessaria e sufficiente la sola scientia damni, e cioè che tanto il debitore quanto il terzo conoscessero, o fossero in grado di conoscere, il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore (confr.

Cass. civ., 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. civ. 29 luglio 2004, n. 14489), ha, in tale prospettiva esaminato tutti gli elementi emersi dalla compiuta istruttoria, ivi compresi, naturalmente, la differenza, per vero notevole, tra valore del bene compravenduto e prezzo pagato, nonchè gli allegati rapporti affettivi tra l’acquirente e la figlia della venditrice. In un contesto probatorio valutato confuso ed equivoco, il decidente ha quindi deciso la causa in base al principio dell’onere della prova, ritenendo indimostrato quell’elemento psicologico la cui prova, in quanto elemento costitutivo della domanda, doveva essere fornita da chi aveva chiesto la declaratoria di inefficacia dell’atto.

A fronte di un apparato motivazionale che applica correttamente il principio di diritto secondo cui gli atteggiamenti psicologici del debitore e del terzo acquirente in relazione all’atto che si assume lesivo della garanzia generica del creditore vanno provati, anche a mezzo di presunzioni, da chi li allega (Cass. civ., 7 ottobre 2008, n. 24757), le critiche svolte in ricorso, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge, in realtà inesistenti, e di vizi motivazionali, finiscono per censurare il merito del convincimento del giudice a quo, peraltro in ordine a emergenze fattuali, quali il prezzo della compravendita oggetto di revocatoria, o il personale coinvolgimento del Q. nelle questioni patrimoniali della famiglia della M., da questi già considerate, di talchè ciò di cui la ricorrente si duole, in definitiva, è che il decidente non abbia attribuito ai dati emersi dalla compiuta istruttoria il senso da lei ritenuto più opportuno, sollecitando una rivalutazione dei fatti e delle prove inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

La peculiarità della fattispecie consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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