Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4399 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4399 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 20575-2011 proposto da:
CAROLINI TIZIANA CRLTZN69R67H 501A, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 35, presso lo
studio dell’avvocato VITTUCCI ANTONIO, che la rappresenta e
difende giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di FRASCATI;
– intimato avverso la sentenza n. 434/14/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 22/06/2010, depositata
1’01/07/2010;

Data pubblicazione: 24/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in

«La sig.ra Tiziana Carolini ricorre contro il Comune di Frascati la per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza
di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione Ici
2002.
Con l’unico motivo di ricorso – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 24 della
Costituzione, art. 3 I. 241/90, art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c. con riferimento ai commi 3, 4,5
dell’art. 360 c.p.c.” – la ricorrente si duole della carenza di motivazione dell’ avviso di

liquidazione e lamenta il silenzio della sentenza gravata su tale doglianza, denunciando la
carenza di motivazione di tale sentenza, nonché la violazione del principio costituzionale di
eguaglianza per la disparità di giudizio derivante dal fatto che mentre il ricorso della
contribuente è stato respinto, altro ricorso avverso analogo avviso di liquidazione concernente
un immobile compreso del medesimo stabile, di proprietà del padre della ricorrente, era stato
accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Il ricorso è inammissibile perché – dopo aver sviluppato doglianze riferibili direttamente
all’atto impositivo, e non alla sentenza gravata – censura quest’ultima in termini generici e
privi della necessaria specificità e autosufficienza.
In particolare, per quanto concerne la doglianza riferita al vizio di cui al numero 3 del primo
comma dell’articolo 360 c.p.c. ( violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 24 della
Costituzione, art. 3 1. 241/90, art. 2697 c.c.), essa va giudicata inammissibile perché non è
dedotta mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza
gravata che si assumono in contrasto con le norme che si pretendono violate (Cass. 21659/05,
5076/07, 14832/07 e altre).
Per quanto concerne la doglianza riferita al vizio di cui al numero 4 del primo comma
dell’articolo 360 c.p.c. (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.), essa va giudicata
inammissibile perché non formulata riproducendo le parti dell’atto di appello contenenti le
domande su cui il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi; si veda in
proposito, da ultimo, Cass. 5344/13: “Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un
vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state
rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili e, dall’altro, che tali
domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso

Ric. 2011 n. 20575 sez. MT – ud. 23-01-2014
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cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì,
dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte,
onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in
secondo luogo, la decisività.”

Per quanto concerne la doglianza riferita al vizio di cui al numero 5 del primo comma
dell’articolo 360 c.p.c. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto

fatto storico dedotto dalla parte del giudizio di merito (con l’indicazione, imposta dal principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione, degli atti contenenti detta deduzione) che sia
stato trascurato dal giudice di merito e la cui valutazione avrebbe diversamente orientato la
formazione del convincimento di tale giudice in ordine all’accertamento dei fatti rilevanti in
causa.
Si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»

che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che il Comune intimato non si è costituito;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le
argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014
Il Presidente

controverso decisivo) essa va giudicata inammissibile perché non precisa quale sarebbe il

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