Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4399 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. II, 23/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7239/06) proposto da:

RITIM (Realizzazioni industriali tecnico immobiliari) s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv.ti Carmignani Cesare e Edoardo Pontecorvo ed selettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Carso, n.

77;

– ricorrente principale –

contro

Ing. N.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prosperi

Mangili Lorenzo e Angelo Mainetti in virtù di procura speciale in

calce al controricorso (contenente ricorso incidentale) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, v.

Gianbattista Vico 1;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e

Ing. P.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura

in calce al controricorso, dall’Avv. Roberto Carleo ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Luigi Lucani, n. 1;

– controricorrente –

nonchè

FINEDIL s.p.a. e FORNACI MAGNETTI s.p.a., in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, rappresentante e difese dagli

Avv.ti Claudio D’Angelantonio e Alberto Riva in virtù di procura a

margine del controricorso ed elettivamente domiciliate presso lo

studio del primo, in Roma, v. Lungotevere dei Mellini, 39;

– controricorrenti –

Geom. T.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico

Quarenghi e Ugo Ojetti, in virtù di procura in calce al

controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, viale Angelico, n. 38;

– controricorrente –

S.D.I. (ora BARTOLINI s.p.a.), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Franco Lo Passo e David Morganti ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v.

Paisiello, n. 40;

– controricorrente –

SIRZ (STRUTTURE INDUSTRIALI RAZIONALI) s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a I margine del controricorso, dall’Avv. Antonio

Corraini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Giuseppa Finanze, in Roma, v. G. Palumbo, n. 3, int. 13;

– controricorrente –

COSTRUZIONI EDILI CATTANEO s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

R.F. e V.A. ved. R.;

– intimati –

Arch. M.G.;

– intimato –

MILANO ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

SAI. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e

sul ricorso (iscritto al NRG. 9155/06) proposto da:

Ing. N.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo

Prosperi Mangili e Angelo Mainetti in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, contenente ricorso incidentale, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, v.

Gianbattista Vico, 1;

– ricorrente incidentale –

contro

RITIM (Realizzazioni industriali tecnico immobiliari) s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv.ti Cesare Carmignani e Edoardo Pontecorvo ed eelettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Carso, n.

77;

– ricorrente principale –

nonchè

Ing. P.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura

in calce al controricorso, dall’Avv. Roberto Carleo ed elettivamente

domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Luigi Lucani, n. 1;

– controricorrente –

FINEDIL s.p.a. e FORNACI MAGNETTI s.p.a., in persona dei rispettivi

legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli

Avv.ti Claudio D’Angelantonio e Alberto Riva in virtù di procura a

margine del controricorso ed elettivamente domiciliate presso lo

studio del primo, in Roma, v. Lungotevere dei Mellinj, 39;

– controricorrenti –

Geom. T.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Enrico

Quarenghi e Ugo Ojetti, in virtù di procura in calce al

controricorso, ed selettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo, in Roma, viale Angelico, n. 38;

– controricorrente –

S.D.I. (ora BARTOLINI s.p.a.), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al

controricorso, dagli Avv.ti Franco Lo Passo e David Morganti ed

selettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v.

Paisiello, n. 40;

– controricorrente –

SIRZ (STRUTTURE INDUSTRIALI RAZIONALI) s.p.a., in persona del legale

rappresentante protempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Antonio

Corraini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Giuseppa Finanze, in Roma, v. G. Palombo, n. 3, int. 13;

– controricorrente –

COSTRUZIONI EDILI CATTANEO s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

R.F. e V.A. ved. R.;

– intimati –

Arch. M.G.;

– intimato –

MILANO ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

S.A.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 622/2005,

depositata il 7 luglio 2005;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Edoardo Pontecorvo e Cesare Carmignani per la

ricorrente principale;

l’Avv. Demetrio Zema, per delega dell’Avv. Franco Lo Passo,

nell’interesse della controricorrente S.D.I. s.p.a.;

l’Avv. Daniele Manca Bitti (per delega dell’Avv. Roberto Carleo),

nell’interesse del controricorrente P.G.;

l’Avv. Ugo Ojetti per il controricorrente T.A.;

l’Avv. Claudio D’Angelantonio per le controricorrenti Finedil s.p.a.

e Fornaci Magnetti s.p.a.;

l’Avv. Lorenzo Prosperi Mangili per il ricorrente incidentale

N.L.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del

secondo motivo del ricorso principale e per l’assorbimento degli

altri motivi dello stesso ricorso principale e del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la s.p.a. Ritim, sul presupposto che il 16 gennaio 1985, durante una precipitazione nevosa, era crollato un capannone di sua proprietà e che il crollo fosse riconducibile sia a carenze progettuali che a difetti di costruzione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la Costruzioni edili Cattaneo s.p.a. (quale impresa esecutrice delle opere murarie e della strutture in c.a.), la S.I.R.Z. s.p.a. (nella qualità di fornitrice della carpenteria metallica ed esecutrice delle relative strutture), nonchè l’ing. P.G. e il geom.

R.A. (nelle loro rispettive qualità di direttore e condirettore dei lavori delle strutture metalliche e di quelle in c.a.) per ottenere il conseguente risarcimento del danno. Integrato il contraddittorio nei confronti di altri terzi (come indicati in intestazione) e riassunto il giudizio a seguito di tre eventi interruttivi, all’esito della complessa istruttoria, il tribunale adito, rigettava tutte le domande risarcitorie proposte dalla società attrice (e, quindi, anche quelle di manleva), condannandola al pagamento delle spese nei confronti di tutte le parti avverse costituite.

Interposto appello da parte della suddetta Ritim s.p.a., la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 622 del 2005 (depositata il 7 luglio 2005) dichiarava il gravame improcedibile nei confronti del fallimento Cattaneo Costruzioni s.p.a. e inammissibile per il resto, regolando le spese processuali del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale, sul presupposto che l’appellante aveva censurato l’impugnata decisione sotto l’unico profilo che con la stessa si era ritenuto che il crollo fosse stato provocato solo ed esclusivamente dalla nevicata, rilevava che l’impugnazione difettava del requisito della specificità dei motivi previsto dall’art. 342 c.p.c. e che, in ogni caso, ove pure si fosse addivenuto all’accoglimento del sostanziale unico motivo di gravame, non sarebbe rimasta travolta la motivazione dell’impugnata sentenza con riferimento alla ravvisata esclusione di ogni addebito nei confronti degli appellati.

Avverso l’indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Ritim (notificato tra il 28 febbraio e il 9 marzo 2006), articolato in sei motivi, al quale hanno resìstito, costituendosi con controricorso, N.L. (che ha formulato anche ricorso incidentale), le s.p.a. Finedil e Magnetti, la S.D.I. s.p.a. (ora Bartolini s.p.a.), la s.p.a. SIRZ, P.G., e T.A.. Gli altri intimati non si sono costituiti in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – per violazione degli artt. 302, 303 e 304 c.p.c., in rapporto all’art. 43, L. Fall., assumendo l’illegittimità della dichiarazione di improcedibilità dell’appello nei confronti del Fallimento Cattaneo Costruzioni Bergamo s.p.a..

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), sostenendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale era stata ritenuta, con motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, la violazione del principio previsto dall’art. 342 c.p.c., in ordine al supposto difetto di specificità dei motivi dell’impugnazione, a fronte della prospettata critica analitica e diffusa delle motivazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), congiuntamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1669, 1292, 1306, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232, 2236 e 2238 c.c. (in ordine all’art. 336 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha prospettato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), congiuntamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 1669, 1292, 1306, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232, 2236 e 2238 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

5. Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), unitamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 1669, 1292, 1396, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232, 2236 e 2238 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

6. Con il sesto motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) insieme alla violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c., oltre che dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale (proposto subordinatamente all’accoglimento anche parziale del ricorso principale) N.L. ha chiesto demandarsi al giudice di rinvio di pronunciarsi specificamente – previa, se del caso, risottoposizione della “calcolazioni” dal medesimo eseguite ad ulteriore c.t.u. – sul punto della sua ipotetica responsabilità nella causazione del crollo del capannone dedotto in controversia.

8. Preliminarmente, i due ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

9. Il primo motivo del ricorso principale è fondato e deve, pertanto, essere accolto. La Corte territoriale, nel dichiarare l’improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del Fallimento Cattaneo Costruzioni Bergamo s.p.a., ha richiamato gli artt. 52 e 93, L. Fall., (sul presupposto che la domanda risarcitoria era proponibile dinanzi al giudice delegato), procedendo alla suddetta declaratoria d’ufficio, in assenza di un’apposita eccezione di parte. Così decidendo, tuttavia, il giudice di appello ha disatteso il principio, reiteratamente statuito da questa Corte (cfr.

Cass., S.U., 21 luglio 1998, n. 7132; Cass. 30 agosto 2004, n. 17418, e, da ultimo, Cass. 2/luglio 2010, n. 15713), alla stregua del quale la perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto – e per essa al curatore – è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l’eccezione nè il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di capacità. Da tale affermazione consegue che, in assenza della formulazione di apposita eccezione da parte del curatore, il giudizio è idoneo a svolgersi regolarmente anche se la sentenza non è opponibile al Fallimento (nei cui confronti, perciò, non si verifica alcuna conseguenza negativa), ma i suoi effetti potranno prodursi nei confronti del fallito, una volta ritornato “in bonis”.

10. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sull’idoneità e completezza dei motivi di appello e prospettante, contestualmente, anche la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., è anch’esso fondato e va, perciò, accolto. Con questa doglianza la ricorrente ha, in sostanza, dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata che aveva ravvisato la violazione del citato art. 342 c.p.c. nel contenuto dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi dell’impugnazione, sul presupposto che non era stato censurato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice, essendosi limitata l’appellante a ripetere, in modo pedissequo, gli stessi argomenti già presi in considerazione dal giudice di primo grado e dal medesimo disattesi.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Brescia e per quanto evincibile dai diffusi passaggi riportati nel ricorso per cassazione (in virtù dell’osservanza del principio di autosufficienza), nell’atto di appello (sviluppato in ben 61 pagine) l’attuale ricorrente aveva sottoposto a critica l’intero ragionamento posto a fondamento della sentenza di prime cure, sia con riferimento alla individuazione della causa o delle concause dell’evento dannoso che alla possibile ascrivibilità della condotta determinatrice in concorso ai vari convenuti evocati in giudizio, sulla scorta sia delle emergenze degli accertamenti tecnici eseguiti che delle altre complessive risultanze istruttorie acquisite. In particolare, con l’atto di impugnazione introduttivo del giudizio di secondo grado, la RITIM s.p.a. aveva contestato – mediante specifiche deduzioni (riportate ampiamente nel ricorso per cassazione: cfr., in particolare, pagg. 71-82) – la ricostruzione dell’eziologia del danno sulla scorta delle prove assunte e la scorretta applicazione del princìpio stabilito dall’art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell’onere probatorio con riguardo alla specifica fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio.

Pertanto, avendo la società ricorrente formulato in appello plurime e puntuali censure avverso la motivazione adottata con la sentenza di primo grado, non è incorsa nella violazione dell’obbligo di specificità dei motivi imposto dal richiamato art. 342 c.p.c., anche perchè – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. 22 agosto 1997, n. 7888; Cass. 16 novembre 1999, n. 12694; Cass. 29 gennaio 2007, n. 1790, e, più recentemente, Cass. 20 luglio 2010, n. 17013) – quando dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni contenute nell’atto d’appello risulti la volontà di sottoporre l’intera controversia al giudice dell’impugnazione (anche sotto il profilo del riesame dell’intero materiale probatorio acquisito nel giudizio di prima istanza), questi è tenuto a riesaminare anche quelle parti della sentenza di primo grado che non abbiano, a differenza di altre, formato oggetto di specifica trattazione nel suddetto atto, in quanto comunque coinvolte nell’integrale impugnazione della prima pronuncia. Del resto, su tale aspetto, è stato, altresì, precisato dalle Sezioni unite (v.

sentenza 25 novembre 2008, n. 28057) che, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (v., nello stesso senso, anche la successiva Cass. 19 ottobre 2009, n. 22123).

11. Il terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono anch’essi fondati e vanno accolti. Con essi la ricorrente ha dedotto, essenzialmente, l’omessa o, comunque, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza impugnata circa la mancata considerazione delle doglianze mosse alla decisione di primo grado in ordine all’aspetto della individuazione dei possibili responsabili concorrenti nella determinazione dell’evento dannoso e, quindi, degli esiti delle prove assunte in proposito, specificamente indicate nello stesso atto di appello. Nella sentenza della Corte territoriale (v., soprattutto, pagg. 14-15) si sostiene, in modo illogico e contraddittorio, che, anche se fosse rimasta esclusa la circostanza dell’eccezionaiità della nevicata, ciò non avrebbe comportato l’automatica responsabilità e condanna di tutti gli appellati, perchè, pur potendosi rilevare la sussistenza di una presunzione “iuris tantum” della loro colpevolezza, le distinte difese di ognuno (con la proposizione delle rispettive eccezioni) avrebbe potuto condurre, per altra via, alla reiezione delle domande avanzate dalla RITIM s.p.a. .

Si aggiunge, poi, nel contesto della stessa sentenza di appello, che la fase relativa alla valutazione delle singole posizioni degli appellati doveva considerarsi superata e preclusa dalle valutazioni di merito compiute dal giudice di prima istanza che aveva escluso qualsiasi addebito in capo a ciascuno dei convenuti, i quali, quindi, avevano assolto all’onere di fornire la prova liberatoria.

Quest’ultima argomentazione (non confortata da alcuna valutazione sulle critiche dedotte dall’appellante avverso la sentenza del giudice di prime cure) evidenzia, in modo chiaro, come il giudice del gravame – incorrendo nel dedotto vizio motivazionale relativo ad un punto decisivo della controversia (cfr., ad es., Cass. 1 luglio 2004, n. 12089, e Cass. 14 marzo 2006, n. 5473) – non abbia proprio considerato le plurime censure prospettate dalla RITIM s.p.a. e non abbia provveduto a riesaminare le risultanze delle acquisizioni probatorie intervenute, pur nella consapevolezza, in considerazione della natura della responsabilità risarcitoria dedotta in giudizio (riconducibile all’evento del crollo e della conseguente rovina di un capannone industriale), della configurabilità, in ipotesi, di una presunzione di corresponsabilità tra i vari appellati, in relazione alla differente posizione da ciascuno rivestita, superabile solo attraverso la prova dell’attribuibilità del fatto dannoso al caso fortuito o all’opera di terzi.

12. Il quinto motivo del ricorso principale, riconducibile ad aspetti comunque dedotti con il terzo e quarto motivo in relazione ai vizi attinenti (oltre che alla violazione di legge riferibile all’art. 2697 c.c., artt. 1669, 1292, 1396, 2043, 2055, 2229, 2230, 2232 e 2238 c.c.) all’insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’individuazione della responsabilità per il fatto dannoso e al profilo della ripartizione dell’onere probatorio, deve ritenersi assorbito dall’esame dei due indicati motivi.

13.11 sesto motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale formulato nell’interesse di N.L., l’uno attinente alla disciplina delle spese in sede di gravame e l’altro riguardante l’esclusione della responsabilità del calcolatore della struttura in ferro della copertura del capannone, sono da ritenersi anch’essi assorbiti in virtù della ravvisata fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale.

14. In definitiva, in accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale e, dichiarati assorbiti il quinto e il sesto motivo dello stesso ricorso principale oltre al ricorso incidentale avanzato nell’interesse di N.L., deve pronunciarsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, la quale provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio e si atterrà ai principi di diritto – come rispettivamente enunciati e da intendersi qui richiamati – riguardanti le violazioni di legge dedotte in ordine al primo e secondo motivo del ricorso della RITIM s.p.a., con riferimento all’erronea dichiarazione di improcedibilità dell’appello nei confronti del fallimento Cattaneo Costruzioni Bergamo s.p.a. e alla illegittimità della ritenuta violazione dell’art. 342 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, assorbiti il quinto e il sesto dello stesso ricorso principale nonchè il ricorso incidentale proposto nell’interesse di N.L.; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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