Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4399 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17534/2012 proposto da:

COMUNE DI MONTEFUSCO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI ERCOLE e CIRIACO FORGIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI LEPORE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 19, presso l’avvocato MICHELINO LUISE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMINE MONACO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1971/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo, rigetto del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento il Comune di Montefusco chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 26.669.772, quale saldo dei lavori di costruzione di un edificio scolastico, oltre interessi.

Il Tribunale adito, nel contraddittorio col convenuto e con la Regione Campania, da lui chiamata in garanzia, condannò il Comune al pagamento del saldo richiesto, oltre ad Euro 13.730,60 a titolo di interessi moratori, ed agli ulteriori interessi di legge dalla domanda al soddisfo, e rigettò la domanda di garanzia. La decisione fu parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, che, dopo aver dato atto dell’avvenuto pagamento della sorte ed aver rigettato la domanda proposta dall’intervenuto fallimento della Società “(OMISSIS)” quale cessionaria del credito, osservò, per quanto d’interesse, che: a) gli interessi moratori erano dovuti senza necessità di domanda dell’appaltatore, in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 e della L. n. 741 del 1981, art. 4, nè il Comune aveva provato che il ritardo fosse dipeso dal comportamento della Regione, desumendosi ex actis che la richiesta di accreditamento delle somme era avvenuta tardivamente, non essendo, neppure, documentata la data in cui il finanziamento era stato erogato; b) la statuizione di condanna al pagamento degli ulteriori interessi, emessa in via generica dal Tribunale, non era stata oggetto di specifica censura e doveva esser confermata.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Comune con due mezzi, resistiti con controricorso da R.G.. Le altre parti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione alla statuizione sub a) della narrativa, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36, della L. n. 741 del 1981, art. 4, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello liquidato gli interessi moratori senza considerare che, nella specie, l’obbligazione relativa agli interessi era esclusa dal contratto intervenuto dalle parti, in seno al quale non si ravvisava alcuna clausola al riguardo: la L. n. 741 del 1981, art. 4, non era dunque applicabile. Peraltro, prosegue il ricorrente, stando alla documentazione in atti – prodotta da altre parti, ma acquisita al giudizio – doveva ritenersi provato che il ritardo era dipeso non da sua negligenza, ma da lungaggini ed omissioni della Regione.

2. Il motivo è parzialmente fondato. Occorre premettere che il Comune sostiene che nè nel contratto (stipulato nel 1986) nè nei capitolati, vi erano clausole che prevedevano il pagamento di interessi, fatto che è in sè non contestato, sicchè l’eccezione d’inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, va disattesa, non potendo imputarsi al ricorrente di non avere trascritto per intero contratto e capitolati o la mancata indicazione della sede in cui gli atti sono rinvenibili onde dimostrare il dato, in sè incontroverso, che nessuna pattuizione si riferiva agli interessi

3. La spettanza degli interessi di capitolato non deriva, poi, dalla previsione di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 4, abrogato dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 231, comma 1, lett. s), ma applicabile ratione temporis. Tale disposizione prevede che “l’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve”. Al comma 2, poi, riduce da novanta a sessanta il termine dilatorio per la produzione di interessi moratori previsto nel Capitolato generale d’appalto di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962, artt. 35 e 36 e, al comma 3, commina la nullità dei “patti contrari o in deroga”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 14974 del 2002; n. 8213 del 2007; n. 22996 del 2014), l’applicabilità dei commi 1 e 3 è generale e riguarda tutti gli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, mentre il comma 2, va applicato agli appalti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o da enti diversi dallo Stato nei casi in cui il medesimo capitolato generale sia richiamato in virtù di rinvio recettizio, in conformità del principio (cfr. da ultimo Cass. n. 812 del 2016) secondo cui il D.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo e si applica in modo diretto, solo, agli appalti stipulati dallo Stato, laddove, per quelli conclusi, come nella specie, dagli altri enti pubblici, le sue previsioni costituiscono clausole negoziali, che assumono efficacia obbligatoria solo se e nei limiti in cui siano richiamate dalle parti, per regolare il singolo rapporto contrattuale.

4. Da tanto, consegue che la legge del 1981 costituisce fonte del credito per i normali interessi moratori alle scadenze introdotte dalla legge, e non anche per il pagamento degli interessi speciali di cui agli artt. 35 e 36 Cap. Gen. che non è stato esteso nè è divenuto automatico neppure dopo la L. n. 741 del 1981.

5. Il vizio motivazionale invoca, invece, un inammissibile diverso apprezzamento delle risultanze processuali – che costituisce invero la tipica valutazione del giudice del merito – in quanto si chiede a questa Corte di procedere al diretto esame di documenti prodotti, di cui non viene neppure trascritto il tenore, nè si indica da quale atto potrebbe dedursi la data di erogazione del finanziamento da parte della Regione, in relazione alla quale la Corte territoriale ha osservato non esser stata fornita “alcuna dimostrazione documentale”.

6. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, restando assorbito il secondo motivo, inerente al calcolo degli ulteriori interessi, di cui alla statuizione sub b), della narrativa.

7. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, provvederà ad accertare il dovuto, in conformità degli esposti principi, ed, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo, assorbito il secondo cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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