Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4399 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4399 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 19344-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, – società con
unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, in
persona del suo procuratore, nella duplice qualità di procuratrice di
ENEL DISTRIBUZIONE SPA ed in proprio quale beneficiaria del
ramo di azienda dell’ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente ~UV

Data pubblicazione: 21/02/2013

CERRA FELICE;

intimato

avverso la sentenza n. 230/2011 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata il 09/03/2011;

17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Caterina Baccari (delega avvocato Giuseppe Lagoteta)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 19344 sez. M3 – ud. 17-01-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19344/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/3/2011 il Tribunale di Crotone
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

sig. Felice Cerra di condanna al risarcimento del danno
lamentato in conseguenza dell’inadempimento da parte
dell’Enel dell’obbligo imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di offrire al
consumatore almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta e di darne allo stesso adeguata e tempestiva
informazione.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1339, 1182, 1196 c.c., in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.;
Con il 2 ° motivo denunzia insufficiente motivazione su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.

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Santa Severina di accoglimento della domanda proposta dal

19344/2011

Con il 3 ° motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c.
in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
I primi 2 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di

Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.

4

seguito indicati.

19344/2011

Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e

sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto
di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento del restante motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria del Cerra la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del

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conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai

19344/2011

contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese

del

giudizio

di

merito

possono

essere

nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 2 motivi di ricorso,
assorbito il 3 ° , e, decidendo la causa nel merito, accoglie
l’appello e rigetta la domanda originaria del Cerra. Compensa
le spese dei gradi di merito. Condanna il Cerra al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre
ad accessori come per legge.

Roma, 17/1/2013

Il Consigliere

Il Presidente

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che

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