Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4399 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26535-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1827/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto dei due motivi;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria del Lazio n. 1827/16/17, che aveva rigettato l’appello dallo stessa proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 22626/2015, con cui si era accolto il ricorso proposto da F.C.A. avverso l’avviso di accertamento catastale n. (OMISSIS), relativo alla rideterminazione del classamento, effettuata dall’Ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, di due unità immobiliari site in (OMISSIS). La contribuente lamentava, inter alla, il difetto di motivazione dell’atto in relazione alle caratteristiche specifiche degli immobili oggetto di accertamento. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004 art. 1, comma 335, e violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, posto che l’Ufficio avrebbe provveduto al suddetto riclassamento, così come evidenziato nell’avviso di accertamento, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, sottolineando i valori ed il relativo scostamento per ogni microzona. Tale aspetto sarebbe stato più volte specificato in sede di atti processuali sia di primo grado che di secondo grado, in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 23247 del 2014; Cass. n. 21176 del 2016). L’atto di riclassamento sarebbe idoneo a consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, e di richiedere la verifica dell’effettiva correttezza dei parametri posti a base della riclassificazione eseguita, nel contesto di un giudizio, quale quello tributario, che è di impugnazione/merito, così come correttamente stabilito anche dalla Commissione Tributaria Provinciale nella sentenza impugnata.

2.Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la Commissione Regionale nella stesura della motivazione della sentenza impugnata afferma che: “neanche in sede di gravame l’ufficio ha contestato in modo specifico in concreto le argomentazioni di parte ricorrente sicchè l’attribuzione della classe 9 rispetto alla classe 4 posseduta in precedenza dall’immobile in questione non appare motivata o giustificata da ragioni di fatto condivisibili”, così incorrendo nella omessa valutazione delle argomentazioni addotte dall’Ufficio sia nella parte motiva dell’avviso di accertamento, sia nei suoi atti difensivi, in particolare in sede di gravame. La ricorrente deduce che la revisione del classamento, per quanto concerne la classe, scaturisce dal mutamento delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari, ossia dal diverso apprezzamento di tali caratteristiche conseguente alla maggiore rivalutazione del mercato immobiliare registrata nel contesto urbano in cui sono ubicate. Nella fattispecie, il contesto urbano e la maggiore rivalutazione del mercato immobiliare avrebbero giustificato l’aumento della classe all’unità immobiliare attribuita con l’avviso di accertamento impugnato, atteso che l’unità immobiliare ricade nella zona Centro Storico, dove si è riscontrato che i classamenti sono stati attribuiti in un contesto urbano e socio economico del tutto differente da quello attuale e di norma risalente all’epoca dell’impianto del catasto edilizio urbano, non rappresentando più l’effettiva redditività degli immobili stessi. Si evidenzia che tale redditività avrebbe subito un notevole aumento in conseguenza degli incrementi dei flussi turistici e delle attività di rappresentanza, con la conseguenza che la classe attribuita sarebbe oltremodo congrua. E’, quindi, del tutto inconferente l’eventuale assenza di interventi strutturali e migliorie interne apportate alle unità immobiliari, ossia l’assenza di variazione della caratteristiche intrinseche degli immobili, atteso che la variazione operata sulla sola classe sarebbe da ricondursi essenzialmente ad una coerente valutazione delle caratteristiche estrinseche degli stessi, e su questi aspetti l’Ufficio avrebbe argomentato in modo esaustivo nei precedenti gradi di giudizio.

3.1 motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto inerenti la medesima questione riguardante l’asserito difetto di motivazione dell’atto impugnato, sono inammissibili per carenza di autosufficienza, in ragione delle seguenti considerazioni.

a) Il giudizio di cassazione, in quanto giudizio a critica vincolata, delimitato da motivi di ricorso tassativi e specifici, esige una precisa emanazione dei motivi medesimi, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., e secondo il principio di autosufficienza si impone che esso contenga tutti gli elementi necessari in modo da porre il giudice di legittimità nella condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di fare rinvio o di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 767 del 2011).

b) Il ricorrente per cassazione, pertanto, ha l’onere di indicare specificamente e singolarmente i fatti, le circostanze e le ragioni che si assumono trascurati, insufficientemente o illogicamente valutati dal giudice di merito, e tale onere non può ritenersi assolto mediante il mero generico richiamo agli atti o risultanze di causa, dovendo il ricorso contenere in sè tutti gli elementi che consentano alla Corte di Cassazione di controllare la decisività dei punti controversi e la correttezza e sufficienza della motivazione e della decisione rispetto ad essi, senza che sia possibile integrare aliunde le censure con esso formulate.

c) Ne consegue che il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, o all’integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito, che si assumomo rilevanti ai fini della decisione con riferimento alle singole censure, oppure alla esatta indicazione nel ricorso della sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, essi siano rinvenibili, precisando anche in quale fase processuale essi siano stati depositati (Cass. n. 29093 del 2018 e Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 22607-14).

d) Con specifico riferimento alle denunce riferite al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, questa Corte, con indirizzo condiviso, ha affermato che nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti “testualmente” i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica “esclusivamente” in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (Cass. n. 8312 del 2013; Cass. n. 9536 del 2013; Cass. n. 3289 del 2014; Cass. n. 16147 del 2017). A tale onere processuale la ricorrente non risulta avere ottemperato, così impedendo al giudice di legittimità ogni valutazione (Cass. n. 2928 del 2015).

E’ stato, altresì, precisato che: “l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena di inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da una elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tale fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte” (Cass. n. 23452 del 2017). Nella specie, non risulta neppure una elencazione in calce al ricorso ove sia indicata l’allegazione dell’avviso di accertamento impugnato.

4. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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