Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4399 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16600/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocati

Elisabetta Costa, in forza di procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

3/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 3 aprile 2019, ha respinto l’appello proposto da A.A., cittadino (OMISSIS) proveniente dall’Edo State, avverso l’ordinanza del 6 settembre 2017 con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di A.A. è affidato a due motivi.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto questo è improcedibile.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10266 del 27/04/2018 (Rv. 648132), hanno affermato che: “Nel giudizio di cassazione, cui ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012 – non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1-bis e 1-ter”. Dunque, occorre ribadire che: “In tema di ricorso per cassazione, ove la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, è necessario che il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estragga copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato) ed attesti, con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, depositando nei termini quest’ultima presso la cancelleria della Suprema Corte” (Sez. 6, n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029).

3. A ciò deve aggiungersi che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, hanno affermato che: “Il deposito in Cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione. Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio”.

4. Va preso atto che al suddetto onere non si è adempiuto da parte del difensore di A.A., dal momento che la copia analogica della sentenza impugnata, formata e notificata digitalmente, non è corredata dall’attestazione di conformità all’originale, sottoscritta dal difensore, nè dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati.

5. Poichè l’intimato Ministero dell’Interno e rimasto tale e il difensore del ricorrente non ha depositato, entro la data dell’odierna adunanza in Camera di consiglio, l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata, il proposto ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.

6. Va rilevato che la procura conferita dal ricorrente all’Avvocato Elisabetta Costa, spillata al ricorso per cassazione, non reca in calce l’indicazione di alcuna data di rilascio e si riferisce, nel suo contenuto, ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: “Delego a rappresentarmi e assistermi in questo procedimento con più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, chiamare in causa terzi, riscuotere somme e quietanze, nel procedimento concernente il minore… presentare ricorso contro l’espulsione, e/o il diniego dello stato di rifugiato ecc. “), di modo che il ricorso stesso incorre nella sanzione processuale della inammissibilità, comminata per l’ipotesi in cui “La procura speciale sia conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio” (Sez. 1, n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063; Sez. L, n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515; Sez. 6 – 3, n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155).

Nel caso al vaglio, tuttavia, l’improcedibilità prevale sulla rilevata inammissibilità, perchè l’esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (Sez. 3, n. 1104 del 20/01/2006, Rv. 587885; conf. Sez. 2, n. 9567 del 29/04/2011, Rv. 616902).

7. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improcedibile. Nulla è dovuto per le spese perchè l’Amministrazione intimata è rimasta tale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA