Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4399 del 07/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4399 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 25713-2013 proposto da:
SHOPON MIAH, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PRECENZANO, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA, GIUDICE DI
PACE ROMA;

– intimati avverso la decisione n. R.G. 40154/2013 del GIUDICE DI PACE di
ROMA DELò 20/07/2013, depositata il 29/07/2013;

Data pubblicazione: 07/03/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Antonello Ciervo (delega avvocato Francesco
Precenzano) difensore del ricorrente.
PREMESSO

legge quanto segue:
«1. — Il sig. Shopon Miah, cittadino del Bangladesh, ricorse al
Giudice di pace di Roma avverso l’espulsione intimatagli dal Prefetto,
con decreto del 13 maggio 2013, per essere entrato in Italia
sottraendosi ai controlli di frontiera.
Il giudice adito ha respinto il ricorso escludendo, in particolare,
che il ricorrente fosse inespellibile in quanto minorenne e basandosi, a
tal fine, su un provvedimento del giudice tutelare che aveva disposto la
non apertura della tutela essendo il sig. Shopon risultato maggiorenne a
seguito di accertamento effettuato da una commissione costituita da
esperti di cinque specializzazioni mediche.
Il sig. Shopon ha proposto ricorso per cassazione con due
motivi di censura. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
2. — Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 19 d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 3 della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo e dell’art. 8, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n.
448. Il ricorrente, precisato che sia prima che dopo l’accertamento
medico indicato dal Giudice di pace, altri accertamenti avevano invece
concluso per la sua minore età, sostiene che sia conforme al principio
di salvaguardia del superiore interesse del minore concedere al
medesimo il beneficio del dubbio in caso di incertezza sulla sua età;
nega, altresì, la legittimità delle modalità seguite nell’accertamento
indicato dal Giudice di pace, non preceduto da contestazione del
Ric. 2013 n. 25713 sez. M1 – ud. 27-10-2015
-2-

Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si

precedente accertamento, favorevole all’interessato, ed eseguito presso
un ospedale militare anziché presso un ospedale pediatrico.
2.1. — Il motivo è inammissibile perché si basa su circostanze di
fatto (gli accertamenti precedente e successivo a quello indicato dal
giudice di merito; le modalità di tale accertamento) che non risultano

afferma di aver chiesto la verifica al giudice di merito.
3. — Con il secondo motivo, denunciando omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio, si sostiene che il ricorrente non si era
affatto sottratto ai controlli di frontiera, ma era entrato in Italia come
minore non accompagnato ed era stato, come tale, fornito di permesso
di soggiorno.
3.1. — Il motivo è inammissibile per l’assorbente ragione che
attiene a una censura nuova, non risultando — né dal provvedimento
del Giudice di pace, né dal ricorso per cassazione — che il decreto di
espulsione fosse stato impugnato anche contestando l’ingresso
irregolare del ricorrente nel territorio italiano.»;
che detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte
costituita;
che non sono state presentate memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali;
che, risultando il processo esente dal contributo unificato, non si
applica Part. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art.
1, comma 17,1. n. 228 del 2012;
Ric. 2013 n. 25713 sez. M1 – ud. 27-10-2015
-3-

dal provvedimento impugnato e delle quali il ricorrente neppure

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre

2015

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