Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4398 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4581/2009 proposto da:
F.G., S.V., T.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato
NAPPI PASQUALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VITIELLO ERNESTO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta procura in
calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 66/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO
dell’11/12/08, depositata il 13/01/2009;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Milano, riconosciuto, in riforma della sentenza di primo grado, il diritto degli appellanti al computo dell’incremento contributivo ex legge D.L. n. 501 del 1995, ex art. 4, convertito dalla L. n. 11 del 1996, (prepensionamento degli autoferrotranviari) anche ai fini della misura della pensione, compensava le spese del doppio grado di giudizio “considerato l’esito del giudizio”.
I tre lavoratori ricorrono per cassazione impugnando il capo relativo alla regolazione delle spese del giudizio. L’Inps ha depositato procura difensiva.
Il ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), e vizio di motivazione, lamenta il difetto di motivazione riguardo alla prevista compensazione delle spese.
Il motivo è qualificabile come manifestamente fondato, tenuto presente che nel presente giudizio, introdotto con ricorso dei primo grado depositato il 1.1.2007 (come precisato nella stessa sentenza), trova applicazione l’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato, quanto al comma 2, dalla disposizione sopra citata (rimanendo esclusa invece l’applicazione del medesimo comma nel testo derivante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, operativo con riferimento ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore di detta legge: cfr. art. 58). Non risulta quindi rispettata la prescrizione secondo cui i “giusti motivi” di compensazione delle spese devono essere esplicitamente indicati. Appare chiaro d’altra parte che nella specie il riferimento all’esito del giudizio non costituisce idonea causale di compensazione delle spese, non sussistendo reciproca soccombenza.
Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al principio di diritto secondo cui, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), i “giusti motivi” di compensazione delle spese del giudizio devono essere esplicitamente indicati, e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010