Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4398 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.21/02/2017),  n. 4398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23903/2012 proposto da:

IMPRINT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Liquidatore sociale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESTRICIO SPURINNA 105,

presso l’avvocato ALESSANDRA GALLINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANFRANCO BENVENUTO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A., incorporante EQUITALIA ESATRI S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso l’avvocato LIDIA

CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA ROMANO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

M.E., B.F., AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato

il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SGOTTO CIABATTINI che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2010 la IMPRINT s.r.l. proponeva un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, con annessa domanda di transazione fiscale e previsione di conferimento di nuova finanza da parte del sig. K.F., liquidatore sociale, già socio unico e amministratore.

La proposta veniva approvata da tre classi di creditori su quattro, con il voto contrario di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate, che svolgevano opposizione nel successivo giudizio di omologazione.

Con Decreto 26 ottobre 2011 il Tribunale di Milano omologava la proposta, rigettando le opposizioni; ma nominava quale liquidatore giudiziale l’avv. B.F., in luogo del sig. K..

Il successivo reclamo della IMPRINT s.r.l. sul punto, era rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con decreto 21 febbraio 2012: nel quale, premessa l’obbligatorietà della nomina di un liquidatore giudiziale, si rilevava la mancata prova dei requisiti previsti dalla L. Fall., artt. 182 e 28, per la nomina del K. alla carica, nonchè il potenziale conflitto di interessi dipendente dalla sua pregressa funzione di amministratore e liquidatore della società; oltre l’immodificabilità del decreto di omologazione, soggetto, semmai, a revoca nella sua interezza.

Avverso il decreto, comunicato in data 21 febbraio 2012 la IMPRINT s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, notificato l’11 ottobre 2012, ed ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Deduceva:

1) la violazione della L. Fall., art. 182, con riferimento alla necessaria sussistenza, in capo al soggetto proposto per la carica di liquidatore, dei requisiti di cui alla L. Fall., art. 28;

2) l’omessa considerazione della questione relativa all’incidenza del compenso del liquidatore giudiziale sull’adempimento del concordato;

3) la contraddittorietà della dichiarata inammissibilità della modifica parziale del decreto di omologazione con il rigetto del reclamo per motivi di merito.

Resisteva con controricorso l’Equitalia Nord s.p.a..

All’udienza del 9 novembre 2016 il Procuratore generale ed il difensore di Equitalia Nord s.p.a. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile sotto più profili.

E’ innanzitutto tardivo, per non essere stato proposto entro il termine breve di 30 giorni decorrente dal 21 febbraio 2012, data di comunicazione del decreto della Corte d’appello. E’ stato notificato, infatti, in data 11 ottobre 2012; e quindi, la parte ha inteso applicare, con tutta evidenza, il termine lungo, semestrale ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (peraltro, neppure esso rispettato, stante la sua scadenza, computata la sospensione feriale dei termini, il 6 ottobre 2012).

Oltre a ciò, non appare autonomamente impugnata l’autonoma ratio decídendi, di natura pregiudiziale, pur se espressa in chiusura di motivazione, dell’inammissibilità della richiesta di un emendamento solo parziale del decreto di omologazione. Tale statuizione è stata censurata solo sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione – e non, com’era necessario, per violazione di legge processuale (art. 360 c.p.c., n. 4) – sul solo rilievo che la corte territoriale era comunque scesa alla disamina nel merito del reclamo, senza arrestarsi, in limine, alla dichiarazione di inammissibilità: censura, priva di interesse per la parte, visto che, seppur accolta, non avrebbe infirmato la statuizione pregiudiziale di inammissibilità, ma solo quella gradata di infondatezza nel merito.

Infine, il provvedimento impugnato difetta del requisito della decisorietà, non incidendo su un diritto soggettivo della società in liquidazione, bensì solo su un profilo organizzativo e strutturale della procedura.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Imprint s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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