Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4398 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16418/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato presso la casella di posta

elettronica PEC francesco.carricato.rovigoavvocati.it, in uso

all’Avvocato Francesco Carricato, che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 26 novembre 2018, ha respinto l’appello proposto da M.A., cittadino del Togo, avverso l’ordinanza dell’11 marzo 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, già richiesta dallo straniero alla competente Commissione territoriale dallo straniero, nelle tre forme (riconoscimento dello “status” di rifugiato; protezione sussidiaria; protezione umanitaria), e del pari respinta.

2. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito ha addotto che le ragioni indicate dal richiedente, per giustificare il proprio allontanamento dal Paese di origine, erano state riferite in termini tali da apparire improbabili e, comunque, erano riconducibili ad una questione di natura economica, ovvero la controversia sulla proprietà fondiaria pretesa dall’amministrazione pubblica e contestata dai privati, degenerata in uno scontro fisico con la polizia inviata ad effettuare le demolizioni per la costruzione del nuovo edificio della prefettura. Ha osservato come il richiedente non avesse mai fatto cenno alla situazione generale del suo Paese come fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio e come, oltretutto, le aggiornate ed attendibili fonti di informazioni consultate non dessero conto dell’esistenza di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato nella sua regione di provenienza ((OMISSIS)). Ha, infine, escluso che ricorressero i presupposti per la protezione umanitaria in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine al profilo dell’esposizione a rischio da parte del richiedente e della durata di esso. Ritenuto, pertanto, che l’appello fosse stato proposto nella consapevolezza della sua totale infondatezza, ancorchè il procuratore del richiedente avesse rinunciato al gratuito patrocinio per l’appello, ha dichiarato che non sussistessero i presupposti perchè il richiedente stesso potesse beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di M.A. è affidato a tre motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato “Atto di costituzione”, ma non si è difesa con controricorso.

5. Nell’interesse di M.A. il suo difensore e procuratore speciale, Avvocato Francesco Carricato, ha depositato memoria recante in calce la data del 5 ottobre 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 9/03/2011).

2. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, per avere la Corte d’appello omesso di valutare tutte le allegazioni dell’appellante, al fine di compiere un avvertito apprezzamento della sussistenza del “danno grave” legittimante la protezione sussidiaria, in particolare la “Relazione COI aggiornata su Togo”, nella quale venivano riportate le uccisioni e le privazioni arbitrarie delle libertà fondamentali cui sono esposti i cittadini di quel Paese.

Il motivo è inammissibile.

Le deduzioni cui esso è affidato non colgono nessuna delle rationes decidendi che sorreggono il diniego della protezione sussidiaria.

Il ricorrente, invero, non si è confrontato affatto, nè con il tema delle riserve avanzate dalla Corte di merito in ordine al profilo della credibilità del suo racconto della vicenda che l’aveva indotto a lasciare il Togo, ancorchè si tratti di profilo decisivo ove si discuta dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), (condanna a morte o sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti) (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711), in considerazione della necessità di un’individualizzazione del rischio, nè con quello della non riconducibilità dell’allegata controversia insorta con l’Amministrazione pubblica del suo Paese, degenerata in uno scontro con le forze dell’ordine, in ordine alla proprietà di un terreno scelto per la costruzione di un’opera pubblica ovvero in ordine all’indennizzo dovuto per l’espropriazione, ad alcuna delle situazioni tutelate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Parimenti, l’impugnante non si è misurato criticamente con il rilievo della sentenza di appello con il quale era stato evidenziato come egli, nelle due audizioni cui si era sottoposto, giammai avesse allegato la situazione generale del proprio Paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, essendosi limitato a censurare la mancata valutazione di un diverso “report” circa la situazione del Togo e la sottovalutazione della situazione della sua regione di provenienza; difetti del provvedimento impugnato, questi ultimi, dei quali, tuttavia, si sarebbe dovuto dolere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, norma neppure evocata nell’enunciazione del motivo.

2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la sentenza impugnata omesso di valutare le allegazioni dell’appellante – in ordine ai risultati di integrazione conseguiti in Italia a fronte della situazione generale del Togo, in cui egli non conservava più alcun legame personale significativo – in relazione alla doverosa comparazione tra il Paese di origine e quello di accoglienza, al fine del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è inammissibile.

A fronte del rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, dell’assenza di allegazione in ordine alla “presumibile durata di una esposizione a rischio specifico”, il ricorrente ha eccepito la mancata comparazione della situazione nel Paese di origine con quella di conseguita integrazione sociale in Italia, ancora una volta non cogliendo la ragione del decidere adottata dal Collegio di merito, fondata sulla carenza di allegazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136, in riferimento all’erronea revoca dell’ammissione al patrocinio dello Stato, non essendo manifestamente infondato l’appello.

Il motivo è inammissibile.

E’ consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, quello secondo il quale l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 10487 del 03/06/2020, Rv. 657893; Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597).

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese per le ragioni in precedenza illustrate. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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