Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4397 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4397 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 19792-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

SCIARELLI ARNALDO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 159/28/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 2.5.2011, depositata il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 24/02/2014

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Arnaldo Sciarelli per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la
sentenza di primo grado, ha annullato la ripresa fiscale relativa all’assoggettamento

della quale era Presidente del consiglio d’amministrazione, oltre che dipendente.
Secondo l’Ufficio dette somme costituivano redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente e
andavano tassate di conseguenza. La Commissione Tributaria Regionale ha invece ritenuto che
tali somme fossero prestiti erogati dalla società al contribuente, valorizzando, al riguardo, il
duplice rilievo che le stesse erano state restituite dallo Sciarelli alla società nel 2008 e che nei
bilanci della società relativi agli esercizi 2003 e 2004 erano annotati rilevanti crediti verso gli
amministratori “che nessuno ha affermato essere incoerenti, per quantità, con le cifre poi
restituite” (pag. 5 della sentenza gravata).

Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale denuncia il vizio di insufficiente,
incerta e contraddittoria motivazione, censurando la sentenza gravata perché la Commissione
Tributaria Regionale:
a)

per un verso, avrebbe qualificato le somme de quibus come dei prestiti (poi
restituiti) e, per altro verso, avrebbe affermato di non poter escludere che tali somme
fossero anticipi sull’indennità di fine rapporto;

b) avrebbe trascurato la ricostruzione dell’assetto societario operato dalla Guardia di
Finanza ;
c)

avrebbe omesso di considerare che in alcuni sottoconti del bilancio della società le
registrazioni riportavano le descrizioni “anticipo Arnaldo Sciarelli” o “anticipo
Sciarelli c/spese” o “anticipo Napoli Sciarelli”;

d)

aveva trascurato il rilievo della inesistenza di delibere assembleari autorizzative di
prestiti ai soci.

Il contribuente non si è costituito in questa sede.
Il ricorso non appare fondato.
Quanto alla censura sub a), essa travisa la motivazione della sentenza gravata, la quale
– laddove afferma di non poter escludere che le somme in questione fossero

“somme

anticipate o date in acconto di quella che sarebbe stata (come è stata) la maggior somma
erogata a titolo di indennità di fine rapporto” – si riferisce comunque a somme erogate con

obbligo di restituzione, come fatto palese dalla frase immediatamente seguente della sentenza,

P.c. 2011 n. 19127 sez. MT – ud. 23-01-2014
– 2-

all’IRPEF di somme che nel 2004 il contribuente aveva ricevuto dalla società GERAS srl,

in cui si legge: “a tale operazione società e soci avevano dato il valore di mutuo ripianato al
momento dell’incasso della indicata indennità”.

Quanto alle censure sub b), c) e d), si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, la sentenza gravata dà conto:
bb) della composizione della compagine sociale, affermando che proprio tale composizione
poteva ” aver autorizzato qualche libertà di forma” (ultimo rigo della motivazione);

locuzione “acconti” o “anticipi” “neppure appare coerente con l’erogazione di emolumenti, dei
quali essi costituirebbero parte, emolumenti dei quali non risulta sia stato poi mai erogato il
saldo”;

dd) della inesistenza di delibere assembleari autorizzative di prestiti ai soci, rilevando che il
contratto di mutuo non richiede la forma scritta ad substantiam e che solo la società avrebbe
potuto contestare la natura del rapporto, e non lo ha fatto.
Tutte le risultanze di fatto su cui la difesa erariale denuncia un vizio di motivazione sono state
dunque esaminate nella sentenza gravata, cosicché la doglianza proposta col ricorso finisce col
configurarsi come l’ inammissibile contrapposizione tra l’apprezzamento della parte e quello
del giudice di merito in ordine alla valutazione delle emergenze processuali.
In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.»

che il contribuente intimato non si è costituito;
che la relazione è stata notificata alla ricorrente;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le
argomentazioni esposte nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato
Non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2014
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

cc) delle descrizioni riportate nei sottoconti del bilancio della società, argomentando che la

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