Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4397 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4397
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2067/2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 580/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
9/07/08, depositata il 10/09/2008;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva sia l’appello dell’Inps, escludendo la rivalutazione per esposizione all’amianto del periodo (contributivo) relativo al prestato servizio militare del lavoratore G.C., sia l’appello incidentale di quest’ultimo, riconoscendo in suo favore le spese del giudizio di primo grado.
Con il dispositivo condannava l’Inps anche alle spese di appello, ma in motivazione osservava che le stesse potevano essere compensate stante l’accoglimento di ambedue gli appelli.
L’Inps ricorre per cassazione. Il G. non si è costituito.
Il ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, è manifestamente fondato sulla base di quanto già (la nullità denunciata e sussistente riguardando, naturalmente solo la parte della decisione relativa alla regolazione delle spese dell’appello).
Esso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010