Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4397 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 20/02/2020), n.4397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12816-2012 proposto da:

DIQUIGIOVANNI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MICHELE TIENGO, GIUSEPPE PIVA giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2011 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 89/6/2011, depositata il 16 novembre 2011, non notificata, accolse parzialmente l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, nei confronti della società Diquigiovanni S.r.l. avverso la sentenza della CTP di Vicenza, che aveva invece parzialmente accolto il ricorso della società avverso avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2006.

Segnatamente la CTR, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, a) confermò la legittimità della ripresa a tassazione ai fini IRES di costi ritenuti indeducibili quanto: a spese di rappresentanza per Euro 1.185,85; a spese di pubblicità pari ad Euro 3.800,00 in favore di associazione sportiva dilettantistica; ad ulteriori spese di pubblicità per Euro 9.000,00 in relazione a fattura emessa dall’Associazione Culturale “Caoos” riguardo a concerto rock; a spese di pubblicità pari ad Euro 3.129,00 riguardo a prestazioni di vitto ed alloggio alberghiero per le quali il giudice di merito ritenne che la mancanza del nominativo del beneficiario delle prestazioni impedisse la riferibilità delle spese all’attività svolta dalla società; ancora a spese di pubblicità per Euro 6.703,00 relative a fattura con indicazione generica dell’oggetto; a spese per Euro 7.000,00 per materiale da consumo relativo a fornitura della squadra di ciclismo sponsorizzata dalla società, mancando in relazione alla maggior parte dei capi qualsiasi documentazione comprovante la consegna a titolo di omaggio; b) confermò la legittimità della ripresa a tassazione dell’importo di Euro 4.363,93 per vendita di serramenti in PVC relativa alla contabilizzazione di una nota di credito.

Nel resto il giudice tributario d’appello confermò la sentenza di primo grado, con dispositivo privo di espresso riferimento all’appello incidentale proposto dalla società, che aveva a sua volta impugnato la sentenza di primo grado nella parte ad essa sfavorevole.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia sull’appello incidentale della contribuente relativo al rilievo A.14 (perdite su crediti per Euro 4.832,22), lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Rileva la società che a pag. 13 del proprio atto di controdeduzioni in grado d’appello aveva impugnato la conferma, da parte della CTP di Vicenza, della legittimità del rilievo indicato come A.14, con il quale l’Amministrazione aveva motivato l’indeducibilità della perdita su crediti dell’importo sopra indicato, in mancanza di azioni o solleciti indirizzati ai debitori da parte dei legali della società, deducendo che, in relazione al modesto importo di tale perdita, la scelta di non agire in recupero rispondeva alla logica razionale di evitare il sostenimento di ulteriori oneri, e che su detto motivo la sentenza d’appello, pur riportandone il contenuto nella parte espositiva dei fatti di causa, non si era pronunciata.

2. Analogamente, con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale della contribuente relativo al rilievo B.2 (vendita di serramenti in PVC per Euro 1.531,13), originato dal fatto che l’Ufficio aveva rilevato che a fronte di una fattura per Euro 30.622,63 oggetto di storno con emissione di nota di accredito di pari importo, erano state poi emesse due fatture del complessivo minore importo di Euro 29.051,50, venendo quindi ad essere recuperato dall’Ufficio l’importo pari alla differenza di Euro 1531,13, differenza che la contribuente aveva ritenuto di spiegare adducendo errore di fatturazione per omessa considerazione della ritenuta a garanzia effettuata nelle fatture emesse in sostituzione di quella originaria.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione omessa o insufficiente circa fatti controversi e decisivi per il giudizio riguardo alla conferma della legittimità dei rilievi e delle relative riprese a tassazione da parte dell’Ufficio dei costi dettagliatamente sopra indicati sub a).

4. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente lamenta ugualmente difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa fatti controversi e decisivi per il giudizio riguardo alla conferma della legittimità del rilievo sopra indicato sub b) e della relativa ripresa a tassazione da parte dell’Ufficio.

5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

5.1. Questa Corte (cfr. ex multis Cass. sez. 6-5, ord. 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. sez. 6-1, ord. 16 luglio 2018, n. 18797), ha chiarito che “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto”.

5.2. Nella fattispecie in esame ciò deve escludersi.

La sentenza impugnata, infatti, che ha dato conto nella parte espositiva dell’appello incidentale della società nella sua articolazione a confutazione dei rilievi Lettera A, n. 14 e lett. B. n. 2, diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, laddove in dispositivo, dopo avere specificato in che termini ha accolto l’appello principale dell’Ufficio, ha quindi espressamente disposto “conferma nel resto la sentenza di primo grado”, deve intendersi riferita non solo al rigetto parziale delle ulteriori doglianze di cui all’appello principale dell’ufficio, ma anche, necessariamente, al rigetto dell’appello incidentale della società, di cui la pronuncia in questa sede impugnata ha comunque mostrato di aver tenuto conto.

5.3. Vero è che, per quanto riguarda la statuizione di rigetto dell’appello incidentale della società, la sentenza della CTR è carente di qualsivoglia motivazione, ma essa non risulta essere stata attinta da specifica censura al riguardo da parte ricorrente.

I primi due motivi vanno pertanto rigettati.

6. Devono invece essere dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente.

6.1. Premesso che, diversamente da quanto addotto da parte ricorrente, le ragioni che hanno indotto la CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio a confermare la legittimità di taluni dei rilievi posti a base dell’accertamento impugnato, risultano sufficientemente argomentate sul piano logico in relazione ai fatti esaminati, deve escludersi, come questa Corte ha avuto più volte occasione di chiarire, che il controllo di logicità del giudizio di fatto, quale consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla controversia in esame equivalga a revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (tra le molte cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 gennaio 2014, n. 91; Cass. sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 361).

6.2. Invero, deve rilevarsi, in relazione alla confutazione analitica da parte della ricorrente del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito con riferimento a ciascuna delle riprese a tassazione delle quali la CTR ha confermato la legittimità, che il terzo ed quarto motivo di ricorso, benchè rubricati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma n. 5, tendano invece proprio a quella revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito, viceversa non consentito dalla citata norma.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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