Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4396 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. II, 23/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13605-2005 proposto da:

T.L. (OMISSIS), T.A.

(OMISSIS), TO.LI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MANCINI ANDREA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FILIPPIN ALBERTO;

– ricorrenti –

contro

B.A. (OMISSIS), BU.AG.

(OMISSIS), C.B.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MUNARI ANTONIO;

– controricorrenti –

e contro

B.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 776/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato ANDREA MANCINI difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DE PROCESSO

A. L. e T.L. convenivano in giudizio C.E., L. Ag. e B.A. esponendo:

che con atto 27/6/1980, avevano acquistato dai convenuti un appezzamento di terreno in (OMISSIS); che il collegamento di detto fondo con la strada statale, sotteso all’acquisto si ora rivelato inattuabile per il rifiuto dell’Anas di concedere un nuovo accesso alla strada statale in aggiunta a quello già concesso ad altro proprietario; che in conseguenza di ciò non avevano potuto effettuare la vendita del terreno promessa ad un terzo con contratto preliminare per il prezzo di L. 125 milioni. Gli attori, quindi, chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

C.E., L., Ag. e B.A. chiedevano il rigetto della domanda deducendo: che avevano alienato a diversi acquirenti vari terreni con esplicita previsione della costituzione di servitù di passaggio; che la costruzione della strada era prevista a carico degli attori; che l’impossibilità di sbocco sulla strada statale doveva essere attribuita alla società La Perla, acquirente di adiacente terreno e beneficiaria di autorizzazione Anas, ovvero alla s.n.c. De Riva acquirente di altro terreno.

I convenuti chiedevano ed ottenevano di chiamare in garanzia le citate società le quali si costituivano sostenendo l’infondatezza della domanda di garanzia.

Con sentenza 11/9/2000 l’adito tribunale di Belluno rigettava la domanda degli attori e dichiarava non luogo a provvedere sulle domanda di garanzia.

Avverso la detta sentenza i T. proponevano appello al quale resistevano la C. ed i B..

Con sentenza 19/5/2004 la corte di appello di Venezia rigettava il gravame osservando: che era assorbente la difesa con la quale gli appellati avevano in sostanza contestato la loro legittimazione passiva; che infatti, come risultava dalla clausola 5 del contratto di vendita stipulato dalle parti, i venditori si erano limitati a richiamare e confermare a favore del fondo venduto la servitù di passaggio già costituita con atto 6/6/1980 sui terreni alienati dagli appellati alle società La Perla e De Riva; che, come stabilito dalle stesse parti, la strada nella fascia asservita doveva essere costruita a cura e spese degli acquirenti: che pertanto al momento dell’introduzione del giudizio nessuna pretesa potevano vantare gli acquirenti T. nei confronti degli alienanti i quali non avevano assunto alcuna obbligazione in ordine alla costruzione della strada e non erano proprietari di alcuno dei fondi asserviti.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da A., Li. e T.L. con ricorso affidato ad un solo motivo. C.E., Bu.Ag. e B.A. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria. L’intimata B.L. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso i T. denunciano violazione di norme di diritto e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello – dopo aver riconosciuto che il “collegamento” era previsto nell’atto di acquisto e dopo aver appurato che la prestazione dei venditori non poteva essere eseguita per l’esistenza di un diverso collegamento in prossimità di quello chiesto – non ha statuito su quanto consegue alla violazione dell’art. 1346 c.c. secondo cui l’oggetto del contratto deve essere possibile. La corte di merito non ha motivato sulla detta prospettata questione e su quanto consegue ex art. 1497 c.c. al fatto che la cosa venduta non aveva la qualità promessa ed essenziale all’uso a cui era destinata. Il giudice di secondo grado ha escluso la legittimazione passiva degli appellati sul presupposto dell’alienazione dei fondi oggetto di servitù prima della proposizione della domanda da parte di essi ricorrenti. Le dette alienazioni non hanno alcun rilievo con riferimento alle obbligazioni assunte dagli alienanti B. dovendo rimanere le conseguenze dell’impossibilità originaria di tali obbligatoli a carico dei detti alienanti. E’ poi erronea la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che gli alienanti non avevano assunto nei confronti di essi acquirenti alcuna obbligazione in ordine alla costruzione della strada. Essi T. avevano chiesto la condanna degli alienanti non alla costruzione della strada ma a risarcire il danno conseguente alla impossibilità originaria di collegamento con la strada statale.

Le dette censure sono manifestamente infondate e sono frutto di una non attenta e non corretta lettura ed interpretazione della sentenza impugnata e della relativa “ratio decidendi”. Con la detta sentenza la corte di merito – come sopra riportato nella parte narrativa che precede – ha proceduto all’interpretazione del contratto di compravendita stipulato dalle parti ed all’individuazione degli obblighi assunti dai venditori tra i quali quello di trasferire un fondo con annessa servitù di passaggio, a favore di detto fondo ed a carico di fondi vicini, onde consentire l’accesso alla strada statale a mezzo di una strada da realizzare a cura e spese degli acquirenti.

L’esistenza di detta servitù non è contestata come non è contestato che l’accesso alla strada statale non è impossibile ma è stato impedito dal comportamento dei proprietari dei fondi asserviti nei confronti dei quali i T. ben possono agire tacendo valere il loro diritto di servitù di passaggio. Da ciò l’ineccepibile e coerente conclusione raggiunta dalla corte di appello in ordine al rilevato diretto di legittimazione passiva dei venditori.

La Corte d’Appello – con incensurabile indagine in fatto condotta attraverso tutti gli clementi desumibili dal contesto generale degli atti negoziali in esame – ha svolto correttamente il compito di determinare il contenuto del contratto di compravendita in questione stipulato dalle parti accertando che da tali elementi era desumibile l’esatta individuazione dell’oggetto di tale contratto (con l’individuazione dei diritti ed obblighi da tale contratto nascenti) ed indicando adeguatamente le ragioni poste a base della decisione adottata. Le argomentazioni al riguardo svolte nella sentenza impugnata sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.

Il procedimento logico – giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione del contenuto del detto contratto è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la “ratio decidendi” adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di secondo grado, è evidente che le censure in proposito mosse dai ricorrenti devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice. ma.

inammissibilmente in questa sede, al convincimento stesso e cioè all’interpretazione del contratto in modo difforme da quello auspicato.

Occorre solo aggiungere – con riferimento alla asserita violazione degli artt. 1346 e 1497 c.c. – che, come è noto e come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, l’accertamento se l’oggetto di un contratto sia – a norma dell’art. 1346 c.c., – determinato o determinabile, integra un apprezzamento di fatto, come tale rimesso al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, se (come appunto nella specie) sorretto da idonea motivazione.

Del pari rientra tra i compiti del giudice del merito l’accertamento della mancanza o meno nel bene venduto delle qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata.

I detti accertamenti sono stati implicitamente – ma sul piano logico chiaramente – effettuati dalla corte di appello che ha ritenuto valido il contratto stipulato dalle parti avente oggetto ben determinato relativo ad un terreno non mancante delle qualità promesse ed essenziali.

Peraltro dalla lettura della sentenza impugnata non risulta nè è stato dedotto dai T. in ricorso – che la problematica relativa all’applicazione nella specie dei principi di cui agli artt. 1346 e 1497 c.c. abbia formato oggetto del giudizio di gravame: di tale problematica, quindi, correttamente non si è espressamente e specificamente occupata la corte di appello.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido a pagamento in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200.00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA