Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4396 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. I, 21/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.21/02/2017), n. 4396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24356/2010 proposto da:
L.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 171, presso l’avvocato GIUSEPPE
NARDELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati AURELIO ARNESE,
PIETRO MASTRANGELO, giusta procure a margine del ricorso e del
ricorso successivo;
– ricorrente e ricorrente successivo –
contro
ENEL S.P.A;
– intimata –
nonchè da:
ENEL S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14,
presso l’avvocato MARIO LIBERTINI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI GIORGIO, giusta procure in calce al
controricorso e ricorso incidentale condizionato e al controricorso
e ricorso incidentale condizionato successivo;
– controricorrente e ricorrente incidentale e controricorrente e
ricorrente incidentale successivo –
contro
L.A.;
– intimato –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 357/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 12/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che, con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, il ricorrente L.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso iscritto a ruolo al n. 24356/2010 R.G., con il quale il medesimo aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 357/2009;
– che la resistente costituita, ENEL s.p.a. ha accettato la rinuncia, mediante visto apposto sull’atto di rinuncia dal legale rappresentante della società e dal difensore;
ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza alcuna statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
PQM
La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017