Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4396 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 20/02/2020), n.4396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7192-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEXEL SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 482/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 16/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 482/9/11, depositata il 16 novembre 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania-sezione staccata di Salerno – accolse l’appello principale proposto dalla Dexel S.r.l. in liquidazione (di seguito, per brevità, Dexel) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Avellino – rigettando nel contempo l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Avellino, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società avverso avvisi di accertamento ai fini IRPEG ed IVA per l’anno 2000, con i quali erano rettificati gli importi delle imposte dovute a seguito di ripresa a tassazione di una minusvalenza indeducibile di lire 159.771.907, riscontrata quale differenza tra il valore contabile netto per lire 184.771.907 ed il prezzo di cessione di lire 25.000.000 riguardo a stampi oggetto di cessione da parte della Dexel alla Delta S.p.A., società titolare della quota del 60% della società cedente, ciò che dissimulava, secondo l’Ufficio, un’operazione di assegnazione di beni ai soci.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. c) e del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

Secondo la ricorrente Amministrazione, la sentenza impugnata, con motivazione del tutto insufficiente, ignorando il contesto di riferimento nel quale l’operazione era avvenuta, anche in relazione al breve lasso di tempo intercorso tra l’acquisto e la rivendita dei beni stessi, aveva errato nell’applicazione delle norme indicate in rubrica. 2. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta ancora difetto di motivazione, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la sentenza impugnata del tutto ignorato la contestazione di cui all’avviso di accertamento inerente all’IVA, concentrando l’esame unicamente in ordine alla ritenuta illegittimità della rideterminazione del reddito d’impresa, come del resto si evince anche dal tenore letterale del dispositivo della sentenza impugnata che “annulla l’avviso di accertamento”, laddove gli avvisi di accertamento impugnati erano due, l’uno riferito alle imposte dirette, l’altro all’IVA.

2.1. I due motivi, il primo dei quali contiene un duplice ordine di censure, possono essere congiuntamente esaminati quanto al lamentato difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella sua formulazione applicabile ratione temporis, in quanto tra loro connessi.

2.2. Essi sono fondati.

La motivazione della sentenza impugnata, che attiene unicamente alla rideterminazione del reddito d’impresa, tralasciando del tutto il rilievo dell’accertamento ai fini IVA, omette completamente peraltro, anche in relazione al comparto relativo all’IRPEG, l’inquadramento della fattispecie in relazione al rapporto tra società cedente e cessionaria, quest’ultima titolare della quota di partecipazione del 60% della prima, che è il fatto storico decisivo ai fini della rilevata assoluta antieconomicità dell’operazione ed alla riqualificazione della stessa da parte dell’Ufficio in termini di assegnazione di beni ai soci.

2.3. Al riguardo va ricordato che se pur il D.Lgs. n. 147 del 2015, ha stabilito che “La disposizione di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”, resta ferma la legittimità dell’accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione a fatti macroscopicamente ed ingiustificatamente antieconomici (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 8 aprile 2015, n. 6972; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16642).

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento di entrambi i motivi, restando nel primo assorbita la concorrente censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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