Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4395 del 23/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4395 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 23/02/2018

SENTENZA
j,..,(9-sul ricorso iscritto al numero 24137 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, si domicilia;
ricorrente contro
Fallimento di s.p.a. Rossi Giovanni, in persona del
curatore pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.
Tommaso Manferoce, presso lo studio del quale in Roma,
alla piazza Vescovio, n. 21, elettivamente si domicilia;
controricorrente-

RG n. 24137/2010
Angelina-

errino estensore

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 16 giugno 2010,
n. 63/36/10;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina-Maria
Perrino alla pubblica udienza del 4 dicembre 2017;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto

rigetto del ricorso;
udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo.
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate in esito a controllo secondo
procedure automatizzate della dichiarazione per l’anno
d’imposta 2000 presentata dalla s.p.a. Giovanni Rossi, fallita
nel corso di quell’anno, iscrisse a ruolo, per quanto ancora
d’interesse, una somma corrispondente ad un credito iva
relativo all’anno 1999, utilizzato dalla società

in bonis in

compensazione con altri tributi; e ciò a causa dell’omessa
presentazione della dichiarazione relativa all’anno al quale il
credito si riferiva.
Il curatore impugnò la cartella, facendo leva sull’esistenza
del credito e sulla sua regolare annotazione nei registri iva
oltre che nelle liquidazioni periodiche, ma la Commissione
tributaria provinciale respinse il ricorso.
Di contro, quella regionale ha accolto l’appello del
fallimento: ha sul punto rilevato, per un verso, che il credito
maturato nelle dichiarazioni periodiche di quell’anno

è

“ineccepibile” e, per altro verso, che l’omessa presentazione
della dichiarazione concernente l’anno successivo non è
ostativa alla fruizione del credito.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per
ottenerne la cassazione, che articola in due motivi, cui il
curatore reagisce con controricorso, che illustra con memoria.
RG n. 24137/2010
Angeli a-M

rino estensore

procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso per il

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Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1°
comma, n. 4, c.p.c., l’Agenzia lamenta la violazione degli artt.
324, 112 e 100 c.p.c., in combinazione con gli artt. 53, 1° comma,
e 1, 2° comma, del d.lgs. n. 546/92. Sostiene al riguardo che il
giudice d’appello abbia annullato l’atto impositivo nella parte in cui

di un motivo di gravame concernente l’inesistenza del credito.
Il motivo è infondato.
1.1.- Il tema dibattuto in primo ed in secondo grado era uno
soltanto: se l’omessa dichiarazione di un credito iva relativamente
all’anno al quale il credito si riferisce precluda, o no, la fruizione
del credito nella dichiarazione concernente l’anno successivo.
Entro i confini di questo tema, il giudice di primo grado ha
reputato dirimente la mancanza di prova dell’esistenza del credito,
perché non documentato in giudizio, laddove quello d’appello ne
ha riscontrato l’esistenza (allorquando ha affermato che il credito
è “ineccepibile”), reputando che l’omessa dichiarazione sia del
tutto irrilevante.
2.- Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia si duole, ex art.
360, 1° comma, n. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 19, 25, 28,
30, 32 e 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostenendo che
l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno
d’imposta cui il credito si riferisce precluda la detrazione, perché
consente il solo rimborso.
La questione è stata recentemente affrontata e decisa dalle
sezioni unite (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17757) che
hanno fissato il principio secondo il quale

«la neutralità

dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che,
pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di
maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni
periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il
RG n. 24137/2010
Angelina- ar

ino estensore

escludeva la possibilità di compensare il credito iva, ma sulla base

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termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va
riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia
rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso,
nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a
seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato

sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto
passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni
imponibili» (conf., Cass., ord. 20 gennaio 2017, n. 1627).
2.1.- Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione
l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione
annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è
sorto il diritto) che risulti dalle dichiarazioni periodiche, purché
siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della
detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la
rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata,
come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall’art. 19
del d.P.R. n. 633/72 per l’esercizio del diritto di detrazione
(secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio
2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n.
5401).
Alla cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel
dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza
dinanzi indicata; ciò perché, hanno precisato al punto 5.8., essa
identifica «il rilievo generale e interno» che governa l’esercizio
del diritto di detrazione.
2.2.- Non c’è, invece, necessità di procedere ad
accertamento induttivo, in quanto l’Amministrazione non può
pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma
senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza.

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Angelina-

ensore

il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non

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Principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza
unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti
la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione
di cui all’articolo 17 della sesta direttiva e “si mettono in guardia
gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da
mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore

2.3.- La questione, pertanto, si sposta su un piano
esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere
emendabile sul piano del rapporto impositivo qualora laddove si
disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare
che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di
recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non
risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei relativi
requisiti sostanziali (tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n.
6921).
3.- Nel caso in esame, tuttavia, non emergono fatti bisognosi
di prova, giacché, con accertamento di fatto non impugnato, il
giudice d’appello ha giudicato “ineccepibile” il credito risultante
dalle dichiarazioni periodiche, della cui esistenza non ha quindi
dubitato.
3.1.- Per conseguenza il ricorso va respinto.
Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità
comporta, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
Per questi motivi
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017
L’ r-nsor

Il presid te

aggiunto” (sez. un., n. 17757/16, cit., in motivazione).

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