Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4395 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1480/2009 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MOROSINI

12, presso lo studio dell’avvocato STRIANI ERMINIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato AMBROSINO CLEMENTINA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato RICCIO

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PULLI CLEMENTINA e VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla

memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8622/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

27/11/07, depositata il 07/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFPOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da Z.A. contro l’Inps, di riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità. Ricordava che secondo la c.t.u. espletata in appello – le cui conclusioni erano condivise in quanto basate su elementi oggettivi quali la visita diretta della periziata, cartelle cliniche ospedaliere, certificato specialistico e accertamenti strumentali diagnostici – la assicurata, coltivatrice diretta di 58 anni, presentava buoni condizioni generali, una fenomenologia artrosica degenerativa alquanto moderata ad elettiva localizzazione al rachide, con ripercussioni funzionali di grado medio – moderato, con riduzione della capacità lavorativa in occupazione confacenti non raggiungente il limite di legge. Sempre ad avviso del c.t.u. il quadro psichiatrico enunciato nel certificato medico del (OMISSIS) non aveva ritrovato riscontro nell’esame clinico specifico e non era comprovato da adeguata documentazione sanitaria.

L’assicurata ricorre per cassazione. L’Inps ha depositato procura difensiva.

Diritto

OSSERVA

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in quanto i due motivi di ricorso, deducenti vizi di motivazione, non evidenziano effettivamente vizi logici o errori scientifici, rilevanti in sede di giudizio di legittimità, della c.t.u. posta alla base della motivazione della sentenza, limitandosi a lamentare, con doglianze alquanto generiche e prive di riferimenti adeguati alla documentazione di causa, la mancata considerazione di talune patologie e la sottovalutazione di altre.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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