Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4395 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 21/02/2017, (ud. 07/02/2016, dep.21/02/2017),  n. 4395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 387/2016 proposto da:

FINTECNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo

studio dell’avvocato ENNIO MAGRI’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO VINTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro

tempore, per legge domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

AUTORITA’ PORTUALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI 9,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SPADARO;

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 4466/2015, depositata

il 23/09/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli avvocati Ennio MAGRI’, Stefano VINTI, Massimiliano

SCARINGELLA, Renato SPADARO, Nicola LAURENTI per delega

dell’avvocato Fabio Maria Ferrari e Roberto PALASCIANO per

l’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4466 del 2309/2015, ha accolto sia l’appello principale del Comune di Napoli che quello incidentale di Fintecna spa avverso l’accoglimento – disposto con sentenza n. 679 del 2015 del TAR Campania – Napoli – del ricorso di questa contro l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 03/12/2013, con cui il primo aveva ad essa ordinato di presentare, entro trenta giorni dalla notifica, un progetto per la rimozione integrale della colmata realizzata dalla spa Italsider negli anni 1962-1964 sull’arenile di (OMISSIS) e di realizzare il progetto stesso, ai fini della messa in sicurezza dei luoghi; nel giudizio furono coinvolti i Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (e del Mare) e l’Autorità Portuale di (OMISSIS), nonchè il Fallimento della (OMISSIS) spa in liquidazione.

2. In particolare, all’esito di un sequestro penale adottato dal GIP presso il Tribunale di Napoli, l’impugnata ordinanza era stato pronunciata nei confronti della Fintecna spa, ritenuta obbligata alle relative attività nella qualità di succeditrice delle società del gruppo IRI, già proprietario dell’impianto siderurgico installato e gestito prima dall’Italsider e poi dall’ILVA, responsabile della contaminazione dell’ambiente; ed a tale conclusione l’ordinanza era pervenuta richiamando in dispositivo altresì l’art. 54, comma 4, del medesimo D.Lgs. – in base al D.Lgs. 267 del 2000, art. 50, comma 4, in relazione alla L. n. 833 del 1978, art. 13, comma 2 e art. 32, comma 3, a tutela del diritto fondamentale della salute e di quello ad un ambiente salubre, per finalità di protezione della salute della comunità locale dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fattori di inquinamento ambientale e dell’alterazione dell’habitat.

3. Sul ricorso di Fintecna spa, il TAR Napoli aveva accolto il secondo motivo, ritenuti assorbiti gli altri, rilevando che, in forza della L. n. 388 del 2000, art. 14, comma 19, il Comune di Napoli era subentrato in via esclusiva negli obblighi di bonifica delle aree di proprietà ex Cimontubi e Mededil per averle acquisite dalla (OMISSIS) spa, società delegata dal gruppo IRI, di cui faceva parte la ILVA spa, originaria proprietaria.

4. Il Comune aveva impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza di primo grado: contestando che la norma applicata dal TAR comprendesse pure il sito di realizzazione della “colmata” (cioè l’area su cui Italsider, nel corso degli anni sessanta, aveva colmato lo specchio d’acqua per conseguire maggiori spazi operativi per le proprie attività industriali) o comunque comportasse la ritenuta traslazione legale in capo al Comune subentrante anche degli obblighi di bonifica originariamente facenti capo al proprietario degli impianti ed al concessionario delle aree demaniali coinvolte; allegando la sopravvenuta caducazione degli accordi di programma del 2003 e del 2007 a causa dell’inadempimento del Provveditorato alle OO.PP.; invocando il principio – di derivazione comunitaria e di applicabilità sostanzialmente retroattiva, ovvero immediata alle situazioni permanenti – “chi inquina paga”, di cui al D.L. n. 486 del 1996, art. 1, comma 14, non toccato della L. n. 388 del 2000 , art. 114, comma 18; sostenendo la nullità, a vario titolo, delle clausole di accollo dell’obbligo di ripristino tra (OMISSIS) spa e il Comune stesso, se non altro con la prospettata valenza esclusiva; e deducendo infine la persistente responsabilità per l’inquinamento in capo allo Stato azionista, che aveva agito per il tramite dell’IRI.

5. Dal canto suo, la Fintecna spa aveva ampiamente argomentato per l’identificazione, quale unico soggetto obbligato alla bonifica, nel Comune di Napoli, ma aveva altresì dispiegato gravame incidentale, riproponendo i motivi di ricorso non esaminati in primo grado perchè reputati assorbiti, tra cui l’eccesso di potere per inadeguata istruttoria della gravata ordinanza contingibile e urgente; e, mentre il Ministero dell’Interno aveva protestato la sua radicale estraneità alla controversia, l’altro Ministero aveva infine invocato l’accoglimento dell’appello principale e l’Autorità Portuale contestato ogni suo obbligo di intervento.

6. Il Consiglio di Stato giunse a confermare l’annullamento dell’impugnato provvedimento, ma solamente, una volta rigettati – in accoglimento dell’appello principale del Comune – i motivi di ricorso di Fintecna invece originariamente accolti dal TAR ed affermata la spettanza dell’obbligo di provvedere proprio in capo ad essa Fintecna, in accoglimento dell’appello incidentale di questa e cioè del motivo originariamente dispiegato con cui quella si era doluta di eccesso di potere, compensando le spese del doppio grado; ed a tal fine, in estrema sintesi, argomentando:

– che il quadro normativo vigente, fin dal D.L. n. 486 del 1996, convertito in L. n. 582 del 1996, aveva operato una netta distinzione tra l’area di sedime del sito di (OMISSIS) – poi acquisita dal Comune – e la colmata, su cui continuava ad applicarsi l’art. 1, comma 14, del detto atto normativo;

– che l’area di colmata non avrebbe mai potuto essere acquisita dal Comune di Napoli, perchè realizzata nello specchio d’acqua del demanio marittimo concesso all’ILVA e soggetto così all’obbligo di ripristino a cura del concessionario, con conseguente esclusione di ogni traslazione ex lege di obblighi di bonifica in capo al Comune di Napoli;

– che il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 2, relativo agli obblighi di bonifica dell’autore delle attività inquinanti, andava applicato pure alle attività precedenti la sua entrata in vigore, nonchè alle situazioni di inquinamento accertate successivamente alla stessa, costituendo del citato D.L. n. 486 del 1996, art. 1, comma 14, una norma speciale rispetto al quadro normativo sopravvenuto in tema di bonifiche;

– che gli obblighi di bonifica ricadevano necessariamente sul concessionario, in applicazione del principio, di derivazione comunitaria, “chi inquina paga”;

– che il piano di bonifica approvato con D.M. Ambiente31 luglio 2003, di concerto col Ministero dell’Economia, non aveva eliso tale obbligo di bonifica in capo al concessionario, al più affiancandovi un concorrente obbligo dell’Autorità Portuale;

– che dalla transazione stipulata il (OMISSIS) con la (OMISSIS) spa, con cui questa si accollava la bonifica dell’area, era esclusa quella di colmata a mare, comunque non potendo quella incidere sugli obblighi gravanti sulle parti per legge;

– che in ogni caso qualunque obbligo, pattizio o legale, gravasse sul Comune di Napoli, esso andava qualificato come aggiuntivo e non sostitutivo di quello originariamente incombente sul responsabile primario e cioè sull’inquinatore;

– che non potevano porre nel nulla tale obbligo gravante per legge nè l’accettazione della consegna dell’area, senza riserva, da parte dell’Autorità Portuale, nè la manifestazione di volontà da parte di quest’ultima di ripristinare lo specchio d’acqua;

– che, pertanto, erano infondati i motivi – oggetto di prioritaria doglianza della Fintecna – posti dal TAR a base dell’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente, visto che correttamente era stata la Fintecna individuata quale obbligata al ripristino;

– che, tuttavia, l’appello incidentale di quest’ultima era fondato quanto alla violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 50 e 54, non avendo l’Autorità emanante motivato esaurientemente le ragioni di urgenza nel provvedere, in deroga alla disciplina generale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 244 e segg.: in particolare, essendo mancata qualsiasi indagine sull’adeguatezza del provvedimento in relazione alle circostanze attuali e che giustificassero la necessità di un intervento impellente od urgente, nonostante la situazione fosse molto risalente nel tempo e nulla fosse stato nè accertato nè tanto meno anche solo allegato in punto di improvviso peggioramento delle condizioni ambientali.

7. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, articolato su almeno due motivi ed illustrato con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la Fintecna spa: al quale resistono, con separati controricorsi, sia il Comune di Napoli, che i Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità Portuale di Napoli, mentre l’altra intimata curatela del Fallimento (OMISSIS) spa in liq.ne non espleta attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e riferito dell’ordinanza contingibile e urgente già oggetto del ricorso al TAR Campania infine accolto in secondo grado con la sentenza qui gravata, precisa di ritenere idoneo a passare in giudicato solo il disposto annullamento (invocando sul punto Cass. n. 2007 del 11672) e di avere peraltro interesse ad impugnare la sentenza nella sola parte in cui respinge i motivi invece accolti in primo grado, tanto da formulare (a partire da pag. 48 del ricorso) due motivi di censura, entrambi di eccesso di potere giurisdizionale:

– un primo, ai sensi dell’art. 111 Cost., art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm., nella misura in cui, a sua detta, il Consiglio di Stato non avrebbe applicato una norma esistente, ma una all’uopo creata ed esercitando un’attività di produzione che non gli compete, sotto almeno quattro profili: 1) indebita integrazione del dato normativo del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 33, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2014, n. 164, con conseguente illegittima statuizione di irrilevanza di tale speciale normativa; 2) indebita integrazione additiva della legislazione speciale di cui al D.L. n. 486 del 1996, con un’inesistente norma che operi un distinguo tra il regime giuridico delle aree di sedime degli stabilimenti industriali e dell’area di colmata; 3) indebita integrazione additiva della legislazione speciale di cui al D.L. n. 486 del 1996, con un’inesistente norma che preveda un obbligo di bonifica in capo al soggetto tenuto al ripristino urbanistico; 4) negazione della rilevanza della L. n. 586 del 1996, a fini di sostituzione della responsabilità dell’autore dell’inquinamento con quella di altri soggetti pubblici;

– un secondo, ex art. 111 Cost., art. 362 c.p.c. e art. 110 cod. proc. amm., per sconfinamento nella sfera del merito riservato alla P.A. sotto i profili: 1) quanto all’Autorità Portuale di (OMISSIS), circa le sue valutazioni ed il suo interesse a conseguire l’area disinquinata, ma soprattutto circa il suo inadempimento al riguardo; 2) quanto al Comune di Napoli ed alla società (OMISSIS) spa, a tale scopo dallo stesso costituita, circa l’inadempimento degli obblighi a tal fine assunti anche con la transazione del (OMISSIS); ed in entrambi i casi criticando la conclusione che gli impegni su questa gravanti non si fossero sostituiti a quelli del responsabile originario

2. Il Comune di Napoli, contestata – altrimenti derivando l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse – l’inidoneità al giudicato delle statuizioni impugnate prospettata dalla ricorrente e così invocata la definitività della statuizione sull’obbligo di ripristino in capo a Fintecna spa, nega la configurabilità, nella specie, del lamentato eccesso di potere giurisdizionale: e ciò sia perchè il Consiglio di Stato si è attenuto ad una mera operazione interpretativa del quadro normativo di riferimento, la quale costituisce, in quanto tale, tipico esercizio del potere giurisdizionale; sia poichè nessuno sconfinamento nel merito delle pubbliche amministrazioni coinvolte si è avuto, indicando il novero delle attività ancora possibili e di quelle invece non consentite in dipendenza della reputata nullità della transazione o della ritenuta sua non estensione alle aree di sedime; e quanto a tutti i profili pure argomentando per l’infondatezza nel merito delle censure della ricorrente.

3. Anche l’Autorità portuale di Napoli eccepisce l’inammissibilità, ma, in via preliminare, invoca il difetto di interesse, in relazione al tenore della pronunzia e sostenendo l’inidoneità al giudicato delle statuizioni in tema di identificazione del soggetto obbligato al ripristino; in ogni caso, esclude che il Consiglio di Stato abbia dato luogo alla creazione di una norma inesistente anzichè alla mera attività di interpretazione pure in via analogica, o abbia invaso la sfera del merito quanto alla valutazione di opportunità e convenienza dell’atto invece riservata all’amministrazione: di entrambi i motivi di ricorso ad ogni buon conto sottolineando l’infondatezza pure nel merito.

4. Infine, i Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal canto loro, di ciascun motivo deducono dapprima l’inammissibilità – per non configurare alcuno di essi il lamentato eccesso di potere, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – e poi pure l’infondatezza, per la condivisibilità dell’interpretazione normativa data dal Consiglio di Stato del quadro normativo applicabile e per il pieno rispetto delle prerogative dell’amministrazione attiva anche nel momento dell’individuazione degli obblighi o compiti istituzionali ad essa facenti capo.

5. Può tralasciarsi, tanto da lasciarsi del tutto impregiudicata, ogni questione sull’idoneità dei capi della decisione qui impugnati – che restano pur sempre di rigetto dei corrispondenti motivi dell’originaria impugnazione dispiegati da parte dell’odierna ricorrente Fintecna spa – a passare in giudicato: questione relativa alla configurabilità di un giudicato amministrativo di rigetto, sulla quale il Consiglio di Stato pare orientarsi di recente in senso positivo, mentre si registra, in astratto e se non altro ai fini dell’esperibilità del ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, la persistenza di un’opposta posizione di queste Sezioni Unite (per tutte, fra le più recenti: Cass. Sez. U. 22/11/2016, n. 23720; Cass. Sez. U. 30/10/2013, n. 24470).

6. Va invero, in via dirimente, esclusa la configura bilità, sotto tutti i profili denunciati, del paventato eccesso di potere giurisdizionale.

7. In primo luogo, infatti, l’interpretazione della legge (o perfino la sua disapplicazione) rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, tranne i soli casi di un radicale stravolgimento delle norme o dell’applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9145; Cass. Sez. U. 05/09/2013, n. 20360).

8. Ora, nella specie, le conclusioni del Consiglio di Stato in punto di persistenza di un obbligo di ripristino dei luoghi anche in capo all’autore di quello che può definirsi in senso lato (o descrittivo) quale illecito ambientale, sia per l’irrilevanza del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, art. 33, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2014, n. 164, sia per la distinzione di regime tra aree di sedime originarie ed aree di colmata ai fini del D.L. n. 486 del 1996, sia per l’irrilevanza dell’assunzione di obblighi di bonifica ad opera pure di altri soggetti ed anche in forza di transazioni intercorse, costituiscono espressione, sorrette come sono da un impianto argomentativo coerente e solido, di attività ermeneutica: nè potendo sostenersi che il risultato di questa, che non collimi con la lettera della disposizione comporti la creazione di una nuova ed al contempo, del resto, ben potendo fondatamente negarsi che, nel complesso sistema normativo vigente relativo alla materia coinvolta, vi siano disposizioni univoche e chiare nell’un senso o nell’altro, tali da fondare con immediata certezza una conclusione piuttosto di un’altra (Cass. Sez. U. 19/12/2016, n. 26123).

9. Infatti, in una contrapposizione di argomentazioni e conclusive opzioni ermeneutiche, l’eguale dignità delle premesse argomentative e dei parametri inferenziali legittima le conclusioni anche sensibilmente divergenti cui può pervenire l’interprete, sulla base evidentemente di differenti implicazioni assiologiche e di sistema, ma tutte formalmente e legittimamente riconducibili all’attività di estrapolazione dal testo delle disposizioni del senso di quelle, senza tradirne, nè violarne, nè la lettera nè lo spirito: ciò in cui può, in via meramente descrittiva od atecnica ed ai limitati fini della risoluzione della presente controversia, dirsi risolversi l’attività entro la quale deve mantenersi il giudice, compreso quello amministrativo, per non eccedere dai limiti esterni imposti alla sua giurisdizione. E ciò in cui può dirsi risolta appunto, nella specie, l’attività del Consiglio di Stato nella qui gravata sentenza, con conseguente esclusione del prospettato profilo di eccesso di potere.

10. Non trasmoda nell’arbitrario stravolgimento del testo della disciplina vigente, quindi, la conclusione del Consiglio di Stato nella negazione agli accordi intercorsi tra i soggetti interessati o anche solo alle norme sopravvenute – in virtù della natura speciale della normativa ritenuta applicabile alla specie e di una tutt’altro che arbitraria ricostruzione della assoluta peculiarità delle condizioni dei luoghi con la necessitata distinzione tra i regimi di proprietà e di possesso e di obblighi di ripristino tra area di colmata ed area di sedime – dell’efficacia di esonerare, dagli obblighi di ripristino e, in generale, dalla responsabilità per l’originario illecito in materia lato sensu ambientale, il soggetto che quel medesimo Giudice amministrativo identifica quale originario responsabile, in virtù di un principio pure correttamente individuato e rispondente a regole generali, recepite anche in ambito comunitario prima ed eurounitario adesso, quale quelle della doverosa permanenza della responsabilità dell’autore dell’illecito ambientale.

11. Così escluso il potere giurisdizionale per usurpazione della funzione legislativa, va negata la sussistenza pure di quello per pretesa usurpazione della funzione amministrativa.

12. Al riguardo, è noto che quest’ultimo si ha quando con la sua decisione il giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito, istituzionalmente riservato alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso (Cass. Sez. U. 09/11/2011, n. 23302; più di recente: Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380; Cass. Sez. U. 19/12/2016, n. 26183).

13. Occorre, quindi, per la configurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa e la conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, uno sconfinamento nella sfera del merito, in quanto la decisione finale dei giudici amministrativi d’appello, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprime la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito. Ma, in ogni caso, “le sezioni unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti; sicchè rientrano nei limiti interni della giurisdizione e restano perciò estranei al sindacato di questa Corte eventuali errori in iudicando o in procedendo che il ricorrente imputi al giudice amministrativo” (Cass. Sez. U. 17/04/2014, n. 8993, p. 2.1; Cass. Sez. U. 12/04/2016, n. 7114, p. 2).

14. Nella specie, nulla di tutto ciò si riscontra essere avvenuto: il Consiglio di Stato, sulla base di presupposti di fatto e di diritto chiaramente indicati, in esito all’attività di interpretazione della normativa di settore – da un lato, quanto alla persistenza dell’obbligo di ripristino anche in capo all’autore dell’illecito e, dall’altro, in punto di esclusione dell’area di colmata da quella di sedime da alcuni degli effetti applicativi di quella – e della transazione tra alcune delle parti, ha individuato chiaramente alcune delle facoltà riconosciute alle pubbliche amministrazioni ancora coinvolte ed altre invece ritenute ad esse precluse.

15. In tal modo, la qui gravata sentenza non ha compiuto alcuna valutazione di merito in indebita sostituzione di tali amministrazioni, limitandosi:

– da un lato, ad ipotizzare, nel pieno rispetto delle sue prerogative giurisdizionali, alcune loro facoltà di intervento alla luce di una lettura delle norme di riferimento e degli atti negoziali comunque invocati nella fattispecie concreta: lettura in grado pertanto non di vincolare, ma – a tutto concedere – di orientare le potenziali scelte di merito delle stesse pubbliche amministrazioni, alle quali comunque è lasciata e rimessa ogni definitiva e finale valutazione, con piena salvezza della relativa discrezionalità;

– dall’altro lato, quanto all’individuazione dei soggetti obbligati al ripristino dell’area o comunque agli interventi sulla stessa, alla mera verifica della sussistenza dei presupposti dell’azione amministrativa, quali la titolarità dell’obbligo di intervento di cui si discute, ricavata all’esito dell’attività ermeneutica suddetta – appena esaminata per escludere il lamentato eccesso di potere per usurpazione della funzione legislativa – e quindi in estrinsecazione dell’essenza stessa del giudizio di legittimità riservato al giudice amministrativo.

16. Non sussistendo pertanto neppure il divisato eccesso di potere per usurpazione della funzione amministrativa, vanno escluse tutte le condizioni per adire questa Corte ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8: ed il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle controparti, come costituite.

17. – Ed infine va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, a norma del detto art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge: in favore del Comune di Napoli, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00; in favore dell’Autorità Portuale di (OMISSIS), in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00; in favore dei Ministeri dell’Interno e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio

2017

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