Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4395 del 07/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4395 Anno 2016
Presidente: RAGONESI VITTORIO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 5109-2013 proposto da:
OKAFOR GEORGE KFRGRG 82A01 Z 335B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA P. LEONARDI CATTOLICA, 3, presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SILVIO FERRARA giusta mandato in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del legale
rappresentante pro tempore QUESTURA DI ROMA, in persona del
Questore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 07/03/2016

- controricorrenti avverso il provvedimento n. 526/2013 Reg. Conv. del GIUDICE DI
PACE di ROMA, depositato il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

PREMESSO
Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
«1. — Il sig. George Okafor, cittadino nigeriano, ricorre per due
motivi avverso il provvedimento di proroga del suo trattenimento
presso un centro di identificazione ed espulsione adottato dal Giudice
di pace di Roma il 9 gennaio 2013. L’amministrazione intimata resiste
con controricorso.
2. — E’ fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, con il
quale si denuncia il difetto assoluto di motivazione del provvedimento
impugnato, la cui motivazione si risolve esclusivamente
nell’affermazione che “il provvedimento è legittimo”: motivazione,
all’evidenza, tautologica, tanto più che il difensore del trattenuto aveva
espressamente lamentato che l’amministrazione aveva richiesto la
proroga senza effettuare alcun tentativo di identificazione del
trattenuto stesso.»;
che detta relazione è stata ritualmente notificata alle parti
costituite;
che non sono state presentate memorie;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta;

Ric. 2013 n. 05109 sez. MI – ud. 27-10-2015
-2-

27/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato
va cassato senza rinvio, essendo scaduto il termine per provvedere
utilmente alla proroga del trattenimento;
che le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore

P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento
impugnato e condanna l’Amministrazione controricorrente alle spese
processuali, liquidate in € 1.100,00, di cui 1.000,00 per compensi di
avvocato, quanto al giudizio di merito, e in € 1.500,00, di cui 1.400,00
per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese
generali e accessori di legge; spese tutte distratte in favore del difensore
del ricorrente, antistatario, avv. Silvio Ferrara.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 ottobre
2015

antistatario;

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