Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4394 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4394 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

p u,

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIMBL RUDOLF ALOIS e RENATE HOLZEISEN in proprio e
quali rappresentanti dello STUDIO ASSOCIATO RIMBL
HOZEISEN

&

PARTNERS,

rappresentati

e

difesi

dall’Avvocato Renate Holzeisen, elettivamente
domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato
Michela Reggio D’Aci RICORRENTI
CONTRO
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, nei cui Uffici è domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.47/02/2010 della Commissione Tributaria
1

Data pubblicazione: 24/02/2014

di Secondo Grado di Bolzano – Sezione n. 02, in data
05.07.2010, depositata il 05 agosto 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.

Udito, pure, l’Avv. M. Reggio D’Aci, per i ricorrenti;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.21566/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.47/02/2010, pronunziata dalla C.T. di Secondo Grado
di Bolzano Sezione n.02, il 05.07.2010 e DEPOSITATA il
05.08.2010.
Con tale decisione,

la Commissione ha respinto

l’appello di parte contribuente e confermato quella di
primo grado, dichiarando non dovuto il chiesto rimborso
dell’IRAP 2003, 2004 e 2005 e legittima la pretesa
fiscale, anche in riferimento alle irrogate sanzioni.
Parte

contribuente

censura

l’impugnata

sentenza,

limitatamente alla inapplicabilità della sanzione
tributaria, per violazione e falsa applicazione degli
artt. 10 c.3 ° della Legge n.212/2000 e 6 c.2 ° del D.Lgs
n.

472/1997,

nonché per omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione su fatto controverso e
2

Antonino Di Blasi;

decisivo.
2) L’Agenzia controricorrente, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.
3)La questione posta dall’unico mezzo va esaminata

consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’stato deciso che “a norma del combinato disposto
degli artt.2, primo periodo, e 3 comma l lett.c) del
D.Legs 15.12.1997 n.446, l’esercizio delle attività di
lavoro autonomo è escluso dall’applicazione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
solo qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione,
il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e
non sia, quindi, inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod
plerumque accidit, il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui; costituisce onere del contribuente che chieda
il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare
3

tenendo conto di principi, espressione di un ormai

la

prova

dell’assenza

delle

condizioni

n.3680/2007,

sopraelencate”(Cass.

3678/2007,

n.3676/2007, n.3672/2007).

amministrative

sanzioni

l’incertezza

tributarie,

di

del

contribuente

amministrativa

responsabilita’

norme

normativa oggettiva, che

esenzione

costituisce causa di
dalla

per violazioni

di

postula una condizione di

tributaria,

inevitabile incertezza

sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della
ovverosia

norma tributaria,

l’insicurezza

ed

equivocita’ del risultato conseguito attraverso il
d’interpretazione normativa, riferibile

procedimento
non

ad un generico contribuente, o a quei

gia’

loro perizia professionale

contribuenti che per la
capaci

siano

interpretazione normativa

di

(studiosi,

qualificata

e
ma

finanziario,
dell’ordinamento

elevato

di

operatori giuridici
professionale),

professionisti

giudice,

al
cui

meno

tanto

legali,
livello
all’Ufficio

unico soggetto

e’ attribuito il potere-dovere

di accertare la ragionevolezza

di

una determinata

interpretazione. Tale verifica e’ censurabile in sede
di

legittimita’

implicando

un

per violazione di legge, non
giudizio di fatto,
4

riservato

tema

E’ stato, altresì, affermato che “In

all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma
una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa
risulti proposta in riferimento a fatti gia’ accertati
e categorizzati nel giudizio di merito” (Cass.

La decisione di che trattasi, sembra in linea con i
trascritti principi, posto che sulla questione relativa
alla sussistenza del presupposto impositivo IRAP, a far
data dal 2007, si è consolidato un orientamento
giurisprudenziale, assolutamente inequivoco.
4) Posta la realtà fattuale, caratterizzata dal fatto
che il giudizio di che trattasi è stato incoato nel
secondo semestre del 2008, quando il trascritto
principio era ormai a ritenersi pacifico sin dal 2007,
si ritiene che la causa possa essere trattata in camera
di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc,
proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per
manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 19.08.2011,
nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che, ai fini della residuale questione
sanzionatoria, l’incertezza giuridicamente rilevante è
5

n.24670/2007).

quella, di carattere obiettivo, concernente le norme
tributarie, la cui violazione da parte del
contribuente, determina l’emissione dell’avviso di
accertamento e l’irrogazione delle sanzioni (Cass.

Considerato che si è ritenuto sussistere tale
incertezza,

quando

riferimento

si

il

complesso

articoli

in

normativo

di

pluralità

di

una

prescrizioni, il cui coordinamento si riveli
concettualmente difficoltoso, a causa della relativa
equivocità (Cass. n.22252/2011);
Considerato, in particolare, che la questione relativa
alla

rilevanza

impositiva

IRAP

del

reddito

professionale, è stata oggetto di articolato e
complesso dibattito, sia in dottrina come pure in
giurisprudenza, e che solo a partire dall’anno 2007 si
è delineato l’orientamento giurisprudenziale richiamato
in relazione, che ha determinato presupposti e limiti
dell’imposizione fiscale IRAP dei redditi profesionali;
Considerato, quindi, che nel periodo oggetto
d’imposizione
obiettiva

(dal 2003 al 2005),

incertezza

in

ordine

sussisteva una
al

presupposto

dell’attività “autonomamente organizzata”, e
segnatamente in merito al contenuto da dare ai termini
“organizzazione” ed “autonomia”;
6

n.11096/2011);

Considerato

che

tale

obiettiva

incertezza

era

desumibile dal lessico utilizzato e dalla difficoltà di
darne una lettura inequivoca, anche avuto riguardo
all’esigenza dell’indispensabile coordinamento con il

fiscale che ordinamentale;
Considerato che tale incertezza può ritenersi essere
venuta meno solo a partire dall’anno 2007, nel corso
del quale questa Corte, con numerose pronunce rese da
Collegi, anche in diversa composizione, ha focalizzato
le dibattute questioni, individuando i presupposti
impositivi ed indicandone anche gli elementi indice( Ex
multis Cass. n.3680/2007, n.3678/2007, n.3676/2007);
Considerato che l’equivocità del dato normativo e,
quindi, la difficoltà della relativa interpretazione,
ha trovato elementi di riscontro nelle contrastanti
pronunce, emesse dai Giudici di merito e della stessa
Corte di Cassazione, prima dell’approdo precitato e
proprio nell’arco di tempo relativo ai periodi
d’imposta qui in esame;
Considerato che il ricorso va, per tali ragioni,
accolto e che, conseguentemente, va cassata l’impugnata
decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CT di Secondo Grado di Bolzano,
7

complessivo quadro normativo di riferimento, sia

procederà al riesame e quindi,

adeguandosi ai

richiamati principi desumibili dalle citate pronunce,
deciderà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CT di Secondo Grado di
Bolzano.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

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