Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4394 del 23/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4394 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23352 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
ricorrente contro
D’Anna Anna Maria, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.
Michele Bianco, col quale elettivamente si domicilia in
Roma, alla via Goiran, n. 23, presso lo studio dell’avv.
Giancarlo Contento;
controricorrente-

RG n. 23352/2010
Angeli 441

fif l

Perrino estensore

Data pubblicazione: 23/02/2018

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata in data 22 ottobre 2009, n.
66/34/09;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino
alla pubblica udienza del 4 dicembre 2017;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

ricorso.
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate in esito a controllo secondo procedure
automatizzate della dichiarazione per l’anno d’imposta 2002
presentata da Anna Maria D’Anna, iscrisse a ruolo le somme
dichiarate e non versate, a titolo di iva, irap ed irpef, in esito al
disconoscimento di un credito iva concernente l’anno d’imposta
precedente, in relazione al quale era stata omessa la
presentazione della dichiarazione.
La contribuente impugnò la cartella conseguente, ottenendone
l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, sostenendo
che esso, nel disconoscere il credito iva, abbia travalicato i confini
del controllo cartolare.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia, che affida
ad un unico motivo, cui replica con controricorso la contribuente.
Ragioni della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 10
comma, n. 3, c.p.c., l’Agenzia denuncia la violazione degli artt.

36-bis del d.P.R. n. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72. Osserva
sul punto che il disconoscimento del credito d’imposta
asseritamente risultante da precedente dichiarazione, in realtà mai
presentata, ed utilizzato in compensazione può senz’altro essere
oggetto di controllo secondo procedure automatizzate ed essere
recuperato mediante iscrizione a ruolo.
RG n. 23352/2010
Angel

aria Perrino estensore

generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del

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2.- La questione è stata affrontata dalle sezioni unite di
questa Corte (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758), le quali
hanno stabilito che, in fattispecie di omessa presentazione della
dichiarazione annuale iva, è consentita l’iscrizione a ruolo
dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di
pagamento. Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure

sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili
valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero
raffronto con dati ed elementi, in possesso dell’anagrafe tributaria,
ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633/1972.
3.-

È senz’altro fatta salva, nel successivo giudizio

d’impugnazione della cartella, la dimostrazione a cura del
contribuente che la detrazione d’imposta, eseguita entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi
acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a iva
e finalizzati a operazioni imponibili.
3.1.- Ma, nel caso in esame, non emerge che la contribuente
abbia introdotto in primo grado e reiterato in appello elementi al
riguardo rilevanti.
Nè soccorre sul punto il generico riferimento contenuto in
controricorso a «…quanto già espresso negli atti di primo e
secondo grado»,

nonché alla produzione

«con l’atto di

costituzione alla CTR di Torino -de-i registri IVA dell’intero anno
2001 nonché -del-le liquidazioni periodiche», in mancanza della
riproduzione del contenuto del ricorso introduttivo e della
costituzione in appello, perdipiù a fronte del tenore della sentenza
impugnata, in cui non si dà conto della proposizione di tali
questioni.
4.- Il ricorso si rivela quindi fondato.

RG n. 23352/2010
Angelin

ino estensore

automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione

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La sentenza impugnata va quindi cassata, e, non sussistendo
necessità di ulteriori accertamenti di fatto per le ragioni dinanzi
enunciate sub 3.1., il ricorso va deciso nel merito, col rigetto del
ricorso originariamente proposto.
4.1.- Il recente consolidamento della giurisprudenza di
legittimità comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso originariamente proposto. Compensa tutte
le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017.

Per questi motivi

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