Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4394 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4394 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso 24130-2011 proposto da:
PERONI LUCA, MURRU ATTIMO, PISCHEDDÀ SALVATORE,
CARIM:ITI GIOVANNI, NLARCHETTO FIDENZIO, MONACO
ANTONIO, LEVITÀ F[LIPPO, BAMBACI ANDREA,
VOLTOLINA SERGIO, DI PASQUALE FRANCESCO, CERREll
AURELIO, COCCIOLI EMIDIO, CELESTE ANTONIO,
BARBARELLA MAURO, CINQUEBANI VITTORIO,
PERR()TTA PAOLO, TEREBINTO ERNESTO, TARDI()
MICHELE, LO IACONO PAOLO, BARRETTA ANTONIO,
FARINELLA OTTAVI(.), ARNIMA FRANCESCO, BELLOTTA
CIRO LUCIANO, MONTANARI SILVIO, BONCI
GIANFRANCO, GLANNETTI FRANCO, LUPINI SERAFINO,

RIS

Data pubblicazione: 21/02/2013

BARDELLA WALTER, GANCI MAURIZIO, T.ANTILLO
SALVATORE, BRESSAN RENATO, CIMMINO GIUSEPPE,
GURNARI .ANTONIO, ILLUME VITTORIO, LIPPI LUIGI,
NIGRO ANTONIO, /ISA GIUSEPPE, TONIMASI GIOVANNI,
FROSI ROBERTO, AMATO MICHELE, MURATORE

CALANNI FRACCONO ROSARIO, GALATI SALVATORE,
MARTINELLI ROLANDO, MASSARO MICHELE, DI
GIACOMO ANGELO, PORCU’ GIUSEPPE, RICCUCCI LUIGI,
CUGUDDA FABRIZIO, MONASTERO GRAZIELLA, SERRA
ANNALISA quali uniche eredi legittime di Serra Bruno, BUSETTA
FRANCESCO, LAMOLA LUIGI, FAVAZZO GIOVANNI,
MATTEI GIUSEPPE, CALAMIA GIUSEPPE, GRIPPI PATRIZIO,
TUZI FERNANDO, MALORGIO AVE ANTONIA, MARIGGIO’
MARGHERITA, NRRIGGIO’ ANGELO quali credi di Mariggiò
Leonardo, STAZI LUIGI, ARCA RESE GAETANO,
INCANTALUPO TOMMASO, P.ICCIURRO FRANCESCO,
PICCININNO TOMMASO, SANTANIELLO ANNIBALE,
MARTINO FERDINANDO, SDEGNO SALVATORE, TRAUZZI
DOMENICO, VIGLIONE FELICE, DE RITA GIUSEPPE,
FARINA TROISE GIUSEPPE, DE FILIPPIS LEONARDO,
CABALA AURELIO, NATALE GIUSEPPE, GIANCARLI ITALO,
RICCIARDI PASQUALE, I +IONE GIUSEPPE, SORBO
GIUSEPPE, ALB[MTI MI CII PI E, M.ATTOLI RUGGIERO,
ARD U TIGRI ,L10, C A MI LLO’ GL\NPIERO, DARD.ANO
SEBATIANO, LERARIO MARCELLO ANTONIO, MATERA
GIOVANNI, GIARRUSSO NITCH.ELE, MI-+GNA SALVATORE,
DE NUNZIO BENEDETTO, D’AMBROSIO ANTONIO,
ROMANO AUTO MARTINO, RICi‘RI ROBERTO, DEI AN A
kic. 2011 n. 24130 sez. M1 ud. 14-11-2012
-2-

FRANCESCO, CACCANIO MARCELLO, AIELLO FRANCESCO,

RAIMONDO, GIMMELLI GIOVANNI, SANTORELLI
ERN EST O, G IORGESI ROBERTO, SOMMA UGO,
PRESTIGI ACOMO
MICH FA ANGELO,
FRANCESCO,

S AIN ATO RE,
OSTII J
FINOCCHIO

GATT USO

ANTONIO,
UGO,

INFANTI

CAV ALLACCIO

LATINI GIANFRANCO, CAPPAI RAFFAELE, MARRAZZO
ANTONIO, DI MAURO GIUSEPPE, FAZI CLAUDIO,
FIDUCCIA SALVATORE, TOF,…1 NICCHIO PIERO, EN ZA
ADRIANO, CALAN DR U CCIO GIROLAMO, CALZOLAIO
GIANCARLO, LUPO G IANC A RLO, ALUNNO ALBERTO,
ABRAT E AMURIZIO, TRUCCO ALBERTO, MAURA
CRISTIANO, ARENA SALVATORE, CONSOLI MARIO, PASCA
S AIArATORE GIUSEPPE, FOGLIATI MARCO, RASILE
ORLANDO, BROCCOLI ANGELO, C ONTALDO CARMELO,
FORGNON E PI ETRO, MILLETTI GIUSEPPE, DI AFERI O
GI USEPPE, VIGGIANO ANGELO, SPINUSO ANTONIO,
C A UTIERO ANTONIO, NAPOLIT ANO ANTONIO, P ERIP ,LO
RENATO MALERBA G US [PPR, D ELLA RA GIANFRANCO,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI
4, presso Io studio degli avvocati CORONAS SALVATORE e
CORONAS UMBERTO, che li rappresentano e difendono, giuste
procure ad litem in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLF, FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
Ric. 2011 n. 24130 sez. M1 ud. 14-11-2012
-3-

SEBASTIANO, MECHELI J DION ISIO, COLOPI COSMO,

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;

C0.11t.tetiCOMIlte

avverso il decreto nei procedimenti riuniti RG. 58580, 58584, 58617,

da 58946 a 58953, da 58955 a 58956, da 58964 a 58970 tutti dell’anno
2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 22.3.2010, depositato
il 24/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Salvatore Coronas che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

In fatto e in diritto
Rilevato che, con distinti ricorsi alla Corte d’appello di Roma, Luca
Peroni e le altre centotrentasei persone indicate in epigrafe
proponevano, ai sensi della legge n.89/2001, domande di equa
riparazione per violazione dell’art.6 della C.E.D.U. a causa della
irragionevole durata di alcuni (38) giudizi instaurati dinanzi al T.A.R.
Lazio (uno dinanzi alla Corte dei Conti) in varie date tra il marzo 1994
e l’aprile 2002, alcuni definiti nel 2007, 2008 e 2009, altri ancora

pendenti;
che la Corte d’appello, riunite le cause, con il decreto indicato in
epigrafe ha liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti l’indennizzo
per danno non patrimoniale nella misura di C 500 per anno di
Ric, 2011 n. 24130 sez. MI – ud. 14-11-2012
-4-

58618, 58619, da 58643 a 58649, da 58777 a 58779, da 58788 a 58815,

irragionevole durata (tenuto conto della esiguità della posta in gioco e,
in alcuni casi, della non tempestività della proposizione di istanza di
prelievo) oltre spese di lite liquidate cumulativamente in favore dei
ricorrenti in unico importo (€, 12.350);
che avverso tale decreto i predetti hanno proposto ricorso a questa

della economia e delle finanze;
considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione

semplificata;
che con i primi due motivi si censura, rispettivamente sotto il profilo
del vizio di motivazione e sotto quello della violazione di norme di
diritto (articoli 2 legge n.89/2001, 6 C.E.D.U., 2056 cod.civ. e 54
D.L.n.112/2008), la liquidazione dell’indennizzo: ci si duole, da un
lato, della genericità della motivazione in ordine alla esiguità della posta
in gioco ed alla omessa presentazione di tempestiva istanza di prelievo,
dall’altro della violazione del parametro minimo, individuato in 1000,
o quantomeno di €. 750 per anno (che peraltro questa Corte di
legittimità riconoscerebbe in casi di omessa presentazione di istanze
sollecitatorie), in tal modo finendo surrettiziamente per dare
applicazione all’art.54 del .D n.112 / 08 nonostante l’espressa
statuizione contraria; che con il terzo motivo si censura, sotto il profilo
della violazione di norme di diritto (artt.90-91 cod.proc.civ., 1, 4, 5, 6
D.M.n.127/2004), la liquidazione cumulativa in misura inferiore a
quella di legge degli onorari e delle competenze per le distinte cause,
riunite dalla Corte territoriale;
ritenuto che il secondo motivo, da esaminare prioritariamente
nell’ordine logico, è privo di fondamento atteso che non viola le
norme di diritto richiamate —per come vivono nella giurisprudenza
della Corte [DAI e di questa Corte- la censurata liquidazione del
Ric. 2011 n. 24130 sez. M1 – ud. 14-11-2012
-5-

Corte, basato su tre motivi, cui resiste con controricorso il Ministero

pregiudizio non patrimoniale; invero la misura media, individuata dalla
Corte di merito, di € 500 per anno, pur se inferiore alla soglia
tendenziale indicata dai ricorrenti, non può ritenersi irragionevole o
irrisoria -sì da rendere per ciò solo illegittimo lo scostamento, a
prescindere dalla (separatamente censurata) motivazione- considerando

Strasburgo è venuta elaborando (cfr.decisioni Volta et autres atalia 16
marzo 2010; Falco et autres cltalia 6 aprile 2010), in numerosi giudizi
amministrativi di lunga durata nei quali si ha ragione di ritenere in
concreto scarsa la sofferenza delle parti per il ritardo nella definizione è
solita liquidare importi anche inferiori a quello qui in discussione, sino
per l’appunto alla soglia minima di C 500 per anno (cfr.tra le tante:
n.21902/12; n.14974/12; n..12937/12; n.5914/12; 11.3271/11;
11.14753/10);
ritenuto che parimenti infondata è la critica, di cui al primo motivo,
sulla motivazione della liquidazione dell’indennizzo, che la Corte di
merito ha basato (più che sulla talora intempestiva proposizione di
istanze sollecitatorie) sulla valutazione in ordine alla oggettiva modestia
della concreta posta in gioco, che ha espresso non genericamente bensì
esaminando e descrivendo specificamente gli oggetti dei vari giudizi
presupposti, ritenuti attinenti ad una marginale componente
retributiva: tale valutazione, in quanto non illogicamente né
contraddittoriamente motivata, non può essere sindacata in questa
sede nel merito senza violare i limiti del controllo di legittimità;
ritenuto invece, quanto al terzo motivo, che nella liquidazione in unica
somma delle spese di lite la Corte territoriale, non risultando aver
tenuto conto della pluralità di cause instaurate e poi riunite dalla Corte
territoriale, è pervenuta ad una statuizione non conforme a legge ed
alla tariffa forense di cui al D.M.n.127/2004, nella specie applicabile;
Ric. 2011 n. 24130 sez. M1 – ud. 14-11-2012
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che questa Corte, in doverosa applicazione dei criteri che la Corte di

che invero l’art.4 (seconda parte) della suddetta tariffa forense prevede
che, in caso di riunione di cause patrocinate dal medesimo difensore,
può applicarsi il criterio di liquidazione basato sugli aumenti dell’unico
compenso indicati dalla disposizione solo dal momento della riunione,
dovendo liquidarsi le attività precedentemente effettuate dal difensore

per ciò solo la loro individualità (cfr.sez. 3 n.15954/06), sempre che
non vengano dal giudice individuati specifici elementi in concreto dai
quali dedurre che tale molteplicità di cause sia in effetti il risultato di un
frazionamento abusivo di un’unica controversia, tale da giustificare,
secondo un orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr.ex
multis Cass.n.10634/10; n.18693/11; 23831/11), la considerazione del
procedimento come unico, ai soli fini della liquidazione delle spese:
nella specie, peraltro, non vi è alcuna indicazione né riferimento in tal
senso nel provvedimento impugnato;
ritenuto pertanto che la cassazione sul punto si impone, con rinvio alla
Corte distrettuale perché provveda alla liquidazione delle spese delle
cause riunite uniformandosi ai principi sopra richiamati, regolando
anche le spese di questo giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il
terzo, cassa il decreto impugnato con rinvio, anche per le spese di
questo giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6/1 della
Corte di Cassazione, il 14 novembre 2012
L’estensore

v

per ciascuna delle cause discrezionalmente riunite, che non perdono

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