Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4393 del 24/02/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 4393 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DIDONE ANTONIO
a
SENTENZA
sul ricorso 10932-2007 proposto da:
COTTONE BASILIO
(C.F.
CTTBSL26L19H151H),
RIGON
ALBA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato DI
Data pubblicazione: 24/02/2014
MATTIA SALVATORE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZUMERLE FRANCO, giusta
2014
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
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contro
BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC. COOP. A R.L.
1
(p.i.
03231270236),
rappresentante
in
pro
persona
tempore,
del
legale
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso
l’avvocato CARDIA MARCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DINDO STEFANO,
– controricorrente –
avverso la sentenza n.
352/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/01/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
,
.
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DI MATTIA
SALVATORE che si riporta;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARUCCHI
GIAN LUCA, con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
giusta procura in calce al controricorso;
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Svolgimento del processo
1.- Il Tribunale di Verona ha accolto la domanda proposta
•
da Basilio Cottone e Alba Rigon nei confronti della Banca
Popolare di Verona, diretta ad ottenere la condanna della
convenuta al risarcimento del danno derivante dalla
negligente gestione del proprio patrimonio mobiliare in
forza di mandato conferito con contratto del 20.2.1992.
Secondo il Tribunale, ai fini dell’accertamento della
responsabilità della banca per inadempimento del mandato
ricevuto, l’anno 1993 – nel corso del quale il
comportamento della mandataria era stato gravemente
colposo perché ispirato ad un criterio “prudenziale”, in
violazione degli obblighi assunti, riducendo la quota
azionaria dell’investimento (oscillante dal 3,21% al
13,47% a fronte del limite massimo stabilito del 30%) e
determinando una redditività di gran lunga inferiore a
quella realizzabile non poteva essere valutato
unitamente alla gestione dei due anni precedenti, con
conseguente compensazione con i migliori risultati
conseguiti nei primi due anni, come sostenuto, invece,
dalla banca.
Per converso, secondo la Corte di appello di Venezia – la
quale, con la sentenza impugnata (depositata il
20.2.2006), in riforma della decisione di primo grado, ha
rigettato la domanda – l’inesatta esecuzione del
contratto deve riflettere l’attività del mandatario nel
suo complesso e, alla luce di tale criterio, la gestione
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della banca convenuta, nel triennio 1990-1993, aveva
determinato una redditività superiore di due punti
percentuali a quella dei fondi comuni bilanciati, di
quelli azionari e di quelli comuni. Una valutazione
necessariamente complessiva del comportamento della banca
nell’esecuzione del mandato non poteva risolversi <