Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4393 del 23/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4393 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21087 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
s.r.l. Rocco Franco in liquidazione, in persona del

legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e

difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Giuseppe Marini, presso lo studio del quale, in
Roma, alla via Monte Parioli, n. 48, elettivamente si
domicilia;
ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempomesorappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, si domicilia;
controricorrenteRG n. 21087/2010
Angelinafty Per ino estensore

Data pubblicazione: 23/02/2018

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e nei confronti di
Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 3,

in persona del

direttore pro tempore;
intimata—

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, depositata in data 5 giugno 2009, n.

sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino
alla pubblica udienza del 4 dicembre 2017;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l’accoglimento del
quarto, del quinto, del sesto e del settimo motivo, assorbito
l’ottavo e il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo;
uditi per la società l’avv. Giuseppe Marini e per l’Agenzia
l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo.
Fatti di causa

L’Agenzia delle entrate, in esito a controllo secondo procedure
automatizzate della dichiarazione per l’anno d’imposta 2002
presentata dalla s.r.l. Rocco Franco, iscrisse a ruolo una somma
corrispondente ad un credito iva concernente l’anno d’imposta
2001, in relazione al quale non era stata presentata apposita
dichiarazione; ciò perché la contribuente aveva riferito la
dichiarazione per il 2002 all’esercizio iniziato con la costituzione
della società, avvenuta il 19 dicembre 2001, e conclusosi a
dicembre 2002. Ne seguì anche l’irrogazione della sanzione per
l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 2001.
La società impugnò la cartella conseguente e ne ottenne
l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale, di contro, ha accolto l’appello dell’Agenzia.
Ha al riguardo anzitutto rimarcato che la sentenza di primo
grado è fondata su norme del tutto eccentriche rispetto alla
vicenda in esame; ha sottolineato che non è possibile presentare
RG n. 21087/2010
Angelina-M. ia Perrìn2 estensore

107/10/09;

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una dichiarazione iva per un periodo d’imposta superiore ad un
anno, di modo che nel caso in esame si deve escludere la
presentazione della dichiarazione per l’anno 2001; in base a tali
argomenti ha reputato legittime l’iscrizione a ruolo e la cartella
che ne è scaturita.
Contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per

memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.
Ragioni della decisione

1.-

Con i primi tre motivi di ricorso,

da esaminare

congiuntamente, perché concernenti sotto diversi profili la
medesima questione, la contribuente lamenta:
– ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., la nullità della
sentenza o del procedimento, in quanto il giudice d’appello ha
omesso di pronunciare sull’inammissibilità dell’appello, dovuta al
fatto che la questione concernente l’omessa dichiarazione iva era
da ritenere nuova -primo motivo;
– ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.
57 del d.lgs. n. 546/92 per le medesime ragioni indicate nel
motivo che precede -secondo motivo;
– ex art. 360, 10 comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del
punto decisivo della controversia consistente nel fatto che
l’omessa presentazione della dichiarazione iva non era stata
dedotta in primo grado -terzo motivo.
La censura complessivamente pswposta è infondata in base
alla stessa prospettazione offerta in ricorso.
1.1.- È la stessa società difatti a riferire in ricorso che la
cartella di pagamento concerneva l'”omesso o carente versamento
IVA, interessi e sanzioni relativi all’anno d’imposta 2002″

e che

l’Agenzia, costituendosi in primo grado, aveva fatto leva
sull’omessa presentazione della dichiarazione annuale per l’anno
d’imposta 2001.
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AngelinaAari Perrino estensore
,

ottenerne la cassazione, che articola in otto motivi, che illustra con

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Laddove il riferimento, sul quale si punta in ricorso, alla
dichiarazione dei redditi, anziché a quella iva, è manifestamente
irrilevante e inidoneo a determinare fraintendimenti, in base al
tenore degli atti dei quali si riferisce.
1.2.- Non è difatti in dubbio che la pretesa concerne
esclusivamente l’iva e che il controllo, come emerge dal contenuto

dichiarazione modello unico/2003 presentata per il periodo
d’imposta 2002», di modo che il richiamo alla dichiarazione dei
redditi è da ritenere un mero refuso, del tutto inidoneo a
circoscrivere la materia giustiziabile, escludendone la rilevanza
della dichiarazione iva.
2.- Fondato è invece il sesto motivo di ricorso, di rilievo
prodromico rispetto ai due precedenti, col quale la società
lamenta, ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del
fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che il credito iva del
quale si discute risultava registrato e tempestivamente indicato
sin dalla dichiarazione IVA del mese di gennaio 2002. Anche nella
narrativa del proprio ricorso per cassazione la contribuente
rimarca che «…già in sede di ricorso il contribuente depositava
le proprie fatture IVA relative agli acquisti ed alle vendite operati
nel 2001, con le relative registrazioni (doc. n. 5, 6, 7 allegati al
ricorso)…».
Fatto, questo, che la contribuente ha allegato di aver altresì
reiterato nel giudizio d’appello, indicando le pagine corrispondenti
delle relative controdeduzioni.
2.1.- La questione è stata recentemente affrontata e decisa
dalle sezioni unite (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17757) che
hanno fissato il principio secondo il quale

«la neutralità

dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che,
pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di
maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni
RG n. 21087/2010
Angelina- ari

stensore

della cartella in parte qua riportato in ricorso, ha riguardato «la

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periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa
al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va
riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia
rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso,
nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a

il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non
sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto
passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni
imponibili».
Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione
l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione
annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è
sorto il diritto) purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e
siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della
detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la
rilevanza dell’assenza di quelli formali, purché sia rispettata, come
nel caso in esame, la cornice biennale prevista dall’art. 19 del
d.P.R. n. 633/72 per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo
le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n.
14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401).
Alla cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel
dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza
dinanzi indicata; ciò perché, hanno precisato al punto 5.8., essa
identifica «il rilievo generale e interno» che governa l’esercizio
del diritto di detrazione.
2.2.- Non c’è, invece, necessità di procedere ad
accertamento induttivo, in quanto l’Amministrazione non può
pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma
senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza.

RG n. 21087/2010
AngeIina-4arifPèrrino estensore

seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato

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Principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza
unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti
la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione
di cui all’articolo 17 della sesta direttiva e “si mettono in guardia
gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da
mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore

2.3.- La questione, pertanto, si sposta su un piano
esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere
emendabile sul piano del rapporto impositivo qualora laddove si
disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare
che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di
recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non
risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti
sostanziali (tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921).
La prova concerne peraltro circostanze pur sempre riservate
all’accertamento in fatto da parte del giudice di merito; sicché,
trattandosi di accertamenti incompatibili con il giudizio di
legittimità, che nel caso in esame, benché concernenti elementi di
fatto introdotti nel giudizio di primo grado e reiterati in appello
mediante il riferimento alle fatture concernenti acquisti e vendite
ed alla loro registrazione, sono stati pretermessi dalla
Commissione tributaria regionale, s’impone la cassazione con
rinvio della sentenza impugnata.
2.4.- Il giudice del rinvio dovrà verificare che l’eccedenza IVA
risultava, come sostiene la società, dalle liquidazioni periodiche;
ma, soprattutto, dovrà verificare la sussistenza dei presupposti
sostanziali del diritto di detrazione della contribuente (la prova del
quale è a carico della medesima e non può essere desunta dalle
sole avvenute liquidazioni periodiche ma, ad esempio, attraverso
l’esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle
fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile), che sono
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Angelina

errino estensore

aggiunto” (sez. un., n. 17757/16, cit., in motivazione).

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quelli previsti dall’art. 17, par. 2, della sesta direttiva (ossia che
“gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che
quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti
e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie
operazioni imponibili”), entro la cornice biennale fissata dall’art.
19 del d.P.R. n. 633/72.

l’assorbimento dei restanti, che riguardano l’omessa pronuncia
sulla detraibilità dei crediti iva risultanti dalle dichiarazioni
periodiche (quarto motivo),

la violazione o falsa applicazione

dell’art. 55 del d.P.R. n. 633/72, là dove il giudice d’appello ha
escluso la rilevanza della presentazione delle dichiarazioni
periodiche (quinto motivo), la violazione per altro profilo della
medesima norma (settimo motivo) e l’omesso esame del fatto
decisivo costituito dalla registrazione nel 2002 del credito iva
(ottavo motivo).
3.1.- In ragione dei principi di diritto sopra esposti, la
sentenza impugnata va conclusivamente cassata e la causa
rinviata alla commissione tributaria regionale della Lombardia in
diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese.
Per questi motivi
rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il sesto, assorbiti i
restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017.

3.- L’accoglimento del motivo in questione comporta

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