Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4393 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 751/2009 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO
ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIOVANNA BIONDI, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 12 86/2 008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 15/05/08, depositata il 29/08/2008;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto di C.F. alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal (OMISSIS), in adesione a quanto risultato, in merito al requisito sanitario, escluso dal primo giudice, dalla c.t.u. esperita nel giudizio di secondo grado.
L’Inps propone ricorso per cassazione.
Il C. e il Ministero dell’economia non si sono costituiti.
Il ricorso q qualificabile manifestamente fondato.
L’Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, (error in procedendo). Lamenta che il giudice di appello non si sia pronunciato sull’eccezione, già sollevata in primo grado e riproposta in appello, di mancanza di prova della sussistenza del requisito reddituale. Con un ulteriore motivo denuncia vizio di motivazione, lamentando che era mancato l’esame di un punto decisivo della controversia, non essendo stata verificata la sussistenza del requisito reddituale.
Poichè il requisito reddituale integra un elemento costitutivo del diritto al trattamento economico di invalidità civile, la cui sussistenza deve essere verificata anche d’ufficio ai fini dell’accoglimento della domanda (Cass. 14035/2002, 13966/2003), il giudice di appello, diversamente dal giudice di primo grado – che aveva rigettato la domanda sotto un altro profilo – era tenuto a motivare su tale punto della controversia. E’ quindi configurabile il vizio, denunciato con il secondo motivo, di omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, rimanendo assorbita la denuncia di violazione altresì dell’art. 112 c.p.c..
Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010