Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4393 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4393 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 12368-2011 proposto da:
AMOROSO LINO (MRSLNI39D17B270L) elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DARDANHLT 37, presso Io studio dell’avvocato
CAMPANELLI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato
CASTELLO MARIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 21/02/2013

- controricortente avverso il decreto n. 600/2010 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA del 15.11.2010, depositato il 19/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Casiello che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCK)
CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con decreto depositato in data 19 novembre 2010 la Corte di
appello di Potenza, in parziale accoglimento della domanda di equa
riparazione proposta da Amoroso Lino in relazione alla durata, ritenuta
non ragionevole, di un processo civile iniziato nel marzo dell’anno
1996 e conclusosi con sentenza della Tribunale di Taranto il 22 aprile
2009, condannava l’amministrazione al pagamento in favore del
ricorrente, della somma di 4.417,00, oltre interessi, con
compensazione parziale della spese processuali..
1.1 – A fondamento della decisione, la Corte di merito, rilevato che
dovendosi ritenere eccedente la ragionevole durata (sulla base della
durata complessiva standard elaborata dalla C.,EDU, aumentata ad anni
otto in considerazione della maggiore complessità della controversia, e
detratti ulteriori otto mesi per rinvii imputabili alle parti) un periodo di
anni quattro e mesi cinque; attribuiva f, 1.000,00 per ogni anno,
ritenendo che ricorressero giusti motivi per la compensazione parziale
delle spese.
1.2 – Per la cassazione di tale decreto ricorre l’Amoroso, deducendo
tre motivi.
Ric. 2011 n. 12368 sez. M1 ud. 25-09-2012
-2-

25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma
semplificata.

Motivi della decisione

n. 89 del 2001 e dell’art. 6, par. 1 CF,DU, in relazione all’esclusione dal
periodo indennizzabile di quello determinato dal comportamento
processuale delle parti, è infondato, in quanto la maggiore durata di
otto mesi è stata congruamente esclusa con il riferimento a due rinvii,
specificamente indicati, richiesti dalle parti, ed evidentemente contenuti
in tempi ragionevoli (Cass., 16 luglio 2012, n. 12161; Cass., 12 luglio
2011, n. 15258).
2.1 – Fondata, al contrario, è la seconda censura, con la quale si
denuncia la dilatazione della durata ragionevole in otto anni, in
relazione alle medesime norme richiamate nel precedente mezzo, in
quanto solo in termini generici, nell’affermare la maggiore complessità
della causa, la corte territoriale (riferendosi in termini generici al
numero delle parti, senza considerare se tale pluralità comportasse un
incremento delle questioni, a numerose prove testimoniali e a “due
interruzioni con conseguenti riassunzioni”), si è discostata in maniera
significativa ed irragionevole dai parametri elaborati dalla CEDU.
2.2 — Il terzo motivo, attinente al regolamento delle spese processuali,
è assorbito.
3 – Il decreto impugnato deve quindi essere cassato in relazione al
motivi accolto..
Ricorrono, per altro, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, gli
estremi per decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c..

Ric. 2011 n. 12368 sez. M1 – ud. 25-09-2012
-3-

2 – Il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 2 della 1.

Avuto riguardo alla durata complessiva del giudizio presupposto, pari
– prescindendo dai rinvii richiesti dalle parti – a circa tredici anni,
considerato un periodo di ragionevole durata pari ad anni cinque
(valutata in tal modo la maggiore complessità derivante dal numero

determinarsi in anni otto circa il periodo eccedente la durata
ragionevole.
Applicando il criterio costantemente adottato da questa Corte in
materia, consistente nell’attribuzione, per il ristoro del pregiudizio non
patrimoniale, della somma di C 750,00 per i primi tre anni ed C 1000,00
per ogni anno successivo (Cass., 14 ottobre 2009, n. 21840), va
liquidata la somma di C 7.500,00 con gli interessi legali dalla data della
domanda.
Le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate, in base alla soccombenza, nella misura indicata in dispositivo,
sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al
Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai
procedimenti contenziosi.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono del pari la
soccombenza, e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione
unicamente dei criteri dettati dal sopravvenuto D.M. 20 luglio 2012, n.
140.

P. Q .M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione
convenuta al pagamento, in favore del ricorrente della somma di C
7.500,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al
pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di
Ric. 2011 n. 12368 sez. MI. – ud. 25-09-2012
-4-

elevato di prove e dal verificarsi di ben due eventi interrottivi) deve

merito, in C 1.140,00, di cui C 50 per esborsi, C 600,00 per diritti ed C
490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e,
quanto al presente giudizio di legittimità„ in C 510,00, oltre accessori
come per legge.

Civile, in data 25 settembre 2012.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione

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