Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4393 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18851/2014 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11087/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2014, R.G.N. 2082/2012.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta F.A. nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli volta all’accertamento del diritto ad essere assunto dalla resistente quale addetto ai servizi ausiliari e di anticamera con decorrenza dal dicembre 2001 o, in subordine dal settembre 2005, alla condanna della Amministrazione alla costituzione del rapporto ed al pagamento delle differenze retributive maturate dalle date sopra indicate e del risarcimento del danno da perdita di chance pari alle differenze retributive tra la ex III qualifica funzionale e la IV qualifica funzionale e, in via subordinata al risarcimento del danno da mancata promozione/assunzione nella misura equivalente a tutte le utilità che avrebbe percepito in costanza di servizio;

2. avverso questa sentenza F.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 10 motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

CONSIDERATO

3. La Corte territoriale: ha escluso (richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011) la configurabilità di un obbligo incondizionato in capo alla P.A. di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di sopravvenuta vacanza del posto messo a concorso; ha affermato (richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e da questa Corte nella sentenza n. 21509/2008) che anche l’ipotesi della mancata copertura del posto messo a concorso in conseguenza della rinuncia o della decadenza del vincitore è stata assimilata dal legislatore alla diversa fattispecie della sopravvenuta disponibilità di ulteriori posti vacanti “con la conseguenza che in entrambi i casi è stato escluso l’obbligo della pubblica amministrazione di procedere alla assunzione”; ha ritenuto, ribadendo il principio affermato da questa Corte nella sentenza delle SSUU n. 19595/2012, che il diritto del partecipante al concorso all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore di un precedente concorso, obbligo derivante dalle indicazioni contenute nel bando ovvero da una “apposita determinazione dell’Amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale; ha rilevato che nella fattispecie dedotta in giudizio non si era realizzata nessuna di dette ipotesi avuto riguardo alle indicazioni contenute negli artt. 1 e 8 del bando di concorso; ha rilevato che l’Amministrazione aveva ritenuto di avvalersi dell’istituto dello scorrimento solo con la Delib. 17 dicembre 2001, alla cui emanazione ere stata finalizzata la richiesta inviata al F. di esprimere la preferenza per le sedi messe a concorso, con la precisazione che lo scorrimento sarebbe avvenuto “solo nell’ipotesi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei candidati aventi diritto all’assunzione…”; ha aggiunto che su detta Delib. il ricorrente non poteva fondare il rivendicato diritto all’assunzione perchè lo scorrimento aveva riguardato solo gli idonei non vincitori collocatisi in graduatoria dal 182 al 195 posto (l’appellante si era collocato al 196^ posto);

4. queste statuizioni sono state oggetto delle censure formulate nel primo, nel secondo, nel terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente;

5. il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti “in ordine al vincolo assunto dall’amministrazione allo scorrimento della graduatoria e all’obbligo di procedervi”; il ricorrente sostiene che siffatto obbligo era stato assunto dall’Amministrazione: a) con, il bando di concorso in quanto nell’art. 1 del Bando era stato fatto riferimento all’assegnazione dei posti secondo l’ordine di graduatoria “fino alla concorrenza dei posti disponibili; b) con la Det. 5 novembre 2001, n. 3447, di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, nella quale l’Amministrazione aveva ritenuto di “dovere procedere al reclutamento di complessive 181 unità di personale dell’ex profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera”; c) con la Delib. 17 dicembre 2001, n. 6767, con la quale l’Amministrazione aveva disposto lo scorrimento della graduatoria di ulteriori 14 posizioni; d) dalla chiamata di 3 unità, tratte dalla graduatoria disposta nel settembre 2005, in esecuzione dell’autorizzazione all’assunzione in deroga al regime di blocco; e) dalla nota indirizzata ad esso ricorrente nella quale l’Amministrazione aveva ribadito l’intenzione di procedere allo scorrimento della graduatoria sino alla concorrenza di 181 posti da attuarsi nelle ipotesi di decadenza, rinunce e dimissioni e lo aveva invitato a manifestare la sede di preferenza;

6. il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione ed errata percezione delle prove offerte in giudizio in ordine al vincolo assunto dall’amministrazione allo scorrimento della graduatoria e all’obbligo di procedervi; il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere esaminato solo parzialmente i documenti, richiamati nel primo motivo, acquisiti agli atti del processo;

7. il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 3 del 1957, D.P.R. n. 487 del 1994, art. 8, degli artt. 1175 c.c. e segg., artt. 1218,1375 c.c. e segg., artt. 1362-1371 c.c., artt. 2 e 97 Cost.; il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere che l’Amministrazione deve reiterare la manifestazione di volontà di provvedere allo scorrimento della graduatoria tutte le volte che un candidato rinunci ovvero decada; sostiene che una volta che l’Amministrazione ha assunto l’obbligo di assumere scorrendo la graduatoria essa è tenuta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, dei principi di solidarietà sociale e di efficienza di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 97 Cost.; deduce che l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere allo scorrimento della graduatoria alla data del 28.12.2001 allorquando erano state registrate tre decadenze tra il contingente dei 14 chiamati per effetto della Delib. 17 dicembre 2001;

8. il terzo motivo è infondato;

9. questa Corte, in materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all’assunzione di dipendenti, ha più volte affermato il principio secondo cui il diritto del partecipante al concorso mediante lo scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore di un precedente concorso; è stato precisato che tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell’Amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale e che in mancanza di una siffatta determinazione l’amministrazione non è tenuta all’assunzione di candidati non idonei (Cass. SSUU 19595/2012; Cass. 15212/2013, 19006/2010, 17780/2007); questa Corte ha affermato che l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda coprire (Cass. SSUU 19595/2012; Cass. 30611/2017, 15212/2013, 21509/2008, 3253/2003);

10. dei principi di diritto affermati nelle sentenze innanzi richiamate, ai quali va data continuità perchè il collegio il Collegio ne condivide le argomentazioni motivazionali, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e perchè il ricorrente nel ricorso e nella memoria non apporta argomenti per la loro rivisitazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione alla vicenda dedotta in giudizio;

11. essa, infatti, ha rilevato che il bando di concorso non aveva previsto l’obbligo dell’Amministrazione di utilizzare la graduatoria in corso di validità nell’ipotesi in cui si fossero resi vacanti alcuni posti e che dalle delibere invocate dal ricorrente non era desumibile alcun elemento di segno contrario;

12. il motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione dei canoni codicistici di ermeneutica contrattuale in quanto non risulta sviluppata alcuna argomentazione difensiva in ordine alle ragioni per le quali tali regole sono state violate dalla Corte territoriale;

13. le censure formulate nel primo e nel secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo (primo motivo), il quale non è nemmeno oggetto di specifica indicazione, e della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione ed errata percezione delle prove documentali (secondo motivo), sollecitano in realtà una nuova, inammissibile, lettura della documentazione (Cass. SSUU 24148/2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005), in ordine alla esistenza della volontà della Amministrazione di ricorrere allo scorrimento per coprire i posti rimasti scoperti;

14. nella sentenza impugnata la Cortè territoriale non ha trattato la questione relativa al ricorso da parte dell’Amministrazione, nel periodo 2006/2010, alla procedura di mobilità prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30 e alle assunzioni obbligatorie previste dalla L. n. 68 del 1999;

15. il quarto, il quinto ed il sesto motivo devono essere scrutinati congiuntamente in quanto, sotto diversi profili, criticano siffatta omissione;

16. il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame del fatto controverso costituito dall’avvenuta assunzione nell’ambito della prima area (ausiliari) di 7 lavoratori attraverso la procedura di mobilità esterna e di 14 lavoratori ai sensi della L. n. 68 del 1999;

17. il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per omesso esame di un punto della domanda ed errata valutazione ed errata percezione delle prove offerte in giudizio “in ordine ad elementi rivelatisi decisivi”;

18. il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, comma 2 bis, art. 97 Cost. e del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 8;

19. i motivi in esame sono inammissibili perchè il ricorrente si limita ad allegare (riproducendo il contenuto dell’atto di appello) di avere sottoposto alla Corte territoriale la questione dell’avvenuta assunzione, vigente la graduatoria, di alcuni lavoratori attraverso la procedura di mobilità e ai sensi della L. n. 68 del 1999, ma omette di specificare se detta questione, comportante anche accertamenti di fatto, era stata ritualmente formulata nel giudizio di primo grado, luogo processuale in cui si definiscono irretrattabilmente, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli ambiti del “thema decidendum” e del “thema probandum” (Cass. 23694/2017, 8700/2017, 10688/2016, 22641/2015, 21176/2015, 22161/2015, 26859/2013, 18207/2010);

20. la Corte territoriale, dopo avere affermato che il ricorrente aveva interesse a dolersi delle sole proroghe per la assunzione in servizio disposte prima della Delib. 17 dicembre 2001 (con la quale era stato manifestato il perdurante interesse alla copertura di tutti i posti), ha ritenuto che la valutazione concernente la possibilità di prorogare il termine per la nomina del vincitore del concorso, per essere correlata a scelte di carattere discrezionale attinenti alla funzionalità ed alla organizzazione dell’ufficio, non può essere sindacata nel merito dal giudice ordinario; ha, nondimeno, esaminato le posizioni dei vincitori N. e D.L. ed ha ritenuto legittima la concessione della proroga del termine (per motivi di salute quanto al N., per motivi di studio quanto alla D.L.) ed ha rilevato che il mancato esame della richiesta di rinvio del termine dell’assunzione presentata dalla concorrente G.M. non consentiva all’Amministrazione di ritenerla decaduta;

21. le predette statuizioni sono censurate con il settimo motivo, con il nono e con il decimo motivo, da scrutinarsi congiuntamente;

22. il ricorrente denuncia: la violazione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 9 e 127, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 25, comma 3, D.P.R. n. 487 del 1994, art. 17 e dell’art. 2043 c.c. (settimo motivo), degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. (nono motivo), omesso esame di fatti, comportamenti reiterati, decisivi ai fini della decisione (decimo motivo); il ricorrente, sviluppando argomentazioni, che in parte si sovrappongono, asserisce che le proroghe del termine per assumere servizio concesse dall’Amministrazione ad alcuni candidati erano illegittime in quanto le richieste in tal senso da questi formulate, per essere. prive di adeguata giustificazione, non erano riconducibili al “giustificato motivo”; inoltre, riproponendo prospettazioni difensive già sviluppate nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo, deduce di avere diritto all’assunzione quanto meno dal 27.3.2006, data di avvenuto reclutamento di personale con la procedura di mobilità;

23. il settimo motivo è infondato atteso che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 9, comma 3, nel disporre che “colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina” rimette inequivocabilmente alla Amministrazione il potere di valutare la sussistenza del giustificato motivo per disporre la proroga della nomina e di verificare se il differimento della copertura del posto sia pregiudizievole per gli interessi pubblici; tanto si desume dal riferimento al “giustificato motivo” che evoca, appunto una valutazione della Amministrazione e dalla previsione contenuta nell’ultima parte del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 17, comma 4, il quale, proprio nelle ipotesi di ritardo giustificato dispone che “gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio” e dalla analoga disposizione contenuta nel D.P.R. n. 347 del 1983, art. 25, comma 2, che disciplina l’assunzione in prova dei vincitori di concorso;

24. con la conseguenza che soltanto il soggetto interessato alla concessione della proroga può dolersi del cattivo esercizio di tale potere e non anche i soggetti che potrebbero in ipotesi avvantaggiarsi in concreto della mancata copertura del posto messo a concorso in ragione della avvenuta decadenza dei vincitori;

25. il nono e il decimo motivo sono inammissibili perchè la documentazione relativa alle posizioni dei soggetti che, a giudizio del ricorrente, avrebbero dovuto essere dichiarati decaduti non risulta riprodotta nel ricorso nelle parti salienti e rilevanti, nè a questo allegata (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

26. in ordine alle censure formulate con riguardo alla dedotta assunzione attraverso la procedura di mobilità (settimo motivo) vanno richiamate le argomentazioni esposte nel punto n. 19 di questa sentenza;

27. con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni correlati alla mancata declaratoria di decadenza dall’assunzione delle concorrenti D.L. e G.M.;

28. il motivo è infondato in quanto nell’escludere l’illegittimità della condotta della Amministrazione in ordine alle proroghe concesse ai vincitori la Corte territoriale, che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto integrale delle domande formulate con il ricorso di primo grado, ha ritenuto implicitamente assorbita la domanda risarcitoria (Cass. 27939/2017, 7663/2012);

29. in conclusione il ricorso deve essere rigettato;

30. le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza;

31. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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