Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4393 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14087/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Elisabetta Costa, in forza di procura allegata al

ricorso

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

5/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 5 marzo 2019, ha respinto l’appello proposto da O.E., cittadino (OMISSIS) proveniente dall’Edo State, avverso l’ordinanza del 9 luglio 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di O.E. è affidato a motivi, che denunciano: 1) la carenza di motivazione relativamente alla valutazione di credibilità del racconto del ricorrente; 2) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato “Atto di costituzione” ma non si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 9/03/2011).

2. Va, poi, rilevato che la procura conferita dal ricorrente all’Avvocato Elisabetta Costa è spillata al ricorso per cassazione, non reca in calce l’indicazione di alcuna data di rilascio e si riferisce nel suo contenuto ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito, essendo così formulata: “Delego a rappresentarmi e assistermi in questo procedimento con più ampia facoltà di legge compresa quella di conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, chiamare in causa terzi, riscuotere somme e quietanze, nel procedimento concernente il minore… presentare ricorso contro l’espulsione, e/o il diniego dello stato di rifugiato ecc. “).

3. Occorre, allora, fare applicazione del principio di diritto secondo il quale: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio” (Sez. 1, n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063; Sez. L, n. 28146 del 05/11/2018, Rv. 651515; Sez. 6 – 3, n. 18257 del 24/07/2017, Rv. 645155).

4. I rilevati aspetti processuali assorbono gli ulteriori profili di inammissibilità dei motivi, che veicolano doglianze generiche e afferenti al merito della decisione impugnata, senza rispettare i canoni delle censure motivazionali (Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese per le ragioni illustrate in premessa. Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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