Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4393 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 10/02/2022), n.4393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16343-2020 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA COVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 185/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – M.A., pakistano, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 13 gennaio 2020, con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d’appello applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dalla richiamata norma.

Il secondo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza, nel paese di provenienza del richiedente, di una situazione riconducibile alla previsione normativa indicata.

Il terzo mezzo denuncia violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte d’appello esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è “sotto soglia”, e allora si ricade nell’art. 360 c.p.c., n. 4; o la motivazione c’e’, e allora non resta se non sostenere che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso di specie, viceversa, a fronte di una sufficiente motivazione dettata in punto di credibilità, il ricorrente altro non ha fatto che porre in discussione la condivisibilità dell’argomentazione svolta dal giudice di merito: il che esula dall’ambito del sindacato spettante a questa Corte.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Esso è difatti volto a ribaltare l’accertamento del giudice di merito secondo cui il richiedente non era credibile il che rendeva incerta la stessa sua provenienza e, comunque, anche ad ammettere che provenisse dal (OMISSIS), la regione, in base alle più aggiornate c.o.i., non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata.

4.3. – E’ inammissibile il terzo mezzo.

Si tratta di una censura del tutto stereotipata e generica, che nulla ha a che vedere con una qualche situazione di individuale vulnerabilità del richiedente, tanto più che il riferimento allo svolgimento di non meglio identificata attività lavorativa, “come risulta dal contratto di lavoro e dalle buste paga che si producono” (pagina 21 del ricorso), è totalmente privo del requisito dell’autosufficienza, salvo a non credere che il richiedente abbia inteso riferirsi ad una “copia contratto di lavoro” menzionato al n. 5 delle produzione effettuate col ricorso per cassazione (pagina 23 del ricorso), documento che certo non può avere ingresso in questa sede, stante il disposto dell’art. 372 c.p.c..

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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