Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4392 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4392 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 15178-2008 proposto da:
MARENCO

DOMENICO

(C.F.

MRNDNC38L16D969K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 262, presso l’avvocato OLIVA STEFANO,

Data pubblicazione: 24/02/2014

che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CONSOLO CLAUDIO, giusta procura in
2014

calce al ricorso;
– ricorrente-

57

contro

DEL MISSIER BEATRICE, elettivamente domiciliata in

or

1

ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso l’avvocato BERNAVA
ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARI MARIELLA, giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –

571/2008 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/01/2014 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Domenico Marenco ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Roma in data 11 febbraio
2008, di rigetto dell’opposizione avverso il decreto dell’il luglio 2006, che
ha dichiarato esecutiva in Italia la sentenza emessa dal Tribunale Cantonale
esecutiva il 4 ottobre 2005, recante condanna dell’odierno ricorrente al
pagamento in favore di Beatrice Del Missier della somma di $ 701.485,
relativa a fondi depositati su conto aperto presso una banca svizzera e dei
quali il primo si era appropriato, oltre agli interessi nella misura del 5%
annuo ed alle spese.
La corte d’appello ha ritenuto infondata l’unica doglianza
avanzata dall’opponente, il quale lamentava la violazione del diritto al
contraddittorio ed alla difesa per essergli stato notificato, nel processo
estero, un atto di citazione incompleto, ed in particolare una lettera del
giudice svizzero con allegato il mero frontespizio dell’atto introduttivo ed
in lingua francese.
Ha reputato che il Marenco non può dolersi del giudizio svoltosi
in sua contumacia, in quanto — premesso che nessuna norma, di diritto
interno o internazionale, esige che gli atti delle autorità giurisdizionali
straniere siano notificati nella lingua del destinatario, mentre, del resto, il
Marenco certamente conosceva la lingua francese per aver risieduto ivi — ha
affermato che:
a) nessuna prova vi è della notificazione solo parziale dell’atto
introduttivo, risultando, anzi, che le copie prodotte innanzi alla corte
d’appello non fossero gli originali notificati, ma mere fotocopie delle sole
parti anteriori degli atti, come reso palese dalla sussistenza di una sola metà
del timbro di collegamento tra le pagine, evidentemente fotocopiate solo
nel recto e non nel verso;
R.G. 15178/2008

3

Il con rfrL est.

di Vaud – Losanna (Svizzera) il 13 maggio 2005, munita di formula

b) dalla lettera del giudice svizzero, tradotta in varie lingue,
compresa l’italiana, risultano inviati per la notifica sia l’avviso della Cour
Civile, sia la domanda di Beatrice Del Missier, mentre fu concesso al
Marenco il termine di trenta giorni per munirsi di un difensore ed eleggere
domicilio;
notificato il «suesteso atto», ossia la lettera e la citazione introduttiva, con
attestazione che gode di fede privilegiata, impugnabile solo con la querela
di falso.
Per la cassazione di questa sentenza viene proposto ricorso sulla
base di sette motivi; resiste, con controricorso, Beatrice Del Missier.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di
motivazione illogica od insufficiente, per avere la corte territoriale ritenuto
notificato l’intero atto introduttivo, laddove, invece, in relazione
rispettivamente a quanto sopra riassunto:
a’) è vero che il ricorrente non ha prodotto il retro dei fogli
contenuti nel plico notificatogli, ma ciò solo in quanto essi erano totalmente
bianchi, come era del resto pacifico tra le parti, onde il contrario assunto
della corte d’appello costituisce una decisione «a sorpresa» ed illogica, dal
momento che in soli sei fogli non avrebbe potuto essere comunque
contenuta l’intera domanda introduttiva, che, nell’assunto di controparte,
era ben più lunga;
b’) la lettera dell’autorità giudiziaria svizzera non certifica
l’ integralità della citazione notificata o la sua conformità, e la
documentazione ivi menzionata non è stata in verità mai allegata;
c’) la relata di notifica non prova alcunché in ordine all’integrale
spedizione dell’atto, di cui non attesta le varie componenti, né il numero
delle pagine, onde non occorre sia impugnata con querela di falso, ma è
R.G. 15178/2008

4

11 co s.

1. est.

c) l’ufficiale giudiziario notificante ha dichiarato di avere

sufficiente la produzione della copia del provvedimento notificato, come
nella specie avvenuto.
Con il secondo motivo, lamenta l’omessa motivazione in ordine
alla ritenuta integrale notificazione dell’atto introduttivo svizzero, laddove
la totale omissione dell’editio actionis non è stata invece mai negata dal
copie a quella notificatagli.
Con il terzo motivo, deduce la nullità del procedimento per error
in procedendo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la
sentenza impugnata del tutto trascurato le circostanze del mancato
disconoscimento della conformità all’originale della copia dell’atto di
citazione notificato prodotta (art. 2719 c.c., 214-215 c.p.c.) e quella
dell’ammissione di controparte circa la non integralità dell’atto introduttivo
notificato (art. 101, 166 e 167 c.p.c.).
Con il quarto motivo, censura l’errore di diritto in tema di onere
della prova, ai sensi degli art. 2697 c.c. e 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
per avere la corte territoriale addossato al Marenco l’onere di provare che la
citazione introduttiva non gli fosse stata notificata per intero.
Con il quinto motivo, deduce la violazione del principio del
contraddittorio, ai sensi degli art. 101 ed “eventualmente” 183 cpv., in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza
impugnata utilizzato un argomento (quello della presenza di facciate
ulteriori non prodotte dal ricorrente) mai discusso fra le parti, né averle ad
esse sottoposto, così non consentendo al ricorrente di depositare l’originale
del plico notificatogli.
Con il sesto motivo, lamenta la nullità del procedimento, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata
confermato l’exequatur concesso alla sentenza straniera in contrasto con
l’ordine pubblico, ai sensi dell’art. 27, n. 1, della Convenzione di Lugano
del 16 settembre 1988, in relazione agli art. 2, 24 e 111 Cost., omettendo i
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5

Il

cr.

r est.

difensore di controparte, che nemmeno aveva contestato la conformità delle

esaminare d’ufficio il fatto che fu imposto al convenuto il pagamento di una
somma onde poter sostenere in quel giudizio le proprie ragioni: infatti, il
provvedimento del Tribunale svizzero, che ha convenuto in giudizio
l’odierno ricorrente, invitandolo all’udienza di comparizione personale
delle parti per l’istruzione preliminare della controversia ed informandolo
prima dell’udienza, egli avrebbe dovuto effettuare in cancelleria il deposito
di 500 franchi svizzeri, pari a circa E 310, per le spese dell’ufficio, con
(“)..à/ q
violazione quindi del suo diritto di difesa e del ‘
ad un processo
equo e giusto, posta l’illegittimità di ogni limite all’accesso alla giustizia.
Con il settimo motivo, deduce ancora la nullità del procedimento,
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza
impugnata confermato l’ exequatur concesso alla sentenza straniera in
contrasto con l’ordine pubblico processuale italiano, ai sensi dell’art. 27, n.
1, della Convenzione di Lugano del 1988, in relazione agli art. 3, 24 e 111
Cost., trascurando la circostanza — da rilevare d’ufficio — che
l’accoglimento della domanda innanzi al giudice svizzero era fondato sulla
contumacia del convenuto, reputando la sentenza del tribunale cantonale
come veri i fatti allegati dall’attrice, e con motivazione apparente, la quale
non aveva fatto altro che ripetere la tesi esposta dall’attrice nel suo atto di
citazione (argomentata sul fatto che: il Marenco non aveva un suo
patrimonio, onde non avrebbe potuto essere il titolare delle somme
depositate sul conto presso la banca svizzera, concessegli invece per farsi
“una posizione”; la Del Missier usava non formalizzare per iscritto i prestiti
di denaro erogati; il Marenco non aveva mai dato adeguate risposte alla
controparte sulla scomparsa della somma depositata sul proprio conto).
2. — Alla fattispecie in esame è applicabile la Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988 e
ratificata in Italia con la legge 10 febbraio 1992, n. 198 (di seguito,
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6

Il conz el. est.

delle conseguenze negative della mancata presentazione, precisava che,

Convenzione), la quale opera nei rapporti fra i paesi UE e alcuni Paesi
membri dell’Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera), in maniera del tutto
speculare alla Convenzione di Bruxelles del 1968 per gli Stati comunitari.
Gli art. 31 e seguenti di tale convenzione disciplinano l’esecuzione
delle decisioni esecutive rese in uno Stato contraente in un altro Stato
d’appello del domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione.
All’istanza devono essere allegati i documenti di cui agli artt. 46 e
47, cioè: «1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla
sua autenticità; 2. se si tratta di una decisione contumaciale, l’originale o
una copia certificata conforme del documento comprovante che la
domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato
al contumace», ed, inoltre, «1. qualsiasi documento atto a comprovare che,
secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata
notificata; 2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente
beneficia, nello Stato di origine, dell’assistenza giudiziaria».
Il procedimento è a contraddittorio differito (simile a quello
monitorio) ed il giudice può rifiutare l’exequatur solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 27 e 28, in tema di riconoscimento, mentre in nessun
caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito
(art. 34).
Ove accolta l’istanza, può proporsi opposizione alla stessa corte
d’appello, che decide con sentenza impugnabile per cassazione (art. 36 e
37).
Le ragioni di rigetto dell’exequatur, dunque, sono le stesse che
impediscono il riconoscimento della sentenza straniera, ed, in particolare,
per quanto qui rileva: «l. se il riconoscimento è contrario all’ordine
pubblico dello Stato richiesto; 2. se la domanda giudiziale od un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace
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7

Il c771est.

contraente (cd. exequatur). L’istanza si propone, nel nostro Paese, alla corte

regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie
difese» (art. 27 della Conv. di Lugano del 1988).
3. — Dei sette motivi articolati dal ricorrente, gli ultimi due hanno
riguardo al presupposto della non contrarietà all’ordine pubblico, di cui
all’art. 27, n. 1, di tale convenzione; i primi cinque vanno, invece,
difesa, di cui all’art. 27, n. 2, della Convenzione di Lugano.
4. — I motivi dal primo al quarto mirano, in particolare, a
censurare, sotto vari profili in diritto e nella motivazione, la sentenza
impugnata, per non avere la corte d’appello ravvisato la nullità, per
incompletezza, dell’atto di citazione introduttivo del giudizio estero. Il
quinto motivo, dal suo canto, censura la decisione «a sorpresa» della corte
d’appello, laddove ha argomentato, per escludere il difetto di notifica, con
riguardo alla presenza di facciate ulteriori non prodotte dal ricorrente.
4.1. — In punto di ammissibilità del ricorso, la controricorrente ha
eccepito che la mancata contestazione, ad opera di controparte, della
violazione della legge processuale svizzera renderebbe irrilevanti le
questioni poste nei primi cinque motivi, i quali censurano la sentenza
impugnata sulla base della sola normativa processuale italiana.
Tale eccezione viene svolta richiamando il principio secondo cui
la regolarità di un atto di citazione — la cui mancanza è impeditiva
dell’exequatur in ragione del combinato disposto degli art. 27, n. 2, e 34
della Convenzione di Lugano del 1988 — deve essere esaminata alla stregua
dell’ordinamento dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza estera.
L’eccezione è infondata.
L’art. 27, n. 2, della Convenzione postula l’accertamento, da parte
del giudice dello Stato richiesto del riconoscimento o dell’esecuzione di
una sentenza straniera, dell’esistenza della notificazione della domanda
giudiziale al convenuto contumace «regolarmente ed in tempo utile perché
questi possa presentare le proprie difese».
R.G. 15178/2008

8

il con

eIr est.

ricondotti al requisito della notificazione idonea a garantire il diritto di

È incontestabile che la verifica circa la validità della notificazione
di un atto di citazione, dedotto incompleto, introduttivo di un giudizio
svoltosi all’estero, va richiesta da chi si oppone all’esecuzione — e va svolta
dalla corte d’appello — alla stregua della normativa dello Stato nel quale il
processo si è svolto.
Tale principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di

giustizia (cfr. già la sentenza 16 giugno 1981, C-166/80, Klomps c. Michel),
è stato più volte enunciato da questa Corte con riguardo all’esplicito dettato
dell’art. 64, lett. b), della legge n. 218 del 1995 (Cass., sez. I, 22 aprile
2013, n. 9677; sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22530; sez. I, 29 settembre 2011,
n. 19932; sez. I, 23 maggio 2008, n. 13425; sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978)
ed è applicabile anche al caso in esame.
Infatti, sebbene l’art. 27, n. 2, della Convenzione di Lugano non
detti prescrizioni specifiche in tema di notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio definito con la sentenza, della quale si chiede il riconoscimento
o l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello nel quale la sentenza
è stata emessa, costituisce «principio generale del diritto internazionale
privato — del quale sono espressione l’art. 12 e l’art. 64, 1° comma, lett. b),
L 31 maggio 1995 n. 218 — quello per il quale le regole di instaurazione di
un processo civile sono quelle stabilite dalla legge dello Stato nel quale il
processo si svolge» (così Cass., sez. I, 23 maggio 2008, n. 13425).
Nella specie, di conseguenza, l’opponente, in sede di ricorso
avverso la dichiarazione di esecutività in Italia della sentenza straniera,
aveva l’onere di dedurre che, ai sensi degli art. 27 e 34 della Convenzione,
le modalità di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non sono
state rispettose della legge del luogo nel quale il processo si è svolto.
Deve ritenersi, peraltro, che le doglianze sin dall’opposizione
all’exequatur proposte dall’odierno ricorrente contestassero la regolarità
della notifica tout court, dunque anche secondo il diritto straniero ed
internazionale processuale. Dalla lettura degli atti, consentita in
R.G. 15178/2008

9

Il con

/1

1. te

considerazione della natura della questione all’esame, risulta invero che
l’opposizione al decreto con il quale è stata dichiarata esecutiva la sentenza
emessa dal Tribunale di Vaud fu proposta dal Marenco deducendo il
contrasto non solo con l’ordinamento italiano, ma anche con la
Convenzione di Bruxelles e con il «principio supremo del contraddittorio»,
introduttivo del giudizio svizzero notificatogli.
Va poi aggiunto che la Convenzione dell’Aja del 15 novembre
1965, ratificata in Italia con la legge 6 febbraio 1981, n. 42, ed entrata in
vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 in virtù della ratifica del 2
novembre 1994, in alcuna parte considera sufficiente la notificazione di un
atto introduttivo solo nella sua pagina iniziale, come sarebbe avvenuto
nell’assunto del ricorrente: che, dunque — ove in effetti confermato —
diveniva fatto indubbiamente rilevante al fine di escludere la concessione di
quell’ esecutorietà.
4.2. — La controricorrente ha eccepito, altresì, che l’attestazione,
contenuta nella sentenza straniera, dell’avvenuta notificazione dell’atto
introduttivo in quel processo è preclusiva, di per sé, di ogni ulteriore
indagine.
L’eccezione non merita accoglimento.
Secondo un non recente orientamento di questa Corte, enunciato
nella motivazione in modo assai sintetico, una volta accertato dal giudice
straniero che la citazione sia stata notificata in conformità alla legge del
luogo, tale attestazione precluderebbe ogni ulteriore indagine (Cass., sez. I,
29 novembre 1999,n. 13315).
Tuttavia, di recente, la Corte di giustizia, con la sentenza del 6
settembre 2012, C-619/10, Trade Agency, ha precisato che «l’art. 34, punto
2, del regolamento 44/2001, al quale fa rinvio l’art. 45, par. 1, di tale
regolamento, letto in combinato disposto con i “considerando” 16 e 17 di
detto regolamento, dev ‘essere interpretato nel senso che, quando il
R.G. 15178/2008
11 con
. est.
10

sempre lamentando il ricorrente l’insufficiente contenuto dell’atto

convenuto propone ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una
decisione emessa in contumacia nello Stato membro d’origine e corredata
dell’attestato [l’allegato V del regolamento prevede, al punto 4.4, che
l’attestato redatto dai giudici dello Stato membro nel quale è stata emessa la
decisione indichi la data di notificazione della domanda giudiziale in caso
comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro
richiesto, investito del ricorso, è competente a verificare la concordanza
tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove» (punto 46).
Dunque, nonostante l’ «attestato» dell’autorità estera, il giudice
dell’esecutività ~toro è competente a procedere ad una «valutazione
autonoma dell’insieme degli elementi di prova», per valutare se il
convenuto contumace abbia ricevuto la notificazione della domanda
giudiziale ed «in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese»
(punto 38).
Ciò, in quanto l’obiettivo dell’attestato di facilitare l’adozione, in
una prima fase del procedimento, della dichiarazione di esecutività della
decisione, rendendo il suo rilascio quasi automatico, «non può essere
raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa» (punto 42)
ed in quanto «limitare la portata del potere di esame di cui dispone in tale
fase il giudice dello Stato membro richiesto per il solo fatto che è stato
prodotto l’attestato significherebbe privare di qualsiasi effetto utile il
controllo che tale medesimo giudice è tenuto a effettuare e, di conseguenza,
impedire la realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire il rispetto
dei diritti della difesa» (punto 44).
Orbene, è vero che tale sentenza riguarda le norme di cui al
regolamento CE n. 44/2001: ma gli art. 34 e 45 di questo si palesano come
una mera evoluzione degli art. 27 e 34 della Convenzione di Bruxelles e
della Convenzione di Lugano, nella specie applicabile.
R.G. 15178/2008

11

1
Il cons el est.

di decisioni contumaciali, n.d.r.], sostenendo di non avere ricevuto

Pertanto, la ragionevolezza del

decisum

della Corte di

Lussemburgo si impone, a parere del Collegio, anche con riguardo
all’interpretazione di queste ultime disposizioni, dovendosi sul punto
concludere nel senso che l’attestazione dell’avvenuta notifica al convenuto
contumace del giudice straniero non impedisce il controllo ad opera del
all’exequatur.
Anche sotto questo profilo, pertanto, tali motivi sono ammissibili.
4.3. — Tuttavia, essi — da valutare congiuntamene in quanto
connessi — sono infondati.
Con i primi quattro motivi si censura l’omessa, illogica ed
insufficiente motivazione e la violazione di legge (art. 2719, 2697 c.c. e 215
c.p.c.) con riguardo alla ritenuta notificazione integrale dell’atto
introduttivo del giudizio straniero.
La corte d’appello ha operato la sua autonoma valutazione, senza
ritenerla preclusa dall’accertamento compiuto innanzi al giudice elvetico
nel procedimento estero, concludendo nel senso della infondatezza
dell’opposizione, ed ha basato la sua decisione: 1) sulla negazione della
conformità della copia dell’atto di citazione notificato all’originale,
argomentando che «tanto è vero che il timbro di collegamento tra le varie
pagine o fogli, apposto dall’Ufficiale Giudiziario addetto alla sede
distaccata di Poggio Mirteto del Tribunale di Rieti, appare solo per metà:
il che prova che i fogli che al retro dovevano contenere l’altra metà sono
stati fotocopiati solo sul recto»; 2) sulla lettera dell’autorità svizzera, dalla
quale «risulta che vennero inviati per la notifica sia l’avviso della Cour
Civile sia la domanda di Beatrice Del Missier»; 3) sulla certificazione, che
gode di fede privilegiata, dell’ufficiale giudiziario italiano di avere
notificato il «suesteso atto», aggiungendo che egli «ha timbrato tutti i fogli
di cui era costituito il plico e quindi ha potuto constatare che effettivamente
gli atti erano presenti nel plico stesso».
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12

giudice dello Stato richiesto, in sede di giudizio di opposizione

Orbene, la ratio decidendi relativa alla certificazione dell’ufficiale
giudiziario è, da sola, idonea a sorreggere la decisione, essendo fondata sui -l’accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale in ordine alle
attività svolte dal pubblico ufficiale notificante.
Con riguardo alla notificazione di un atto giudiziario, infatti, la
di esso fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano
l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente (o per quanto egli
stesso dichiara di aver compiuto in riferimento all’attività giudiziaria al
medesimo attribuita), la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il
ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto
estrinseco; mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre
attestazioni (Cass., sez. I, 25 giugno 2007, n. 14686). In sostanza, la prova
fino a querela di falso della relazione di notifica, in quanto atto pubblico,
non riguarda qualsiasi elemento, ma, secondo le regole dell’atto pubblico
(art. 2699 c.c.), solo il valore di piena prova, fino a querela di falso (art.
2700 c.c.), della provenienza da parte dell’ufficiale giudiziario e delle
attività che egli dichiari avvenute in sua presenza o da lui compiute.
Gli accertamenti direttamente compiuti dall’ufficiale giudiziario,
come ravvisati dalla corte territoriale ) ed indicati supra sub 3), potevano
dunque essere contestati esclusivamente mediante la proposizione della
querela di falso.
Tale valutazione assorbe, pertanto, i restanti profili dei motivi del
ricorso, dal primo al quarto.
5. — Il quinto motivo, con il quale il ricorrente censura la decisione
assunta senza previo contraddittorio sulla ritenuta produzione, innanzi alla
corte d’appello, della sola facciata anteriore dei fogli notificati, resta
assorbito.
6 — Il sesto motivo è inammissibile.
R.G. 15178/2008

13

Il co3feIes

Corte ha ripetutamente affermato che la relata di notificazione apposta su

Né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso emerge che la
questione della imposizione del deposito di una somma, richiesto dalla
procedura elvetica, sia stata trattata dinnanzi alla Corte d’appello di
Roma, risultando che l’opposizione al decreto, con il quale era stata
dichiarata esecutiva la sentenza, fu proposta dal Marenco senza mai
Ciò ha comportato che nessun accertamento è stato svolto, innanzi
al giudice del merito, con riguardo alla richiesta del deposito di un importo
in denaro innanzi all’autorità giudiziaria straniera, questione non oggetto
del giudizio innanzi alla corte d’appello ed in ordine alla quale sarebbero
necessari accertamenti in fatto, preclusi in sede di legittimità.
7. — Il settimo motivo deduce la nullità del procedimento, per non
avere la corte d’appello rilevato il contrasto con l’ordine pubblico italiano
della sentenza svizzera, in quanto fondata sulla mera contumacia del
soggetto ivi convenuto.
7.1. — Al riguardo, occorre rilevare che l’art. 27 della Convenzione
di Lugano (come quella di Bruxelles) prevede, al n. 1, che un limite al
riconoscimento ed all’esecuzione delle sentenze straniere sia dall’essere ciò
«contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto», al cui interno va
ricondotto l’ordine pubblico processuale. Dunque, accanto alla contrarietà
della decisione straniera da riconoscere od eseguire all’ordine pubblico in
senso sostanziale (attinente al contenuto proprio della decisione), si pone
l’ordine pubblico processuale, che comprende «quelle garanzie processuali
talmente fondamentali nel procedimento straniero, da costituire i requisiti
minimi che devono caratterizzare i procedimenti giurisdizionali» (Cass.,
sez. I, 9 maggio 2013, n. 11021), quali «principi inviolabili posti a
garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio», e ciò non solo
nell’ambito del singolo ordinamento dello Stato richiesto, ma con riguardo
pure ai valori internazionali riconosciuti (cfr. art. 6 della CEDU), come la
i

R.G. 15178/2008

14

Il con re est.

lamentare tale circostanza.

Corte di giustizia ha da tempo chiarito (Corte di giustizia, 28 marzo 2000,
C-7/98, Krombach).
Orbene, al riguardo va ricordata l’interpretazione estremamente
restrittiva di tale limite accolta dalla Corte di Lussemburgo: così, la
sentenza 6 settembre 2012, C-619/10, sopra menzionata, ha escluso che
della clausola relativa all’ordine pubblico, l’esecuzione di una decisione
giudiziaria emessa in contumacia, la quale non contenga una disamina né
dell’oggetto, né del fondamento del ricorso e sia priva di qualsiasi
argomento sulla fondatezza di quest’ultimo, salva la «lesione manifesta e
smisurata del diritto del convenuto a un equo processo», sancito dall’art.
47, 2° comma, della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (si
trattava di una decisione emessa in contumacia dalla High Court of Justice
del Regno unito; e cfr. già altre pronunce, quale Corte giustizia Comunità
europee, 2 aprile 2009, n. 394/07,

Gambazzi). Ciò perché, da un lato, i

limiti all’exequatur vanno interpretati restrittivamente, onde il ricorso alla
clausola relativa all’ordine pubblico può avvenire soltanto in casi
eccezionali (punto 48); dall’altro lato, è vietata la revisione della decisione
straniera nel merito (punto 50).
Nello stesso senso si è espressa anche questa Corte, secondo cui il
giudizio di violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento attinenti
al procedimento formativo della decisione — come quelli posti a garanzia
del diritto di agire e resistere nel processo e del rispetto del contraddittorio
— va formulato in termini restrittivi e con riferimento al processo nel suo
complesso (da ultimo, Cass., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11021; sez. I, 17
febbraio 2010, n. 3823). È, in ogni caso, precluso il riesame di quanto nel
merito già valutato dal giudice dello Stato di origine, come dispone l’art. 34
della Convenzione.
7.2. — Nel caso di specie, la valutazione richiesta non può
compiersi in questa sede. Il ricorrente lamenta che la sentenza svizzera fu
R.G. 15178/2008

15

11 consyr9lest.

l’art. 34, n. 1, del regolamento CE 44/2001 permetta di rifiutare, in forza

fondata sulla sua mera contumacia e che la stessa si limitò ad aderire alla
tesi attorea: ma la questione non risulta mai trattata innanzi alla corte
d’appello e sconfina, pertanto, con la richiesta di un’inammissibile
rinnovazione del giudizio di merito.
8. — Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel

prestazioni professionali eseguite nel vigore delle previgenti tariffe (Cass.,
sez. un.,

12 ottobre 2012, n. 17405).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in E 10.000,00
per compensi ed in C 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio
2014.
Il Consigliere est.

Il Presidente

(Lor dana Nazz(cone)

(M Gabriella Luccioli)
4,CLA

Depositato in Cancelleria
2

4 FEB 2014
IL C

WERE
adatteri

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

dispositivo, ai sensi del d.m. 12 luglio 2012, n. 140, applicabile anche alle

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