Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4392 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34436-2006 proposto da:

V.A.M., S.L., V.G.,

V.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato PONTESILLI

FABIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAJANI

SILVIA, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la decisione n. 8360/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 21/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7 gennaio 1982 S.L. e V.G., quanto all’usufrutto, nonchè V.A.M. e A., quanto alla nuda proprietà, acquistarono alcune unità immobiliari in Udine avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 648 del 1976, art. 41-ter convertito con modificazioni in L. n. 730 dello stesso anno.

L’amministrazione finanziaria, rilevando che la vendita non riguardava la piena proprietà prevedendo il trasferimento dell’usufrutto, revocò il beneficio e recuperò l’atto a tassazione ordinaria.

Avverso l’avviso di liquidazione insorsero gli interessati il cui ricorso – respinto in prime cure e accolto in secondo grado – fu infine rigettato dalla commissione tributaria centrale alla quale si era rivolto l’Ufficio con ulteriore impugnazione.

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, gli interessati; l’avvocatura erariale resiste per gli intimati con controricorso congiunto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato.

A. Invocando l’art. 111 Cost. e l’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione del D.L. n. 648 del 1976, art. 41-ter convertito con modificazioni nella L. n. 730:

in primo luogo, perchè la citata disposizione applica le agevolazioni fiscali a tutti “gli atti di primo acquisto”, con ciò riferendosi, stante la genericità del richiamo, a tutti gli atti di trasferimento anche relativi a diritti reali di godimento; in secondo luogo, perchè l’atto non ha avuto a oggetto il solo usufrutto ma anche l’intera titolarità dell’immobile, distinta in usufrutto e nuda proprietà nell’ambito dello stesso nucleo familiare; in terzo luogo, perchè è errato il riferimento al comma 2 della citata disposizione che condiziona il beneficio fiscale alla costruzione o alla ultimazione della riparazione dell’edificio entro cinque anni, non trattandosi d’immobile danneggiato o distrutto e non prevedendo la norma il beneficio solo per tale genere d’immobili;

in quarto luogo, perchè l’interpretazione restrittiva data all’art. 41-ter dalla Commissione centrale contrasta con la ratio agevolativa degli interventi per le popolazioni friulane terremotate e in generale di similari interventi ad esempio per l’acquisito della “prima casa”.

B. I motivi sono tutti infondati e, per esigenze di sintesi, possono essere esaminati congiuntamente.

C. L’art. 41-ter cit. stabilisce: “Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, artt. 1 e 20 convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente art. 11, stipulato fino al 31 dicembre 1980, nonchè di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell’acquisto”.

D. L’espressione “atti di primo acquisto di terreni o di edifici” è univoca nell’indicare contratti traslativi della proprietà (e non di diritti reali parziali o di godimento), perchè solo così si “acquistano” immobili, altrimenti si acquistano semplici diritti sugli immobili.

E. Che piena proprietà e diritti reali parziali siano concettualmente distinti, in tema di agevolazioni immobiliari e/o fiscali, è ricavabile da numerosi indici normativi, quale, ad esempio, la L.R. n. 63 del 1997 che, all’art. 41, nel disciplinare le provvidenze per la ricostruzione di unità abitative nel Friuli considera sia “i proprietari”, sia “i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione”;

F. Ed ancora, i benefici per l’acquisto della “prima casa” (L. n. 168 del 1982, art. 1, comma 6) sono applicabili in favore del compratore della nuda proprietà, solo in virtù della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131 che, elencando gli atti di trasferimento di case non di lusso, include quelli traslativi della nuda proprietà (Cass. n. 3206 e n. 3248 del 1996, n. 9648 del 1999 e n. 2071 del 2008).

G. Nè vale invocare che l’atto in questione abbia a oggetto sia l’usufrutto che la nuda proprietà acquistati da compratori appartenenti tutti al medesimo nucleo familiare. Anche sotto tale profilo vale, invece, ricordare che, quando il legislatore riconosce benefici in deroga al regime fiscale ordinario per acquisti da parte di nuclei familiari, detta disposizioni speciali come, ad esempio la L. n. 504 del 1954, art. 1 che, nel dettare agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, considera espressamente gli “atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto e la nuda proprietà” (comma 5).

H. Va ricordato, al riguardo, che per le norme che riconoscono agevolazioni e benefici in deroga al regime ordinario non è consentito dall’art. 14 preleggi il ricorso all’analogia (tra le tante, Cass. n. 13502 del 1991) e che, inoltre, le relative disposizione sono per loro natura di stretta interpretazione secondo l’orientamento constante di questa Sezione (Cass. n. 4501 e n. 5270 del 2009, n. 5394 e n. 7438 del 2010).

I. Si aggiunga che l’interpretazione estensiva di disposizioni “eccezionali” o “derogatorie”, rispetto a una avente natura di “regola”, se pure in astratto non preclusa (Sez. U, n. 21493 del 2010), deve ritenersi comunque circoscritta alle ipotesi in cui il plus di significato, che si intenda attribuire alla norma interpretata, non riduca la portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni, bensì si limiti a individuare nel contenuto implicito della norma eccezionale o derogatoria già codificata altra fattispecie avente identità di ratio con quella espressamente contemplata (Cass. n. 9205 del 1999).

J. L’intrinseca diversità tra lo statuto dominicale costituito in capo al pieno proprietario e la limitatezza delle prerogative del titolare di diritti reali parziali, come l’usufruttuario, è di tutta evidenza. Basti solo pensare alla distinzione tra oneri di manutenzione a carico dell’usufruttuario (art. 1004 c.c.) e riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario (art. 1005 c.c.).

K. In questo senso va inteso il richiamo fatto dalla Commissione centrale all’art. 41-ter, comma 2. L’acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora la costruzione o la riparazione non sia ultimata entro cinque anni dall’acquisto, salvo che non dimostri di essersi trovato in condizioni di impossibilità dipendenti da fatti straordinari e non prevedibili al momento dell’acquisto, anche se causati dal comportamento di terzi, cioè fatto non per applicarlo al caso in esame, ma solo per escludere – sul piano argomentativo – che la disposizione agevolativa possa ritenersi riferita anche all’acquisto di diritti reali parziali.

Infatti, tra le prerogative dell’usufruttuario, dettate dal codice civile, non ci sono “la costruzione o la riparazione” dell’immobile.

L. Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna dei ricorrenti alle ulteriori spese del giudizio di legittimità, globalmente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1000 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA