Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4392 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 704/2009 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CALIULO

LUIGI, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

4/12/07, depositata il 07/02/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da G.E., nei confronti dell’Inps e della s.p.a. SCCI, oltre che della società incaricata della riscossione esattoriale, contro la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione a cartella esattoriale recante la pretesa di pagamento di Euro 8.760,26 a titolo di contributi e relativi accessori.

Per quanto ancora rileva, e cioè relativamente alla deduzione inerente alla motivazione della cartella, la Corte di merito osservava che la cartella conteneva un dettaglio degli addebiti e indicazioni sufficientemente specifiche affinchè potesse essere inteso il titolo del credito. E la sentenza riferiva dettagliatamente circa tali indicazioni della cartella.

Il G. ricorre per cassazione con sei motivi. L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile perchè i motivi non risultano formulati con la adeguata osservanza delle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, sotto il profilo della (non riconosciuta) carenza di motivazione della cartella di pagamento. Il quinto e il sesto motivo denunciano violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, sotto il profilo della (non riconosciuta) carenza di motivazione della cartella di pagamento.

I quesiti di diritto posti a conclusione di ciascuno di detti motivi chiedono alla Corte di precisare se sussiste violazione di norme di diritto per il fatto che la sentenza di secondo grado ha considerato legittima una cartella di pagamento la cui motivazione risulti priva dei presupposti in fatto e diritto necessari L. n. 212 del 2000, ex art. 7, oppure L. n. 241 del 1990, ex art. 3. In tal modo, la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere della proposizione di una valida impugnazione, dai contenuti precisati ripetutamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’ammissibilità del motivo è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 18759 del 2008; id., n. 3519 del 2008). Ed invero il quesito è formulato in termini generici, senza alcun riferimento alla specificità della fattispecie (riscossione di contributi previdenziali e non di un credito tributario; tipo di indicazioni contenute nella cartella, alla stregua dell’accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata), e senza alcuna specificazione di dome dovrebbe essere la motivazione – della cartella in base alla normativa invocata.

Il primo motivo denuncia insufficiente motivazione della sentenza impugnata sulla questione relativa alla lamentata carenza di motivazione della cartella di pagamento L. n. 212 del 2000, ex art. 7, e il quarto motivo analogo vizio a proposito della motivazione della cartella L. n. 241 del 1990, ex art. 3.

Tali motivi appaiono privi di effettiva autonomia. Infatti le conclusive indicazioni delle ragioni determinanti il vizio di motivazione si collegano ai denunciati vizi di violazione di norme di diritto, in quanto si lamenta la non adeguata motivazione sulle ragioni per cui è stata ritenuta legittima una motivazione della cartella carente in quanto priva degli elementi in fatto e diritto necessari L. n. 212 del 2000, ex art. 7, e L. n. 241 del 1990, art. 3. Peraltro nessun concreto riferimento è fatto alla effettiva motivazione sul punto della sentenza impugnata.

Anche dal punto di vista sostanziale, il contenuto delle doglianze della parte risulta integrato da un’asserita violazione, sia pure implicita, di principi di diritto da parte della sentenza impugnata, rispetto alla quale mancano concrete censure circa l’accertamento del fatto.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio, in Euro 30,00 oltre Euro millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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