Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4392 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2245/2016 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO, 42,

presso lo studio dell’avvocato MARINELLA MODUGNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI SANNA, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE STRALCIO LIQUIDATORIA DELLA CESSATA USL (OMISSIS) DI

CAGLIARI, P.I. (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario

nonchè legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, V. CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO CATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO URAS, giusta procura a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2015 27/05/2015 della CORTE D’APPELLO di

CAGLIARI, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato della parte controricorrente, BLASI Sergio, per

delega Roberto Uras, che si riporta alla relazione.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore, Cons. Dott. Lina Rubino, esaminati gli atti, osserva:

V.M. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 395/2015, depositata il 17.6.2015 con la quale il giudice di merito ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta avverso la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. (OMISSIS) di Cagliari, per intervenuta prescrizione.

Resiste la Gestione Stralcio Liquidatoria della ex U.S.L. n. (OMISSIS) di Cagliari con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

Il giudice di merito ha per due volte conformemente deciso la questione di diritto che gli è stata sottoposta in maniera conforme alla giurisprudenza della corte, nè l’esame dei motivi offre elementi per mutare l’orientamento della stessa.

Il V. non contesta il dato di fatto di non aver indirizzato idonei atti interruttivi alla sua convenuta, la gestione liquidatoria della ex USL (OMISSIS) di Cagliari, per un periodo di oltre cinque anni avendo provveduto invece del 1992 in poi ad indirizzare gli atti di diffida e messa in mora con i quali chiedeva il risarcimento del danno per aver contratto, a solo un mese di vita una grave infezione, presso il neo nato soggetto A.U.S.L. n. (OMISSIS).

Sostiene invece, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omessa considerazione di un dato di fatto decisivo, che le lettere di diffida, benchè inviate a soggetto diverso rispetto alla sua controparte in giudizio, fossero ugualmente idoneee ad interrompere la prescrizione, in quanto pervenute nella materiale disponibilità e sfera di conoscenza del destinatario, avente sede nello stesso edificio ed avente il medesimo rappresentante legale.

Riproduce alcune argomentazioni relative ad una pretesa negotiorum gestio da parte della AUSL, in ordine alle quali già la corte d’appello ha affermato essersi formato il giudicato, affermazione non in questa sede contestata.

Inidonee ad indurre all’accoglimento del ricorso sono anche le considerazioni relative al determinarsi di una situazione di apparente continuità tra il soggetto USL ed il neo nato soggetto AUSL n. (OMISSIS), laddove essa è esclusa dal dato normativo, in base al quale, a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma del servizio sanitario nazionale, è intervenuta la soppressione delle USL, a seguito della quale si è verificata una successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo ad esse; la liquidazione dei debiti delle disciolte USI è stata affidata ad una apposita gestione stralcio, soggetto giuridicamente diverso rispetto agli enti di nuova istituzione (le Aziende USL): solo alle gestioni stralcio, in persona del commissario liquidatore, competeva la liquidazione dei debiti delle pregresse USL ed alle stesse, per aver efficacia interruttiva della prescrizione, avrebbero dovuto essere indirizzate le richieste di risarcimento dei danni. Poichè le diffide del V., successivamente al 1992, furono indirizzate a soggetto diverso, non rileva che esse furono materialmente recapitate presso lo stesso indirizzo ai fini della interruzione della prescirzione, nè alcuna situazione di apparenza in ordine alla continuità tra i due soggetti (la precedente USL e la successiva AUSL) può dirsi determinata a fronte di un dato normativo che chiarisce il contrario e della mancata indicazione, da parte della ricorrente, di un qualche comportamento colpevole tenuto dalla propria controparte ed idoneo a determinare tale affidamento.

Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ritiene di condividere il contenuto della relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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