Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4392 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13870/2019 proposto da:

W.S., alias W.S., elettivamente domiciliato in

Venezia-Mestre, al Corso del Popolo n. 8, presso lo studio

dell’Avvocato Matteo Giacomazzi, che lo rappresenta e difende in

forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

1/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 1 marzo 2019, ha respinto l’appello proposto da W.S. alias W.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del 23 giugno 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

1.2. La Corte territoriale ha posto a fondamento delle statuizioni adottate i seguenti rilievi: quanto al diritto al riconoscimento dello “status” di rifugiato e della protezione sussidiaria, in riferimento alle ipotesi di condanna a morte o di trattamento inumano o degradante, ha ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente, per giustificare l’allontanamento dal Paese di origine – ossia l’essere stato, egli, accusato di avere, insieme ad altri, appiccato il fuoco ai magazzini del locale mercato -, quand’anche veritiera (giacchè riscontrata dalla documentazione prodotta), non era inquadrabile in alcuna delle situazioni meritevoli di tutela ai sensi delle norme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8 e art. 14, lett. a) e b), sostanziandosi, la stessa, nella commissione da parte del richiedente di un reato comune (un incendio doloso che aveva cagionato la morte di alcune persone) rispetto al quale non vi era ragione che egli eludesse la giustizia del suo Paese; quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), ha evidenziato che il richiedente non aveva mai fatto alcun cenno alla situazione generale del suo Paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio, ma non si è, comunque, sottratta all’obbligo di accertare officiosamente quale fosse la situazione del Paese di origine del richiedente stesso, sottolineando, all’esito, come, secondo le fonti, attendibili ed aggiornate, compulsate (delle quali ha dato puntualmente conto), nella zona di provenienza dell’appellante ((OMISSIS)), non sussistesse nè una situazione di violenza generalizzata, nè di conflitto armato; ha, infine, escluso che il richiedente vantasse i requisiti per vedersi riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, posto che nulla aveva allegato in ordine all’esposizione ad uno specifico rischio, ovvero alla durata di esso.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di W.S. alias W.S. è affidato a due motivi.

3. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 11, “per avere la Corte omesso di raffrontare tra la situazione personale del ricorrente alla luce della reale situazione esistente in Togo”. Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ritenuto non credibile la versione resa dall’istante secondo la quale egli sarebbe stato oggetto di minacce e di persecuzioni in patria, nè del pari sarebbe stato attribuito credito al pericolo corso dal richiedente, ritenendo il Togo un paese non caratterizzato da instabilità.

2. Con il secondo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 8, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 27 e 32, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2009, “per non avere la Corte correttamene inquadrato la situazione del ricorrente in termini di protezione sussidiaria”; difetto di motivazione: “omessa giustificazione in ordine al non riconoscimento delle condizioni per lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria”. Assume il ricorrente che le vicende narrate lo esporrebbero ad un serio rischio per la sua incolumità in caso di rientro in Togo.

3. I motivi possono essere trattati congiuntamente, appuntandosi sulla correttezza dello scrutinio effettuato dalla Corte di appello dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale maggiore: le censure cui essi sono affidate sono radicalmente inammissibili.

3.1. Le doglianze di cui al primo motivo non colgono alcuna delle rationes decidendi poste a fondamento delle statuizioni in punto di diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: ossia l’essere, i fatti allegati, espressione di delinquenza comune suscettibile di legittima punizione nel paese di origine; la mancata allegazione della situazione generale del Paese di origine quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

3.2. Le doglianze di cui al secondo motivo sono prive di qualsivoglia addentellato concreto al tessuto motivazionale della decisione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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