Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4391 del 23/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4391 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 11880 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, si domicilia;
ricorrente contro
s.r.l.

Pelver Vernici,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore;
intimata—

per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 13
marzo 2009, n. 21/34/09;

RG n. 11880/2010
Ange)(na-

(sy

Perrino estensore

Data pubblicazione: 23/02/2018

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sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino
alla pubblica udienza del 4 dicembre 2017;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatti di causa

automatizzate della dichiarazione per l’anno d’imposta 2001
presentata dalla s.r.l. Pelver Vernici, iscrisse a ruolo una somma
corrispondente ad un credito iva concernente l’anno d’imposta
2000, in relazione al quale non era stata presentata la
dichiarazione annuale.
La società impugnò la cartella conseguente, senza esito in
primo grado; in secondo, invece, la Commissione tributaria
regionale ne ha accolto l’appello.
La Commissione ha al riguardo fatto leva sul fatto che il
credito è stato esposto nella dichiarazione periodica di gennaio
2001 e che l’Ufficio non ha proceduto a verificare l’esistenza del
credito, decadendo dai relativi poteri.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per
ottenerne la cassazione, che articola in un unico motivo, cui non
v’è replica.
Ragioni della decisione
1.

Con l’unico motivo di ricorso,

l’Agenzia denuncia la

violazione dell’art. 30 del d.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, in
combinazione col successivo art. 55. Sostiene al riguardo che
l’inosservanza da parte del contribuente dell’obbligo di presentare
la dichiarazione annuale lo espone all’accertamento induttivo, ed
esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito
maturato nel relativo periodo d’imposta.
La questione è stata recentemente affrontata e decisa dalle
sezioni unite (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17757) che
RG n. 11880/2010
Angeli

L’Agenzia delle entrate in esito a controllo secondo procedure

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hanno fissato il principio secondo il quale

«la neutralità

dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che,
pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di
maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni
periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa

riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia
rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; in tal caso,
nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a
seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato
il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non
sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto
passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni
imponibili».
2.- Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione
l’eccedenza d’imposta che risulti, come nel caso in esame, dalla
dichiarazione periodica, anche in assenza della dichiarazione
annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è
sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per
poter fruire della detrazione.
2.1.- Non c’è, invece, necessità di procedere ad
accertamento induttivo, in quanto l’Amministrazione non può
pretendere la restituzione di somme per ragioni di pura forma
senza addurre rilievi sulla loro effettiva spettanza.
Principio, questo, che si specchia nella giurisprudenza
unionale, secondo la quale occorre che il contribuente documenti
la sussistenza dei soli requisiti sostanziali del diritto a detrazione
di cui all’articolo 17 della sesta direttiva e “si mettono in guardia
gli Stati membri da meccanismi di rimborso artificiosi e tali da
mettere a rischio l’immediata neutralità dell’imposizione sul valore
aggiunto” (sez. un., n. 17757/16, cit., in motivazione).
RG n. 11880/2010
Angeli

o estensore

al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va

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2.2.- La questione, pertanto, si sposta su un piano
esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere
emendabile sul piano del rapporto impositivo qualora laddove si
disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare
che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di
recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non

sostanziali (da ultimo, in argomento ed in termini, Cass. 17 marzo
2017, n. 6921).
2.3.- Nel caso in esame, tuttavia, non emergono fatti
bisognosi di prova, perché l’Agenzia non nega l’esistenza del
credito, ma incentra la propria contestazione soltanto sulla
circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione della
dichiarazione annuale.
3.- Il ricorso va in conseguenza respinto.
Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017.

risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti

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