Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4391 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27827/2008 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

dell’1/07/08, depositata l’11/09/2008;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, accertava il diritto di S.P. alla rivalutazione del periodo contributivo (OMISSIS) per esposizione all’amianto e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico.

L’Inps propone ricorso per cassazione. L’assicurato resiste con controricorso.

Il ricorso lamenta, sotto il profilo della violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (primo motivo) e della insufficiente motivazione (secondo motivo), che il giudice di appello, pur prestando adesione alla c.t.u., che aveva accertato il superamento della soglia di esposizione delle 100 fibre per litro solo per il periodo compreso tra l'(OMISSIS), abbia riconosciuto il diritto dell’assicurato alla rivalutazione anche del periodo contributivo successivo.

Il ricorso è manifestamente fondato, con particolare riferimento al primo motivo. In effetti la sentenza in diritto non ha fatto riferimento al principio di diritto, numerose volte enunciato da questa Corte, secondo il quale l’attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 5 giugno 1993, n. 169, art. 1, comma 1, e dalla successiva Legge di Conversione 4 agosto 1993, n. 271, presuppone l’adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti, per il lavoratore medesimo, il rischio morbigeno derivante dalla presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nella legislazione di prevenzione di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche, in concreto superiore al valore di 100 fibre per litro, restando esclusi dal beneficio della maggiorazione contributiva i periodi lavorativi per i quali tale soglia non risulta superata (così la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte: tra tante, Cass. sent. n. 517 del 2007, n.27111 del 2006, n. 1140 del 2005, n.21667 del 2004, n. 4950 del 2002).

Il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che si atterrà al riportato principio di diritto e provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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