Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4391 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.21/02/2017), n. 4391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 958/2016 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in persona dell’amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO D’ITALIA 97,
presso lo studio dell’avvocato PIETRO ADAMI, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2867/2015 dell’1/07/2015 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;
udito l’Avvocato della parte ricorrente ADAMI Pietro, che chiede
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore, Cons. Dott. Lina Rubino, esaminati gli atti, osserva:
il Consorzio Agrario Interprovinciale Salerno Napoli e Avellino s.c. a r.l. in liquidazione ha depositato ricorso, articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1264/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 19.2.2015 e notificata al ricorrente a mezzo pec (per sua stessa affermazione contenuta nel ricorso a pag. 1) il 10.7.2015, nei confronti di Fata Ass.ni Danni s.p.a..
Con la predetta sentenza la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado con la quale da un lato si accertava la sussistenza di un credito del Consorzio verso Fata, dall’altro lo si dichiarava estinto per compensazione.
La Fata ha depositato controricorso.
Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente non ha infatti ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa – come nella specie riferisce lo stesso ricorrente – è avvenuta.
Il ricorrente si è limitato a depositare, come verificato da un attento riscontro nel fascicolo di parte, copia conforme, e non la copia notificata della sentenza stessa.
E’ noto che la prima sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1081 del 21 gennaio 2016, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione riguardante la procedibilità, o meno, del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non depositata dal ricorrente che pure abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata prodotta da un’altra parte nel giudizio di legittimità, e tuttavia, non si ravvisa la necessità di attendere la decisione delle Sezioni Unite atteso che, nel caso di specie, neppure tra i documenti depositati nel giudizio di cassazione dalla parte controricorrente, riportati nell’indice in calce al controricorso, compare la copia notificata della sentenza di appello, per cui la definizione della questione da parte delle Sezioni Unite nessuna incidenza potrebbe spiegare nel presente giudizio.
Si aggiunga che il deposito della copia notificata è previsto dall’art. 369, a salvaguardia del potere-dovere del giudice di verificare la tempestività della proposizione del ricorso nel termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata. Si può evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto laddove il ricorso, benchè non accompagnato dal deposito della copia notificata della sentenza impugnata, sia comunque stato proposto entro il termine breve per proporre opposizione e quindi risulti per altro verso indubbiamente tempestivo: circostanza non verificatasi nel caso di specie, in cui la sentenza è stata depositata il 19.2.2015, e il ricorso è stato notificato il 7 ottobre 2015.
L’improcedibilità del ricorso esime dall’esaminare ed anche dal dover riportare i motivi di ricorso.
Si propone pertanto la declaratoria di improcedibilità”.
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, esaminata anche la memoria prodotta dal ricorrente, ritiene di condividere il contenuto della relazione.
Il ricorso proposto va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Liquida le spese del giudizio di cassazione in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017