Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4391 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 18/02/2021), n.4391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13865/2019 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, al Corso

del Popolo n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Matteo Giacomazzi,

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata

l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata l’11 marzo 2019, ha respinto l’appello proposto da I.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del 14 aprile 2017, con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, già presentata alla competente Commissione territoriale e del pari respinta.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di I.A. è affidato a due motivi.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha presentato “Atto di costituzione” ma non si è difesa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Sez. 2, Sentenza n. 5400 del 13/03/2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione, è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 10813 del 18/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 16261 del 25/09/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5586 del 9/03/2011).

2. Va, poi, rilevato che è superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto questo è improcedibile ex art. 369 c.p.c..

Risulta, infatti, che la copia della sentenza impugnata, allegata dal ricorrente per i fini di cui all’art. 369 c.p.p., reca allegata un’attestazione di conformità all’originale datata “2/05/2019″ e sottoscritta dall'”Avv. Edoardo Montin”, mentre la procura speciale a ricorrere per cassazione è datata “12/04/2019″ (è, dunque, anteriore all’attestazione di conformità all’originale della sentenza impugnata), ed è sottoscritta per autentica dall'”Avv. Matteo Giacomazzi”.

L’avvocato che ha attestato la conformità all’originale della sentenza impugnata è, dunque, diverso da quello che ha proposto ricorso per cassazione ed ha proceduto all’attestazione quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata ad altro avvocato.

In riferimento a tale ipotesi, questa Corte ha stabilito che: “Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S. C. (…) può essere redatta, della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore” (Sez. 6 – 3, n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 – 01; conf. Sez. 1, n. 6907 del 11/03/2020, Rv. 657478); per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrente per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi “munito di procura”, e non può di conseguenza attestare la conformità all’originale del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improcedibile. Nulla è dovuto per le spese per le ragioni precedentemente illustrate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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