Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4390 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4390 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.

14511 dei R.G. anno 2007

proposto da:
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina in
persona del Presidente in carica, dom.to in Roma via Lucrezio
Caro 62 presso l’Avv. Sabina Ciccott! con Vavv. Carlo Mazzù del
Foro di Messina che lo rappresenta e difende per procura a
ricorrente-

margine del ricorso
contro

C.I.S.A.F. Costruzioni Stradali Agrarie e Forestali s.p.a.
dom.ta in Roma via G.Mercalli 13 presso l’avv. Arturo Cancrini
con l’avv.to Salvatore Galluzzo che la rappresentano e difendono
contro ricorrente-

per procura speciale a margine

e
Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti

intimato-

e sul ricorso iscritto al n. 18224 dei R.G. anno 2007

proposto da:
C.I.S.A.F. Costruzioni Stradali Agrarie

e Forestali s.p.a.

dom.ta in Roma via G.Mercalli 13 presso l’avv. Arturo Cancrini

4

Data pubblicazione: 24/02/2014

,1

con l’avv.to Salvatore Galluzzo che la rappresentano e difendono
per procura speciale a margine

ricorrente incidentale-

contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina in
persona del Presidente in carica, dom.to in Roma via Lucrezio
Caro 62 presso l’Avv. Sabina Ciccotti con l’avv. Carlo Mazzù del
Foro di Messina che lo rappresenta e difende per procura
margine del ricorso

a

e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

intimato

nonché sul ricorso iscritto al n. 19845 del R.G. anno 2007
proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

dom.to in

Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende per legge

ricorrente

contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina in
persona del Presidente in carica, dom.to in Roma via Lucrezio
Caro 62 presso l’Avv. Sabina Ciccotti con l’avv. Carlo Mazzù del
Foro di Messina che lo rappresenta e difende per procura a
controricorrente-

margine del ricorso
e

C.I.S.A.F. Costruzioni Stradali Agrarie e Forestali s.p.a. int.
Tutti avverso la sentenza 322 del 20.2.2006 della
Corte di Appello di Messina; udita la relazione della causa svolta nella
p.u. del 08.01.2014 dal Cons.Luigi MACIOCE; uditi gli avv.ti Sabina
Ciccotti (Consorzio) e Luca Nicoletti (in sost., per CISAF); presente il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso
che ha concluso per l’accoglimento del 3° motivo ricorso del Consorzio,
rigetto degli altri motivi, accoglimento del ricorso del Ministero, rigetto
ricorso CISAF

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. CISAF con atto del 12.11.1991 convenne innanzi al Tribunale di
Messina il Consorzio ASI della Provincia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, sull’assunto di essere stata aggiudicataria dei lavori
di costruzione dell’ acquedotto industriale Pace del Mela e concessionaria per tal lavoro del Consorzio ASI con atto del 25.5.1979, ritenne di

contro ricorrente-

essere creditrice, con riguardo a danni ed extracosti correlati a illegittime sospensioni della durata contrattuale, per le somme che provvide a
precisare.
Si costituirono in giudizio tanto il Consorzio ASI quanto il Ministero ed il
Tribunale adìto con sentenza 6.03.2001 ha condannato in solido i convenuti al pagamento del risarcimento pari alla somma già rivalutata di
lire 636 milioni oltre interessi legali e ferma le deducibilità della somma
pagata il 18.12.1995, pari a lire 551 milioni. La sentenza è stata quindi

di Appello di Messina con sentenza 4.07.2006 ha rigettato tutte le impugnazioni e compensato le spese di giudizio tra le parti. In motivazione la
sentenza ha, per quel che in questa sede ancora rileva:
affermato che dovevano rigettarsi le opposte eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal Consorzio e dal Ministero con riguardo
alla affermazione di loro responsabilità solidale, posto che il Consorzio
era stato parte della convenzione di assegnazione lavori alla CISAF del
25.5.1979 e che il ruolo del Ministero era, come successore di AGENSUD,
quello di titolare delle opere da assegnare in concessione e responsabile
delle insolvenze;
trascritto (dalla pag. 13 alla pag. 20) la motivazione con la quale il Tribunale aveva accolto la domanda statuendo la responsabilità solidale dei
due convenuti;
riportato (dalla pag. 20 alla pag. 28) i motivi di appello del Consorzio
ASI;
disatteso i primi tre motivi di appello del Consorzio all’uopo trascrivendo (dalla pagina 28 alla pagina 31) le ragioni espresse nella comparsa
CISAF;
respinto anche il quarto motivo di appello del Consorzio, afferente il
cumulo tra interessi e rivalutazione condividendo il rilievo CISAF sulla
natura di valore del credito riconosciuto;
rigettato infine l’incidentale CISAF afferente la richiesta di un maggior
danno per sospensione da gg. 1798, dovendosi condividere la decisione
del Tribunale sull’onere della prova dell’intera sospensione e dei relativi
danni incombente sull’attore.
Per la cassazione di tale sentenza il Consorzio ASI ha proposto ricorso il
18.5.2007 con tre motivi. L’intimato CISAF ha notificato controricorso il
18.6.2007 contenente incidentale affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese il Consorzio con controricorso 25.07.2007.
Il Ministero delle Infrastrutture ha quindi notificato il 9.7.2007 autonomo
ricorso (da ritenersi incidentale anch’esso) affidato ad un motivo, cui ha

appellata in via principale od incidentale da tutte e tre le parti e la Corte

opposto difese il Consorzio con controricorso del 12.09.2007.
Hanno depositato memorie il Consorzio ASI ed il CISAF ed i loro difensori
hanno discusso oralmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame dei tre ricorsi, secondo l’ordine di ruolo e previa loro riunione ex art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio doversi affernare che, nessuna
delle censure in essi contenute meritando condivisione, tutte e tre le impugnazioni debbano essere respinte.

Primo motivo: esso denunzia, al fine di negare la propria legittimazione alla pretesa di CISAF, la violazione dell’art. 9 del d.lgs. 96/1993
commessa con la adottata condanna solidale. La penetrante ingerenza di
CASMEZ nella procedura e la presenza di obblighi di rendicontazione avrebbero infatti reso – ad avviso del Consorzio –

ab origine inesistente

l’autonomia decisionale del concessionario. E l’art. 9 c. 1 della legge del
1993, soggiunge poi il ricorrente, avrebbe introdotto il Ministero quale
successore di CASMEZ – AGENSUD, Ministero il quale aveva poi esso
stesso deliberato di concedere il 18.12.1995 la detta anticipazione a
CISAF ed imposto, con decreto 2666/94 del Commissario ad acta, al
Consorzio il pagamento.
Ad avviso del Collegio, ed a parte l’evidente carattere esplorativo del
quesito a pag. 15 del ricorso, la ricostruzione di ruolo assorbente del Ministero è fatta nel motivo in disamina in modo astratto e senza neanche
farsi carico di contestare il valore del ruolo di contraente – appaltante
del Consorzio stesso puntualmente affermato dalla Corte . Quanto al
ruolo del Ministero, al quale si intenderebbe dal ricorrente Consorzio
assegnare il ruolo di contraente effettivo, basti far richiamo al quadro
delineato da SU 7756 del 1998 per sottolineare – come si esporrà con
riguardo alla impugnazione del Ministero stesso – la previsione a suo carico di un mero accollo ex lege delle obbligazioni insoddisfatte del committente. La doglianza – pertanto – non intacca la esattezza della individuazione della posizione dell’obbligato contrattuale in capo al Consorzio.
Secondo motivo: esso contesta la assenza di alcuna motivazione in
ordine ai criteri di individuazione della rivalutazione monetaria, operati
con richiamo ad indici “equitativi” in supina adesione alla sentenza di
primo grado. La censura non ha alcun fondamento.
In realtà la Corte di merito ha condiviso il decisum di primo grado quale
riportato a pag. 18 ed ha fissato – per i danni da sospensione da
30.10.1982 a 6.11.1985 – l’indice ISTAT proprio della data media del
maggio 1984 e quindi quello di 2,0210. La scelta di un indice medio è 4

Ricorso Consorzio ASI di Messina

notoriamente – conforme a diritto (Cass. 18028 e 5671 del 2010 e
4587 del 2009)
Terzo motivo: con esso ci si duole della “eccessività” del risarcimento riconosciuto sia in termini di capitale sia in termini di rivalutazione monetaria sulla sorte sino alla data della sentenza nel mentre il pagamento in corso di causa della somma – che si venne ad appurare coincidere “sostanzialmente” con il dovuto (e che avrebbe dovuto portare a
cessazione della contesa) – avrebbe impedito di riconoscere la rivaluta-

Il motivo ad avviso del Collegio appare di ardua comprensione là dove
premette una “sostanziale” coincidenza del credito finale accertato con
quello fatto segno ad ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. adottata in corso di
causa. Esso non riesce comunque a mettere in dubbio la correttezza
della condivisa statuizione (pag. 18) del primo giudice per la quale la
so/utio di lire 551.312.792 al 18.12.1995, erogata ope judicis,

andava

anch’essa rivalutata (indice 1,0859) ed il risultato di lire 598.670.000
oltre interessi legali andava detratto dal dovuto per sorte e rivalutazione
(lire 636.000.000), con la conseguenza per la quale, una volta non contestate le somme come esposte, non si scorge quale “sostanziale” coincidenza del credito finale con la prima erogazione sarebbe lecito scorgere.
La memoria del Consorzio, interamente riproduttiva delle prime difese, non muta il quadro delle appena esposte valutazioni.
Ricorso incidentale CISAF
Con unico motivo, illustrato da memoria finale, si ritiene viziata da
contraddizione e da violazione degli artt. 1118, 2697, 2727 e 2729 c.c.,
la sentenza di appello nell’avere da un canto aderito alle valutazioni di
CISAF che conclamavano la esistenza di quattro e non di tre sospensioni
dei lavori e dall’altro canto ribadito che il periodo di sospensione da valutare come fonte di danno era costituito da gg. 1.104 e non da
gg.1798 (appunto assommanti la quarta sospensione). Il motivo non è
fondato. La contraddizione denunziata, meramente apparente, è frutto
della tecnica di rinvio usata in sentenza in tutto il decisum: a pag. 28
infatti il rinvio è fatto alla prima decisione “alla cieca” e con trascrizione
acritica delle argomentazioni di CISAF. Ma se è certamente opinabile lo
stile della contestata motivazione, quel che rileva, di contro, è
l’espresso e critico decisum a pag. 32 che fa richiamo alle ragioni esposte dal Tribunale proprio in ordine ai periodi di sospensione. La Corte si
avvede della esistenza di gg. 1798 di sospensione e della prima liquidazione dell’indennizzo per gg. 1104 ma afferma con sufficiente chiarezza

5

zione sino alla sentenza del 2001.

I
che la CISAF non avrebbe dato alcuna prova del danno concreto patito
per quei giorni (e cioè per la quarta sospensione). Ebbene, a contestare
detta statuizione il motivo dell’incidentale CISAF dispiega considerazioni
totalmente generiche (assieme afferenti la prova fornita, la prova disponibile, la…prova in re ipsa) e che la memoria reitera, senza che siano
offerti, né nella prima sede né in quella illustrativa, elementi idonei a far
ritenere sussistente una effettiva maggior “durata improduttiva” negletta
indebitamente dal giudice dell’appello.

Esso denunzia in unico motivo violazione dell’art. 9 d.lgs. 96/1993
per avere affermato la concorrente legittimazione di esso Ministero, di
contro non prevista nella norma che rende essa Amministrazione attributaria del potere di meramente trasferire progetti (quale quello in esame).
La censura non ha fondamento perché pretermette il dato normativo di
cui all’art. 9 c. 3 del d.lgs. 96/1993 per il quale il Ministero è comunque
tenuto a saldare le competenze ancora dovute al concessionario anche
all’esito della risoluzione delle controversie: la norma configura per i
progetti per i quali era stato adottato decreto di trasferimento al Consorzio delle opere finanziate (nella specie il decreto 1710/1993 del Commissario ad acta) un accollo dei saldi dei compensi dovuti all’appaltatore
per le opere eseguite o in corso di esecuzione o (come fatto in via anticipata con decreto 2666/1994) durante o anche all’esito del “contenzioso”.
La infondatezza delle impugnazioni induce a compensare per intero
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i tre ricorsi e li rigetta, compensando per intero tra le parti le
spese el giudizio di legittimità.
Così eciso nella c.d.c. de11 18 gennaio 2014.
Il c

.est.

Ricorso (incidentale) del Ministero

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