Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4390 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4390 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 19919-2016 proposto da:
CEVA LOGISTICS ITALIA SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende;

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contro
FAVA LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE BELLE ARTI 7, rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE
AMBROSIO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in
Roma, via delle Belle Arti n.7;
– controficorrente avverso la sentenza n. 885/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 22/06/2016;

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Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:
1. che la Corte d’appello di Milano respingeva il reclamo proposto
ex art. 1 comma 52 della legge n. 92 del 2012, avverso la sentenza del

licenziamento per giusta causa intimato da Ceva Logistic Italia S.r.l. a
Lorenzo Fava;
2. che per la cassazione della sentenza Ceva Logistic Italia S.r.l. ha
proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso Lorenzo Fava;
3. che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso di Ceva Logistic
Italia S.r.l. , sottoscritto dal legale rappresentante della parte e dal suo
difensore, in considerazione dell’accordo transattivo raggiunto tra le
parti;
4. che tale atto è stato sottoscritto per accettazione da Lorenzo
Fava e dal suo difensore;
5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.

Considerato:
1. che non resta a questa Corte che prendere atto della rinuncia al
ricorso, accettata dalla controparte, che determina ex art. 391 u.c. c.p.c.
l’estinzione del processo, senza condanna alle spese del rinunciante;
3. che non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non essendo l’impugnazione
respinta integralmente, né dichiarata inammissibile o improcedibile

P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo e compensa tra le parti le spese
processuali.
Ric. 2016 n. 19919 sez. ML – ud. 11-01-2018
-2-

Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’illegittimità del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.1.2018
Pietojrzio, Presidente

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