Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4390 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017,  n. 4390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28412/2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO LAURETTA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

AUTORITA’ PORTUALE (OMISSIS);

– intimato –

e contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore e quale organo periferico, l’UFFICIO

CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4063/2014 del 23/09/2014 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore, Cons. Dott. Lina Rubino esaminati gli atti, osserva:

1. S.S. conveniva in giudizio l’Autorità Portuale di (OMISSIS), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comando Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, chiedendo il risarcimento del danno alla persona riportato nel (OMISSIS), allorchè si introduceva con alcuni amici nell’area recintata del porto e si arrampicava su una gru, cadendo e battendo la testa sulla banchina per poi cadere in mare.

2. La domanda dell’attore veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.

3. Il S. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 4063 del 2014, depositata il 10.10.2014, articolato in due motivi, con i quali denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla adozione da parte dell’Autorità Portuale delle misure cautelari idonee a segnalare la situazione di pericolo.

4. Il Ministero ha depositato procura ai fini dell’eventuale partecipazione all’adunanza, gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

5. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

6. I rilievi relativi al vizio di motivazione, facendo riferimento, sia nell’intestazione che nella trattazione del motivo, ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente al momento della proposizione del ricorso, non possono essere presi in considerazione.

7. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2051 c.c., essa non sussiste. La corte d’appello si è conformata al principio di diritto più volte espresso da questa Corte, secondo il quale “ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (da ultimo, Cass. n. 12895 del 2016). Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che unica causa del danno sia stato il comportamento non ordinariamente cauto ma al contrario altamente imprudente del ricorrente, all’epoca dei fatti dodicenne e quindi in grado di rendersi conto dell’imprudenza stessa, che si introduceva in area portuale recintata, raggiungeva una gru circondata da lamiere, vi si arrampicava probabilmente per tuffarsi nelle acque del porto ove era affisso il divieto di balneazione, e perdeva l’equilibrio cadendo a terra, fosse da considerare causa esclusiva dell’evento dannoso, che si traduceva in un uso improprio ed anomalo della cosa, integrante il caso fortuito che esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c..

La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente.

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, ritiene di condividere il contenuto della relazione.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA